Esperto negoziatore

mercoledì 30 marzo 2022


La pandemia è stata un’occasione per introdurre nel nostro ordinamento l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa (decreto-legge 118/2021) che permette all’imprenditore di uscire da una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziaria che rendono probabile la crisi o l’insolvenza. Si tratta di un percorso di natura privatistica, essenzialmente stragiudiziale, che non comporta per l’imprenditore nessun spossessamento del patrimonio e che lo stesso può, in completa autonomia, decidere di chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto, figura terza e indipendente dotata di specifiche competenze, al quale è attribuito il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa. L’esperto deve far emergere gli interessi di ciascun soggetto coinvolto e cercare di mediare tra gli stessi. Spetta, invece, all’imprenditore proporre ai creditori la soluzione che ritiene percorribile e che, evidentemente, tenga conto degli interessi emersi nel corso delle trattative.

Si tratta di una figura al quale vengono richiesti diversi compiti: quello di raccolta dei dati aziendali per cristallizzare la situazione economica patrimoniale dell’impresa e immaginare prospetticamente l’andamento, quello di mediare con i possibili interlocutori un processo di risanamento che è certamente funzionale all’imprenditore, ma che coinvolga anche gli interessi delle altre parti interessate e quello di essere coinvolto in tutti i procedimenti giurisdizionali, dove è chiamato a fornire al giudice il proprio punto di vista, a completamento delle informazioni di cui il Tribunale necessiti per assumere le decisioni richieste.

Si tratta di un impegno gravoso, dove l’esperto deve possedere le relative competenze. L’esperto negoziatore può essere un professionista iscritto nell’apposito elenco degli esperti negoziatori della crisi d’impresa istituito presso le Camere di Commercio. Possono iscriversi gli avvocati, i dottori commercialisti esperti contabili, i consulenti del lavoro e i manager d’azienda aventi determinati requisiti e con l’obbligo formativo di 55 ore di lezione. Proprio con riferimento alle competenze tecniche, pare corretto segnalare che i requisiti identificati appaiono troppo stringenti e conducono di fatto a escludere da questa attività tanti professionisti, che in realtà hanno le competenze che la norma richiede per il ruolo che sono chiamati a svolgere. Da ultimo il Ministero, con provvedimento del 29 dicembre 2021, ha escluso i curatori fallimentari e inserito il vincolo a un numero di procedure eseguite. Pertanto, la crescente crisi economica connessa all’emergenza sanitaria comporterà un aumento significativo delle istanze e parametri così restrittivi potrebbero generare un problema organizzativo, oltre l’impossibilità di una turnazione degli incarichi, rendendo meno efficace uno strumento nato per essere un aiuto concreto alle imprese e all’economia del nostro Paese.

La procedura negoziata potrebbe, secondo Unioncamere, interessare ogni anno circa 10mila imprese che richiedono la nomina di esperti indipendenti e il sistema camerale stima un popolamento dell’elenco di circa 40mila negoziatori indipendenti. Il mercato sarà in grado di offrire un tale numero di curricula all’altezza delle aspettative?

(*) Revisore legale

(**) Dottore commercialista


di Antonio Giuseppe Di Natale (*) e Pierluigi De Paolis (**)