Gli scenari della guerra in Ucraina

Il dibattito tra storici e giuristi per evitare i genocidi

Ci si interroga se nella guerra in Ucraina si presenti lo spettro del genocidio, un termine che ha una precisa connotazione, ma anche qualche diversità, nel dibattito tra storici e giuristi. Occorre essere accorti nell’accostarlo a momenti storici che hanno segnato il male assoluto per l’umanità. E, tuttavia, occorre anche considerare il rischio che quando la norma è conclamata nella realtà da un tribunale, ormai è troppo tardi. Per queste ragioni, l’auspicio è che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite torni a pronunciarsi sulla necessità di assicurare anche nella guerra in Ucraina misure concrete per prevenire il genocidio, da entrambe le parti, secondo gli obblighi previsti dalla Convenzione del 1948. Su questo percorso, potrebbero maturare anche le condizioni per l’avvio di iniziative più concrete verso la pace.

Le accuse di Biden e Zelensky alla prova della storia

Dopo le drammatiche notizie degli eccidi di Bucha e delle altre città martiri dell’Ucraina, sia Joe Biden che Volodymyr Zelensky sono tornati più esplicitamente a parlare di genocidio. Biden ha puntualizzato: “Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me”. Il termine “genocidio” sul piano storico e giuridico nasce con il riferimento alla “Shoah”, la “soluzione finale” costata la morte di 6 milioni di ebrei, di cui è stata comprovata la pianificazione attraverso lo sterminio fisico e l’eccidio di massa. Per quello che rappresenta dunque l’Olocausto nel popolo ebraico, lo stesso presidente ucraino Zelensky, che pure è un ebreo, è stato criticato quando lo ha evocato ai primi esordi della guerra davanti alla Knesset, quando ancora non si avevano notizie di estese stragi di civili.

All’inizio il dramma dell’eccidio ebraico non trovava una definizione genicidio, tant’è che si parlava di “crimine dei crimini” o di “crimine senza nome”. Poi un altro ebreo, il giurista polacco Raphael Lemkin, combinò la parola greca γένος, che vuol dire stirpe, genere, e quella latina ex-cìdium, strage, eccidio. Lemkin è stato il promotore della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, Genocide Convention, adottata a New York con la Risoluzione 260 A (III), dall’Onu il 9 dicembre 1948, insieme alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Più recentemente la definizione è stata introdotta nel 1998 all’articolo 6 dello Statuto della Corte penale internazionale. Sulla base di tali previsioni, il genocidio si delinea come “l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. La norma specifica poi che si concretizza in “uno dei seguenti atti” (quindi intesi anche singolarmente): 1) l’uccisione dei membri del gruppo; 2) il causare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; 3) il sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; 4) l’imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; 5) il trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso. Dopo il genocidio ebraico della Seconda guerra mondiale, nelle guerre contemporanee il Tribunale della ex Jugoslavia ha sanzionato i leader responsabili del genocidio degli 8mila musulmani bosniaci trucidati a Srebrenica, e quello del Ruanda ha condannato il genocidio dei tutsi e degli hutu.

Gli altri genocidi del Novecento

Il tema tuttavia è ancora molto dibattuto sotto il profilo storico e giuridico. Gli studiosi di formazione storica ritengono che nella nozione di genocidio oggi si debba intendere anche il “genocidio culturale” e quello diretto verso i “gruppi politici”. Una recente narrazione di quelli che sotto il profilo storico e culturale sono ritenuti genocidi si deve a Marcello Flores, l’autore de Il genocidio (Il Mulino, 2022). L’autore conferma che nella nozione va individuata la deliberata decisione di eliminare completamente un gruppo per la sua identità, e individua nel più recente Novecento situazioni di “genocidi”, a molti dei quali è stato dato un nome, per dieci popolazioni: gli herero e i nama nell’Africa sudoccidentale (1905-1905); il Metz Yeghérn degli armeni (1915-1916); l’Holodomor per gli ucraini vittime della fame provocata dal regime stalinista (1932-1933); la Shoah (1941-1945); l’etnia chan in Cambogia (1975-1979); i mayaixil in Guatemala (1981-1983); l’Anfal dei curdi dell’Iraq (1988); i Tutsi in Ruanda (1994); i musulmani bosniaci a Srberenica (1995); Yazidi in Iraq (2014-2019).

 Gli scenari della guerra in Ucraina

Il tema è tornato ad essere discusso a proposito della guerra in Ucraina. La tesi più diffusa, anche in giuristi autorevoli, è che la guerra in Ucraina, che può senz’altro configurarsi un crimine di “aggressione” perché viola la sovranità territoriale di una nazione, sarebbe concepita da Vladimir Putin e dalla sua nomenclatura non già finalizzata al genocidio, ma al limite come “guerra di conquista” di un territorio.

Ben diversa è la lettura che danno della guerra altri interpreti, come il filosofo Michel Walzer o anche giuristi come Philippe Sands, dell’University College di Londra, e Andry Kostyuk, dell’Università Cattolica di Leopoli. La loro tesi è che bisogna ragionare su due livelli. Da un lato c’è la documentazione al vaglio della corte penale internazionale di oltre 8mila crimini di guerra e contro l’umanità, riconducibili ad attacchi “estesi e sistematici” contro la popolazione, a deportazioni ed esodi forzati, nonché a stupri diffusi di donne e a indicibili violenze su bambini. Dall’altro, c’è anche una serie di documenti dello Stato russo, come quelli dell’agenzia ufficiale Ria-Novosti, in cui si auspica la “liquidazione” del Paese, i discorsi e gli scritti ufficiali di Putin e dei suoi ideologi come Alexander Dugin, il “Rasputin” del nuovo zar, in cui da anni si afferma con sistematicità la negazione della nazionalità degli ucraini.

In ogni caso, occorre che la comunità internazionale si interroghi presto sulla questione, perché l’esperienza storica insegna che quando il genocidio si dichiara conclamato nella realtà, il rischio è che sia ormai troppo tardi. Anzi, potrebbe essere l’occasione per affidare un mandato più ampio a un gruppo di osservatori e mediatori, neutrali e indipendenti, che possa operare sul campo e inserirsi tra i contendenti per imporre la rigorosa osservanza delle norme del diritto internazionale umanitario.

 (*) Membro dell’International Law Association

Aggiornato il 22 aprile 2022 alle ore 11:19