Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Torna anche questa settimana la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Mario da Genova: mi è arrivato un accertamento in materia di Irpef e non sono stato convocato per esporre le mie ragioni, ma non è obbligatorio il contraddittorio con il contribuente? Sì e no o meglio lo è soltanto per i tributi “armonizzati” (ovverosia quelli per i quali a livello comunitario sono stati fissati i tratti fondamentali) quali ad esempio l’Iva, mentre per le imposte dirette, quali appunto l’Irpef, no. Questo anche alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione (21071/17) che ha ribadito tale principio, sicuramente non condivisibile (a mio avviso si crea una disparità di trattamento a seconda dell’imposta accertata) ma con cui bisognerà fare i conti in caso di impugnativa dell’atto. L’unica nota positiva, leggendo tra le righe, è che implicitamente si ammette la prevalenza della normativa comunitaria su quella italiana nelle materie regolate dal trattato.

Giovanni da Catanzaro: per una serie di circostanze mi trovo costretto a fornire al mio commercialista dei dati incompleti per la liquidazione iva del secondo trimestre i cui elementi devono essere trasmessi telematicamente entro il 18 p.v.. Mi capitava anche in passato ma poi pagavo la differenza con il ravvedimento operoso, ma con questo nuovo obbligo quali sanzioni scattano? La tranquillizzo subito (in sintonia con la Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate): anche l’invio con dati incompleti o errati è sanabile e la discriminante è il termine entro il quale viene effettuata la trasmissione corretta. Se avviene entro i quindici giorni la base di calcolo delle sanzioni ridotte è di 250 euro, oltre i quindici giorni, 500 euro (ovviamente con la gradualità delle sanzioni stesse connesse al tempo). Se la correzione dell’errore avviene in dichiarazione iva occorrerà versare anche la sanzione per infedele dichiarazione.

Federico dalla provincia di Macerata: avevo acquistato un appartamento con i benefici prima casa, purtroppo è stato seriamente danneggiato dal terremoto e dichiarato inagibile, posso acquistarne un altro senza perdere l’agevolazione? Sì a condizione che l’inagibilità sia stata dichiarata dal sindaco (vedasi risoluzione 107 del 01 agosto 2017 dell’Agenzia delle Entrate).

Luisa da Lecce: sto acquistando i libri per il liceo di mio figlio, ma potrò detrarre la spesa dal mio 730 facendomi fare fattura? Purtroppo no signora, come già “chiarito” tra le spese scolastiche non rientrano quelle per libri e cancelleria, non se ne capisce il motivo ma così è al momento.

Aggiornato il 13 settembre 2017 alle ore 19:24