La legge Severino è incostituzionale

lunedì 3 agosto 2020


Investita della questione, la Corte Costituzionale, qualche anno fa, ci ha detto che la legge Severino è perfettamente legittima, non violando nessun principio della Costituzione. Per chi non lo sapesse, la legge Severino è quella legge che il governo Monti – una sciagura per l’Italia – varò, allo scopo di stabilire la incandidabilità di un soggetto nel caso di condanne penali di un certo tipo divenute definitive, oppure la sua sospensione dalla carica elettiva, in caso di condanna anche non definitiva. Tuttavia, la Corte sbaglia per un verso, mentre per altro verso, non si è potuta pronunciare perché un certo profilo della questione – sul quale qui dirò qualche parola – non è stato ancora sottoposto alla sua valutazione. La Corte sbaglia nel non aver colto come la legge non possa spingersi fino a impedire alla sovranità del popolo di dispiegarsi anche nel caso in cui voglia mandare in Parlamento chi abbia subito una condanna penale. Secondo la Costituzione, infatti, la sovranità appartiene al popolo e non ai giudici e neppure al Parlamento medesimo, il quale, questa sovranità la rappresenta, ma non la possiede a pieno titolo. Per questo motivo, impedire a chi sia stato raggiunto da una condanna penale di candidarsi significa sovrapporsi indebitamente alla sovranità popolare, violandola attraverso una legge che appunto per questo motivo trasgredisce il dettato costituzionale.

Se fosse stata in vigore la Severino, per capirci, Enzo Tortora sarebbe morto in carcere, impossibilitato a candidarsi, come invece allora poté fare: e da lì la sua storia cambiò radicalmente, ponendosi le basi per il riconoscimento della sua innocenza. Il secondo profilo, sul quale la Corte non è stata ancora chiamata a pronunciarsi, riguarda invece il fatto che la Severino prevede che se il soggetto sia già entrato in carica e venga condannato ad una pena non inferiore a due anni di reclusione, allora viene subito sospeso dalla stessa. Invero, da questo punto di vista la Corte ha già fornito una risposta, affermando che tale previsione sarebbe del tutto legittima, in quanto si tratterebbe non di una sanzione personale contro chi sia stato eletto, ma del semplice venir meno di un requisito voluto dalla legge per candidarsi, e cioè l’assenza di condanne di un certo tipo. Tuttavia, va osservato che innanzitutto questo modo di ragionare palesa una certa dose di ipocrisia intellettuale, cercando di far passare l’idea – alla quale son certo non credano neppure gli stessi giudici costituzionali – secondo cui venir sospesi dalla carica di sindaco o di assessore non abbia valenza di sanzione personale per chi a quella carica sia stato regolarmente eletto. Meglio lasciar perdere, tanto è manifesta la assoluta irrealtà di questa proposizione ideale. Inoltre, la decisione della Corte sul punto non tiene conto di come dopo una condanna irrogata soltanto nel primo grado di giudizio, non è sensatamente possibile affermare che questo requisito voluto dalla legge – cioè l’assenza di condanne di un certo tipo – ci sia o non ci sia, semplicemente perché ancora non siamo in presenza di una condanna definitiva.

Ne viene che da un requisito che è insieme e nello stesso tempo assente e presente non può farsi discendere nessun effetto giuridicamente legittimo, sia pure senza considerare la sospensione come sanzione personale. Ma l’aspetto più importante da rilevare è ancora diverso. E consiste in questo: è del tutto irrazionale e perciò illegittimo dal punto di vista costituzionale che la stessa legge disponga la incandidabilità di chi debba appunto candidarsi, solo dopo la condanna definitiva, mentre stabilisca la sospensione dalla carica di chi sia già stato eletto non appena costui subisca una condanna in primo grado. In altre parole, oggi accade che chi abbia subito anche due condanne – in primo grado e in appello – in attesa della Cassazione, che magari giunge a decidere dopo anni, possa non solo candidarsi, ma anche essere eletto, entrare in carica ed espletare tutto o quasi tutto il mandato; mentre, invece, chi si trovi già in carica venga estromesso immediatamente dopo la condanna di primo grado, con tanti saluti alla sovranità popolare, come è accaduto di recente al sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Non ci vuole molto a capirlo. Invito allora giudici e avvocati – avendone l’occasione – a portare questo profilo di illegittimità della legge Severino davanti alla Consulta. E questa a decidere nel verso di una irrinunciabile razionalità giuridica.


di Vincenzo Vitale