Evoluzione storica della tutela del risparmio

lunedì 17 gennaio 2022


L’articolo uno del Regio decreto – legge 12 marzo 1936, numero 375 – così recitava: “La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni d’interesse pubblico regolate dal presente decreto. Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito e banche di diritto pubblico, da casse di risparmio e da Istituti, banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

I primi decreti emanati nel 1926 avevano l’obiettivo di tutelare i risparmiatori dai dissesti bancari. La riforma organica del 1936 rafforza la garanzia indiretta, introducendo il concetto di tutela del risparmio. A tal proposito, l’articolo 11 stabilisce che “la difesa del risparmio ed il controllo dell’esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito. Per il legislatore del tempo, la tutela del risparmio assume una rilevanza così fondamentale da essere funzione di interesse pubblico. Non viene più tutelato il risparmiatore dal rischio di fallimenti bancari ma il risparmio, come funzione di interesse pubblico, diventa la risorsa indispensabile per lo sviluppo economico del paese.

Lo Stato, ex lege, garantisce il risparmio e quindi il risparmiatore attraverso la tutela indiretta dello Stato. A tale scopo viene confermata la vigilanza della Banca d’Italia su tutte le banche operanti in Italia e iscritte all’albo tenuto dalla stessa Banca centrale. La Banca d’Italia, oltre alla funzione di vigilanza, consolida il ruolo di Banca delle banche. Un ulteriore elemento di garanzia per i risparmiatori, che depositano i propri risparmi in banca, è dato dal fatto che la stessa azienda di credito deve garantire la massima riservatezza. Il Testo unico sulla legge bancaria non faceva un esplicito riferimento al segreto bancario ma di fatto veniva rigorosamente applicato dalle banche. La tutela indiretta dello Stato era la garanzia che prevedeva l’integrale risarcimento del risparmiatore depositante in caso di Liquidazione coatta amministrativa della banca in default.

In realtà, durante la vigenza della tutela indiretta da parte dello Stato non fu mai necessario attivare lo strumento di garanzia. Infatti, le banche che si trovavano in una situazione di crisi, venivano acquisite da parte di banche più solide con il sostegno e la regia della Banca d’Italia. Lo strumento giuridico-tecnico che veniva utilizzato era, generalmente, la fusione per incorporazione della banca in crisi da parte dell’azienda di credito incorporante. I risparmiatori non si rendevano neanche conto della situazione, in quanto non venivano coinvolti nel risanamento. I costi dell’operazione di gestione della crisi di fatto li sosteneva indirettamente lo Stato e venivano pagati dai cittadini attraverso la fiscalità generale.

Nel 1987 venne istituito, prima su base volontaria delle banche, il Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi). Dal 1996 il Fondo di garanzia, diventato obbligatorio per tutte le banche italiane fatta eccezione per le Bcc (Banche di credito cooperativo), che si erano dotate di un loro sistema di garanzia dei depositi già nel 1978 con la denominazione di Fondo centrale di garanzia delle casse rurali ed artigiane. Le Bcc di oggi erano prima denominate Casse rurali ed artigiane. Nel 1997 fu costituito l’attuale Fondo di garanzia dei depositanti del Credito cooperativo (Fgd).

Con l’introduzione del Fondo interbancario di tutela dei depositi si passa dalla tutela indiretta dello Stato a quella diretta da parte delle banche aderenti al fondo di garanzia. I depositanti vengono integralmente indennizzati fino a concorrenza di 200.000.000 delle vecchie lire, il 75 per cento dai 200 milioni a un miliardo e nessun risarcimento oltre detto limite. Oggi il limite di copertura del risparmiatore è fino a 100.000,00 euro dei propri depositi. Il rimborso deve essere effettuato dal fondo entro sette giorni lavorativi.

La Direttiva numero 2014/59 dell’Unione europea, recepita dall’Italia, ha introdotto nel nostro Paese il famigerato Bail-in (Salvataggio interno), norma comunitaria che impone ai Paesi membri di operare i salvataggi bancari senza il ricorso all’impiego di fondi pubblici. Il Bail-in coinvolge direttamente gli investitori nel risanamento delle banche in crisi, con particolare riferimento agli azionisti, titolari di obbligazioni convertibili. Purtroppo, per il Bail-in ne hanno fatto le spese i risparmiatori italiani che avevano impiegato i loro risparmi in valori mobiliari nelle banche che, di recente, sono fallite. Più che tutela del risparmio, oggi dovremmo parlare di “risparmio tradito”.


di Antonio Giuseppe Di Natale