Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

giovedì 2 agosto 2018


Torna puntuale la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Giovanni da Potenza: ho aderito alla rottamazione bis. Parlando con un amico ho sentito che si lamentava perché entro il 31 luglio avrebbe dovuto versare la prima rata rovinandosi così le vacanze. Temendo la stessa sorte ho controllato anche la mia che invece sul bollettino riporta la scadenza del 31 ottobre, ma c’è un errore? No. Il suo amico avrà sicuramente incluso nella domanda ruoli affidati all’agente della riscossione nell’anno 2017, mentre nel suo caso saranno antecedenti a tale periodo. Quindi stia tranquillo, nessuno errore. È sempre utile ricordare tuttavia che i termini di versamento sono tassativi e saltarne uno significa perdere i benefici legati alla procedura.

Walter da Roma: ho un’unica casa locata con regolare contratto e volevo acquistarne un’altra per andarci ad abitare, ma è vero che potrò godere delle agevolazioni come se fosse la prima? Sì con la recentissima ordinanza della Cassazione (19989/20189) la Corte ha stabilito che i benefici competono anche nel caso se ne possieda già una, in quanto hanno importanza non solo i vincoli di carattere oggettivo (inagibilità) ma anche giuridico (locazione) che ne impediscono il regolare godimento.

Sandro da Cagliari: ho un piccolo negozio e sono nel regime contabile “per cassa”, sapevo quindi che le rimanenze di fine anno non assumevano valenza fiscale, ma perché un professionista me ne ha chiesto il valore? Perché ai fini degli studi di settore andrà indicato e anche perché la norma fiscale non ha fatto venire meno l’obbligo civilistico in tal senso.

Walter da Perugia: ho acquistato un furgone per il trasporto delle merci che regolarmente acquisto dai grossisti. Pensavo di recuperare interamente l’Iva ma un suo collega mi dice che ne potrò detrarre solamente il 40 per cento, ma è vero? Sì e no. Dal 2018 è scomparsa la distinzione tra autovetture e furgoni equiparando questi ultimi alle autovetture ai fini Iva. Per poter superare questo assioma occorre dimostrare l’impiego esclusivo del mezzo per l’attività istituendo il giornale di bordo ove vengono riportati quotidianamente nominativo del conducente, percorrenze e causali. Questa procedura dà diritto a detrarre l’Iva al 100 per cento mentre ai fini del reddito tale percentuale è limitata incondizionatamente al 20 per cento del costo. Solamente gli autocarri di peso superiore a 35 quintali godono senza riserve della integrale deducibilità/detraibilità.

 

 


di Alfredo Annibali