Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Ritorna la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta una esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale Civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Gianni da Novara: ho perso il lavoro ed ho un figlio da mantenere almeno fino alla fine della scuola dell’obbligo, posso contare su qualche beneficio assistenziale? Sì. Traggo spunto da un approfondimento de “Il Sole 24 Ore” per segnalarle (in estrema sintesi) che purché il suo valore Isee sia inferiore a tremila euro, lei può compilare il modulo che rilascia l’Inps, e consegnarlo al comune di residenza. La discriminante è la presenza di almeno un minore o disabile. Il bonus è di ottanta euro a salire in base ai componenti il nucleo famigliare. Per gli altri requisiti rivolgetevi pure alla sede Inps di appartenenza. Segnalo sempre sullo stesso tema le agevolazioni sulle utenze domestiche (gas e luce), legate anch’esse a parametri Isee ben definiti e con modalità di presentazione della domanda esclusivamente tramite Caf. Infine, e rientro più nelle mie competenze, sono sempre in vigore le detrazioni fiscali (leggasi minor imposta da versare) relative ai famigliari a carico, cioè a coloro che non posseggono redditi superiori ad euro 2.840,51.

Ada da Foggia: sono in procinto di cambiare casa ma sempre in affitto, posso recuperare qualcosa delle somme pagate all’agenzia? No, diverso era il caso dell’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, lì avrebbe potuto ottenere un risparmio massimo di centonovanta euro.

Novella da Reggio Emilia: se presento una dichiarazione integrativa “a favore”, devo pagare qualche sanzione, magari ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso? No, per il semplice motivo che non c’è nessuna violazione da sanare.

Edoardo da Catanzaro: ho in corso un piano di dilazione con Equitalia e contestualmente ho presentato domanda di rottamazione, posso non pagare le rate scadenti in questo periodo? No, non solo non può, ma non deve pagarle in quanto gli importi saranno comunque persi. Quando l’agente della riscossione le avrà notificato l’importo dovuto lei entro la scadenza stabilita adempirà altrimenti non potrà richiedere una nuova rateizzazione, fermo restando che per le dilazioni in essere al 24 ottobre 2016 potrà riprendere a versare le rate a suo tempo stabilite.

Ugo da Sassari: mi chiarisce quale è la data “spartiacque” per la rottamazione in presenza di decadenza da precedenti dilazioni? La data in questione è quella del 24 ottobre 2016, giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento. Quindi se la decadenza è intervenuta prima di tale giorno si può “rottamare” tutto tranquillamente, se è intervenuta dopo occorrerà versare le rate in scadenza tra il primo ottobre ed il trentuno dicembre 2016 e poi aderire.

Giulia da Roma: se pago una cartella con la rottamazione e successivamente mi accorgo che le somme non erano dovute (stiamo facendo i dovuti accertamenti ma i tempi sono relativamente lunghi) per intervenuta prescrizione, posso richiederne il rimborso? No e lo dice chiaramente la legge.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 19:21