Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

giovedì 23 novembre 2017


Torna anche questa settimana la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Enrico da Roma in materia di accertamento Imu: io e mia moglie abbiamo la residenza in due unità immobiliari diverse convinti che ciò bastasse al fine di ottenere l’agevolazione sulla prima casa. Ora il Comune di Roma mi notifica un avviso di accertamento in quanto sostiene che in mancanza di un provvedimento legale di separazione dei coniugi il beneficio non compete. Considerato che nel mio caso la situazione corrisponde alla realtà dei fatti (risiedo stabilmente con mia madre in quanto non auto sufficiente), posso oppormi alla pretesa o hanno ragione? Premesso che si può sempre fare ricorso in quanto non è detto che la norma venga applicata correttamente dall’Ente impositore, nel suo caso (in mancanza di documentazione) penso che il Comune abbia agito correttamente. La norma è chiara e lascia poco spazio all’interpretazione: l’agevolazione compete solo per un immobile adibito ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo famigliare convivente. Diverso sarebbe stato se gli stessi si fossero trovati in comuni differenti, li allora il contribuente avrebbe diritto ad opporsi. Per quanto riguarda il Comune di Roma le segnalo comunque che lei può regolarizzare spontaneamente i versamenti erroneamente non eseguiti (purché non sia iniziata l’attività accertatrice dell’ente) entro i tre anni dall’omissione pagando la sanzione ridotta del 5 per cento oltre ai relativi interessi. Vale per Roma ma andando sui siti istituzionali dei vari comuni si dovrebbero trovare norme analoghe.


Giovanna da Genova: mio figlio ha effettuato dei lavori saltuari e a tutt’oggi avrebbe un reddito di poco superiore ai tremila euro, perderò tutti i benefici fiscali considerato che non ha ancora compiuto i ventidue anni? Al momento sì in quanto il limite per essere considerato fiscalmente a carico è di 2.840 euro, ma è in discussione un emendamento per innalzarlo a 3.500 euro. Non è una novità di poco conto in quanto aumenterebbe di parecchio la platea dei genitori che potrebbero beneficiare delle relative detrazioni (fermo restando il limite di età dei 25 anni). Attendiamo fiduciosi e vi terrò aggiornati su questa rubrica. Mi rifaccio a questo quesito perché sempre in tema di emendamenti dovrebbe essere confermato anche per il 2018 il “bonus bebè” di 80 euro e l’abolizione dei “superticket” sanitari. Ma ripeto, attendiamo il testo definitivo della legge.


di Alfredo Annibali