La Cedu tra Mediterraneo e Medio Oriente

lunedì 30 luglio 2018


In occasione del lancio della nuova edizione della Summer School della Lumsa Master School, “Il Mediterraneo e il Medio Oriente oggi: problemi e prospettive”, l’Università Lumsa ha ospitato Guido Raimondi, presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in un evento promosso in collaborazione con la Gi & Me Association e il Rotary Club Roma Cassia e con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. Sono intervenuti, con il presidente Raimondi, Francesco Bonini, rettore della Lumsa, Franz Martinelli coordinatore del corso e Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana dei Diritti dell’Uomo (www.fidu.it), che intervistiamo.

Il presidente Raimondi ha introdotto la tematica della protezione dei diritti umani da parte della Corte europea di Strasburgo e soffermato l’attenzione sulle problematiche legate ai migranti e alle politiche degli Stati. Questo riguarda anche, per esempio, i casi di detenzione ed espulsione di stranieri, le garanzie procedurali e i rapporti fra gestione dei flussi migratori e ordine pubblico. Quali preoccupazioni ha sollevato Raimondi?

Una fondamentale linea di demarcazione, richiamata dal presidente Raimondi, è quella fra i diritti di cittadinanza e i diritti umani. Mentre i primi sono materia degli Stati, che possono stabilire i criteri per la concessione della cittadinanza stessa, i secondi – come evidenziato fin dalla Dichiarazione universale del 1948 – appartengono a tutti gli esseri umani in quanto tali, prescindendo da quale sia la loro cittadinanza o anche dall’assenza di cittadinanza – nel caso degli apolidi. Quindi non solo ogni Stato, ma anche le competenti istituzioni della comunità internazionale hanno il compito di proteggerli. In questo quadro, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, le cui sentenze in materia devono essere applicate da tutti gli Stati che aderiscono alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (elaborata dal Consiglio d’Europa e firmata a Roma nel 1950) ha un ruolo decisivo. Quando un governo – come l’attuale italiano, in particolare, o quelli di Ungheria e Polonia o molti altri) adotta provvedimenti che portano a ledere le garanzie previste dalla Convenzione, la Corte può intervenire, sia con sentenze in seguito a ricordi individuali (dopo che tutte i gradi di giudizio interno di un Paese siano stati esperiti), sia con sentenze ‘pilota’ che non si limitano a ordinare un risarcimento a chi sia stato danneggiato da un esito giudiziario ingiusto ma chiedono ai governi di modificare una prassi amministrativa o una legge. L’Italia – come sappiamo – è stata spesso condannata dalla Corte europea per violazioni dell’articolo 3 (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”, con riferimento alle condizioni di detenzione spesso inaccettabili) e dell’articolo 6 (sul diritto a un equo processo, con riferimento al mancato rispetto di termini di tempo ragionevoli) della Convenzione; ma ora la problematica delle migrazioni, ovvero dell’afflusso senza precedenti di persone che non godono dei diritti di cittadinanza ma non per questo possono essere private dei diritti fondamentali inerenti ad ogni essere umano in quanto tale (la vita, la salute, la sicurezza, la dignità, i rapporti familiari) richiede un ulteriore impegno della Corte e impone una più delicata interazione fra questa e i competenti organi nazionali. È bene – fra l’altro – tenere presente anche l’articolo 4 del Quarto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, che vieta le espulsioni collettive di stranieri. Come ha spiegato il presidente Raimondi, i principi costituzionali italiani (in particolare, agli articoli 10 e 11, che prevedono la possibilità di limitare la sovranità nazionale) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione disciplinano l’adattamento del diritto italiano al diritto convenzionale e quindi l’applicabilità – diretta o indiretta e secondo meccanismi diversi a seconda dei casi – nell’ordinamento interno della Convenzione stessa. Nell’ipotesi in cui uno Stato non rispetti le sentenze della Corte europea, spetta al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa l’eventuale adozione di sanzioni. Quanto alla necessità di tutelare l’ordine pubblico, che è naturalmente un preciso obbligo degli Stati, vale ricordare che principio giuridico essenziale nel campo dei diritti umani è che le limitazioni debbano essere stabilite per legge, necessarie e proporzionate, per evitare qualsiasi arbitrio.

Il presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha ribadito l’essenzialità per gli studenti di approfondire le tematiche legate alla geopolitica del Mediterraneo e del Medio Oriente per comprendere l’attualità. Qual è l’importanza della Summer School coordinata da Martinelli alla Lumsa?

Da alcuni anni, come sappiamo, l’Europa ha perso rilevanza come centro delle relazioni globali, il cui asse sembra essersi spostato dall’Atlantico al Pacifico. Tuttavia, in particolare l’Unione europea – pur con tutte le difficoltà del momento – resta una grande potenza economica e su di essa convergono sia forti pressioni politiche che una spinta migratoria senza precedenti per dimensioni, nonché minacce quali quella del terrorismo legato al fondamentalismo religioso. Di fronte ai rischi di destabilizzazione, ritengo fondamentale individuare e realizzare meccanismi di cooperazione, integrazione e co-sviluppo con i Paesi che si affacciano sulla sponda meridionale del Mediterraneo e con quelli ad essi adiacenti, in Africa come nel cosiddetto ‘Grande Medio Oriente’. Già Aldo Moro all’inizio degli anni Settanta indicava la necessità di costruire forme di partenariato fra gli Stati europei e quelli di tale macroregione, tanto che la politica estera italiana di allora contribuì notevolmente ad inserire nell’Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa – firmato il 1° agosto del 1975 – un punto sulle “questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo”. Quello storico documento considerava la sicurezza in Europa come strettamente connessa a quella dell’area del Mediterraneo nel suo insieme, richiamava agli interessi comuni e invitava a promuovere la stabilità nell’area, a sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, una migliore utilizzazione delle loro risorse e uno sviluppo più armonico delle relazioni economiche, anche al fine di contribuire alla pace diminuendo le tensioni nella regione. Vent’anni dopo, con la Dichiarazione finale della Conferenza interministeriale di Barcellona del novembre 1995, si cercò di istituire un partenariato globale euro-mediterraneo per rendere la regione uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità fra gli allora dodici Stati membri dell’Unione europea e gli Stati terzi del Mediterraneo, coinvolgendo anche la Lega degli Stati Arabi, l’Unione del Maghreb Arabo e la Mauritania. Ora è piuttosto evidente che tali intuizioni e tale visione hanno sì favorito il dialogo e alcuni miglioramenti, ma non sono state condotte con la dovuta ampiezza e non hanno prodotto che in minima parte gli effetti sperati; mentre sono aumentate enormemente le conflittualità in molti Paesi della regione, si sono avute le due guerre del Golfo e quella ancora in corso in Siria, sono attivi numerosi gruppi terroristici (alcuni dei quali sostenuti senza ritegno dal regime degli ayatollah iraniani) e la pressione demografica da sud a nord è essa stessa un potente fattore di destabilizzazione. Per tutto questo, studiare la geopolitica della regione e attuarvi forme di intervento adeguate è non solo opportuno, ma direi vitale.

Durante il suo intervento, lei ha evidenziato le presenti difficoltà nel rapporto tra la Corte europea dei Diritti dell’Uomo e l’autoritarismo strisciante in alcuni dei Paesi membri del Consiglio d’Europa. Ci sono rischi che tali Paesi si allontanino dal rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione europea?

I rischi mi sembrano molto concreti: già Stati come l’Ungheria e la Polonia, fra quelli dell’Unione europea, hanno adottato misure legislative che sono giustamente oggetto di forti critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani: basti citare la recente legge che in Polonia obbliga al pensionamento anticipato numerosi giudici della Corte costituzionale, nell’ambito di una manovra che definirei volta all’asservimento del potere giudiziario a quello politico. Nel Regno Unito, che pure – come ha ricordato il presidente Raimondi – è per molti aspetti all’avanguardia rispetto all’osservanza della giurisprudenza della Corte, qualche anno fa con il governo Cameron ci fu addirittura la minaccia di uscire dalla Convenzione per mantenere le tradizionali limitazioni molto estensive al diritto di voto dei detenuti, oltre che su questioni legate al fenomeno migratorio. Nella stessa Italia, alcuni esponenti del presente governo non solo criticano politicamente la Corte, ma mostrano di avere una cognizione molto scarsa di cosa sia il diritto internazionale. Tuttavia, sono la Federazione Russa e soprattutto la Turchia a tenere ormai in ben poca considerazione molti dei diritti fondamentali. Lo smantellamento del sistema di sicurezza e fiducia internazionale avviato fra l’altro dalla Russia di Putin, in particolare con l’annessione della Crimea, e le decine di migliaia di arresti, condanne, licenziamenti ed altre azioni arbitrarie nella Turchia di Erdogan sono estremamente inquietanti. La situazione è molto più grave che alcuni anni fa, essendosi a mio avviso interrotto il ciclo di evoluzione positiva del diritto internazionale che aveva portato, dagli anni Ottanta del Novecento al 2001 (anche con la nascita della Corte Penale Internazionale) al rafforzamento dei meccanismi di tutela dei diritti di libertà. Tuttavia, ho apprezzato il messaggio di relativo ottimismo che il presidente Raimondi ci ha rivolto rispetto al fatto che la Corte mantiene la sua capacità di azione e cerca anzi di rafforzarla, tanto che resta un faro di speranza pressoché unico nel mondo. Trovo, infine, positiva l’interazione crescente fra i meccanismi e la giurisprudenza della Corte europea e altre istanze di giurisdizione o quasi giurisdizione internazionale, quali la Corte Interamericana dei Diritti Umani, la Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli e il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.


di Domenico Letizia