La legislazione sull’associazionismo: l’esperienza francese e le regole comunitarie

martedì 30 giugno 2020


Come è regolamentato l’associazionismo all’estero? Corre l’obbligo richiamare la normativa francese, emanata ormai da oltre un secolo, giacché essa è stata d’esempio e di guida per molti Paesi dell’Unione europea. In Francia la Legge sulla libertà di associazione fu approvata dall’Assemblea nazionale 1º luglio del 1901 (Loi du premier juillet 1901 relative au contrat d’association) e stabiliva la disciplina delle associazioni senza scopo di lucro in Francia e nelle colonie. La normativa permetteva alle prefate associazioni di svolgere attività commerciale ma vigeva il divieto di redistribuire i proventi i quali, in ogni caso, andavano dichiarati e subivano imposizione fiscale. Precedentemente, ogni société era un’associazione volontaria, nata a scopi commerciali, mentre il termine communauté (comunità) veniva applicato a ogni altra forma di associazione.

L’autorità statale, pur riconoscendo dette forme di aggregazione e la loro utilità sociale, era, comunque, attenta e pronta a reprimere ogni potenziale minaccia eversiva. Dal 1º luglio 1901 il legislatore, nel riconoscere a ognuno il diritto all’associazionismo, sottolineava il divieto a perseguire qualunque scopo illecito, contrario alle leggi vigenti e alla morale e proibiva ogni atteggiamento o azione che minasse l’integrità dello Stato e la forma repubblicana. Successivamente, l’associazionismo fu elevato a diritto costituzionale e negli anni Cinquanta si assistette, in Francia, a una crescita esponenziale del numero delle associazioni. I dettami della legge del 1901 (che consentivano piena partecipazione al minore e la possibilità alle associazioni di avere proprio personale retribuito) prevedevano che un’associazione dovesse essere formata da due o più persone, perseguire scopi diversi dalla condivisione di qualsivoglia profitto, non arricchire indirettamente o direttamente i propri affiliati e che, per avere riconosciuta la propria personalità giuridica, dovesse depositare copia del proprio statuto, reso pubblico, in Prefettura, inoltre, doveva indicare un responsabile legale (ad esempio un amministratore p.t.), infine era acclarato il diritto a esercitare attività commerciale e a produrre profitto (“surplus operativo”, sottoposto ovviamente a imposizione fiscale). Esempio di ciò sono le associazioni di commercio equo e solidale quali Artisans du monde.

Una siffatta normativa conferisce all’associazione la rappresentanza in giudizio e verso terzi, la possibilità di finanziare, con varie modalità, le proprie attività, la legittimazione giuridica, la facoltà di firmare atti di valore legale e la facoltà di assumere personale. Le associazioni di fatto, sono invece prive di personalità giuridica ma hanno la facoltà di presentare ricorsi amministrativi contro atti che ledono i propri interessi statutari. In conformità con l’esperienza francese si sono stabiliti alcuni principi basilari a livello comunitario. La comunicazione della Commissione europea: Sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa (Bruxelles, 6.6.1997, com (97) 241 def.) affermava che la libertà di associazione è un diritto garantito ai cittadini di tutti gli stati membri e che gli stessi possono liberamente associarsi in qualsiasi paese dell’Unione. In aggiunta la Commissione europea ha individuato come le associazioni e le fondazioni devono operare per essere classificate enti senza scopo di lucro e ha elencato le attività che vengono considerate di pubblico interesse.

In tutti gli stati della Comunità, le associazioni possono essere registrate o non registrate e, in quest’ultimo caso, viene a mancare la personalità giuridica. Negli Stati a diritto consuetudinario (Common Law) un’associazione ha la possibilità di scegliere, nell’ambito del proprio settore d’interesse, una particolare forma di riconoscimento giuridico. Le formule maggiormente utilizzate sono quelle di associazioni di mutua assistenza e di società a responsabilità limitata da garanzia. Se un’eventuale attività economica di un’associazione non costituisce l’attività principale e non produce utili distribuiti agli affiliati, allora i benefici agevolativi fiscali vengono mantenuti. Le facilitazioni fiscali per le associazioni esistono in ogni Stato membro dell’Unione, ma sussistono differenze sostanziali sulla maniera di applicarle. La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, contestualmente, ha regolato, all’articolo 12, la Libertà di riunione e di associazione, stabilendo i seguenti punti:

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
  2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze dell’ordine o dell’amministrazione dello Stato. Quanto sopra esposto è in linea con la disciplina dell’associazionismo italiano? Nel nostro paese, in effetti, siamo carenti di un’organica legge quadro sull’argomento, la tutela della libertà di associazione è demandata all’articolo 18 della Costituzione, mentre il Codice civile regola i vari aspetti del comparto, altro non vi è. Tale indefinitezza, dovuta a una lacuna legislativa, implica non pochi problemi ad associazioni non riconosciute, non ultimo quello di essere accusate di essere “segrete”, dunque di agire in stato di possibile reato. Si tratta di un argomento estremamente interessante che tratteremo prossimamente, affrontando direttamente la questione.


di Pierpaola Meledandri