La rimozione degli ostacoli per l’obiettivo del Pnrr

Al fine di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Pnrr, il Governo ha finalizzato il nuovo Decreto Semplificazioni (o anche Decreto Pnrr), di cui si attende, nelle prossime settimane la definitiva approvazione. Il provvedimento interviene con lo scopo di semplificare ulteriormente la gestione del Pnrr e accelerare il conseguimento degli obiettivi previsti per il prossimo giugno. Vengono, infatti, ridotti alla metà i termini fissati dalla normativa per il rilascio di pareri e per la realizzazione di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata in relazione gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza o dal Piano complementare al Pnrr. Ma non solo. Una modifica importante viene introdotta all’articolo 48 del Decreto-legge n. 77/2021, che oltre a prevedere la competenza del Tar Lazio per tutti i giudizi aventi ad oggetto le procedure di localizzazione, progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr, riduce:

1) tutti i termini processuali ordinari, compresi, nei giudizi di primo grado, i termini per la notificazione delle impugnazioni;

2) il termine previsto per la pubblicazione del dispositivo della sentenza;

3) il termine per la proposizione dei motivi di appello.

L’intervento sulla giustizia amministrativa e, in particolare, sui tempi a cui sono legate le controversie relative alle procedure del Pnrr appare significativo. Il decreto, difatti, amplia l’oggetto dei potenziali contenziosi, riferendosi non solo alle procedure di aggiudicazione, e individua la sola competenza del Tar Lazio, così da garantire una linea interpretativa comune e scongiurare il rischio, ben frequente, che cause simili abbiano esiti diversi, a seconda del diverso indirizzo adottato dal Tribunale regionale amministrativo dinnanzi al quale il giudizio è incardinato. Ma importanti novità si registrano anche con riguardo agli effetti dei giudizi di merito: si consente, infatti, alle pubbliche amministrazioni, quali stazioni appaltanti, di conservare gli effetti del contratto medio tempore stipulato fino alla realizzazione delle opere programmate.

In altre parole, riconoscendo all’operatore illegittimamente estromesso dalla procedura di gara il solo risarcimento per l’equivalente monetario, si intende salvare il contratto in corso di esecuzione ed evitare ogni tipo di ritardo generato dalle attività di subentro. Ma vi è di più. La spinta del Governo non riguarda i soli tempi dei procedimenti e dei giudizi amministrativi. L’esecutivo interviene promuovendo il rafforzamento della capacità amministrativa, il potenziamento delle strutture organizzative, la semplificazione delle procedure di assunzione e della responsabilità amministrativa. Appare, dunque, chiaro come gli obiettivi e le scadenze previste dal Piano acquistino sempre più i contorni di un’esigenza imperativa da soddisfare pienamente per il buon avanzamento del Piano e per il riconoscimento della quarta rata di fondi europei.

Aggiornato il 31 gennaio 2023 alle ore 11:12