Elezioni europee senza sbarramento

Il prossimo 28 ottobre la Corte costituzionale discuterà se la soglia di sbarramento della nostra legge elettorale europea sia conforme alla Costituzione italiana, anche in relazione ai princìpi dell’Unione: Carta di Lisbona e Trattati. Tale soglia fu fissata al 4% dalla legge italiana del febbraio 2009, dunque a ridosso delle elezioni europee del giugno di quell’anno, secondo l’insana pratica, more italico, di modificare a scopo manipolatorio le leggi elettorali sùbito prima delle elezioni, in ispregio della lealtà politica e pure del Codice etico sulle elezioni del Consiglio d’Europa.

Ricorda Felice Besostri, che patrocina la questione davanti alla Consulta, che “tra le ragioni addotte dai relatori vi era quella di non consentire la rappresentanza nel Parlamento Europeo delle forze escluse nel 2008 dal Parlamento Nazionale” (sic!). La questione di legittimità costituzionale della clausola di sbarramento fu sollevata magistralmente nel maggio 2016 dal Consiglio di Stato (Sezione V, pres. Giuseppe Severini, est. Claudio Contessa) a giudizio del quale la soglia, escludendo dal riparto circoscrizionale dei seggi le liste che non abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale, confligge con gli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, innanzitutto perché la clausola comprime irragionevolmente e ingiustificatamente la rappresentatività democratica, svalorizzando, senza un motivo specifico e determinante, la pienezza del voto, che viene addirittura sterilizzato; e poi perché rende per legge diseguali gli elettori italiani e gli elettori stranieri, che votano in Italia, mediante un limite incostituzionale in quanto intacca gratuitamente il diritto di voto, nucleo essenziale della sovranità. Tanto più che i parlamentari europei spettanti all’Italia, come ben sottolinea lo stesso Besostri, “non rappresentano l’Italia o il suo popolo, ma i cittadini Ue che esercitano il diritto di voto nel suo territorio, che costituisce una circoscrizione elettorale dell’Unione Europea. Infatti nel Parlamento europeo non possono costituirsi gruppi parlamentari mono-nazionali”.

È vero che l’ordinamento comunitario dà facoltà agli Stati membri di stabilire soglie di sbarramento non superiori al 5%, ma è altrettanto vero che sono state introdotte solo da 12 Paesi su 28, una minoranza che esclude Gran Bretagna, Germania e Spagna. Dunque il solo fatto che l’Ue le preveda come una facoltà implica che accordi la preferenza a leggi elettorali nazionali senza soglie. Infatti negli statuti dell’Unione esiste più che un favor verso il sistema proporzionale. Del resto, la prevista facoltà, in sé, non impinge la questione di costituzionalità.

Nell’ordinanza di rimessione il Consiglio di Stato ha opportunamente rilevato che “la Corte costituzionale tedesca, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), ha per ben due volte fra il novembre del 2011 e il febbraio del 2014 dichiarato la contrarietà a Costituzione delle disposizioni nazionali che introducevano una soglia di sbarramento (dapprima nella misura del 5 per cento e successivamente nella più ridotta misura del 3 per cento) per le elezioni al Parlamento europeo”. E le sentenze del BVerfG hanno affermato che la soglia di sbarramento contrasta con il principio di uguaglianza e dunque ostacola l’equa rappresentanza degli elettori, vizio di costituzionalità viepiù insanabile “in un sistema che non presenta invero il rischio di eccessivo pluralismo”. Il Consiglio di Stato ha insistito, esattissimamente, sulla “compressione dei principi di piena democraticità e pluralismo del sistema rappresentativo che non rinvengono un’adeguata ratio giustificatrice nel perseguimento di concomitanti finalità d’interesse generale e che, quindi, sembrano travalicare i limiti propri del ragionevole esercizio dell’interpositio legislatoris.”

A chi sostenesse invece, sulla base della costante giurisprudenza della Consulta, che il metodo elettorale in sé non è stato costituzionalizzato per volontà del Costituente e pertanto la clausola è (stata) ammessa nelle elezioni del Parlamento italiano, si dovrebbe rispondere che né la Consulta né la Costituzione sono insensibili alle norme elettorali, tanto è vero che la prima le ha cassate in stretta e diretta applicazione della seconda e, quando non le ha censurate, è stato per la suprema ragion di Stato che lo Stato non può stare comunque senza un mezzo per eleggere l’organo supremo con cui il popolo esercita la sovranità. Seppure una clausola di sbarramento potesse avere in Italia la ratio iuris di evitare l’ingiustificata frammentazione della rappresentanza e favorire la benefica governabilità, ratio tale da legittimare la costituzionalità della clausola stessa, un’analoga ratio sarebbe tuttavia impalpabile nel sistema politico dell’Unione, dove, nonostante la cogestione, tendenziale e zoppicante, tra Parlamento Consiglio e Commissione, il genuino “governo rappresentativo” è lontano dal compimento.

Infine, balza evidente che la clausola d’accesso è tanto più discriminatoria e irragionevole quanto più grande è il numero degli elettori e dei voti validi. Concludendo, la clausola può essere tranquillamente cancellata anche perché rivivrebbe la disciplina della legge del 1979 nella sua originaria formulazione (senza sbarramento), cioè non si determinerebbe nessuna lacuna tale da richiedere l’intervento del legislatore. Infatti, il corpus normativo risultante sarebbe completo, coerente, autoapplicativo.

Queste argomentate considerazioni in diritto sono suffragate dalle evidenze in fatto che le hanno generate, innescando i giudizi che hanno portato il caso alla Consulta. Nelle elezioni europee 2014 i votanti sono stati 28.991.258 (57,22 % ) e i voti validi 27.448.906. A causa della soglia d’accesso del 4% sono stati esclusi dalla ripartizione dei seggi diversi partiti, il primo dei quali, Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (FdI-An), addirittura con 1.006.513 voti, mentre nelle stesse elezioni la Südtiroler Volkspartei (SVP) con 138.037 voti ha eletto un parlamentare europeo.

Aggiornato il 03 ottobre 2018 alle ore 11:20