Responsabilità giudici, i timori di Spigarelli

sabato 28 febbraio 2015


Con la nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati i cittadini hanno davvero ottenuto la possibilità di essere risarciti in caso di danni ingiustamente subiti a causa della giustizia ingiusta?

Il nuovo testo, che mette al riparo l’Italia dai rischi di una procedura d’infrazione in sede europea, ha modificato la precedente Legge Vassalli soprattutto abolendo il filtro di ammissibilità responsabile, di aver prodotto risultati ridicoli (ricordiamoli: in 26 anni delle 410 azioni solo 35 hanno passato indenni il filtro, di 410 azioni contro lo Stato solo 7 hanno dato torto al giudice mentre la rivalsa dell’Amministrazione nei confronti del giudice è giunta al termine soltanto una volta su 410 cause).

Per l’avvocato Valerio Spigarelli, ex presidente dell’Unione Camere Penali e membro della direzione dei Radicali Italiani, anche se si sarebbe potuto fare qualcosina di più, il nuovo testo è un deciso passo in avanti. Al di là dei meriti ma anche di alcuni limiti che ravvisa sul piano interpretativo della norma, Spigarelli ha messo in conto gli aspetti sui quali i magistrati, che già denunciano tutte le “insidie” della legge, incardineranno la loro opposizione una volta che essa troverà applicazione. “Che cosa succederà? La legge va interpretata e noi già sappiamo - è convinto Spigarelli - che non appena scatteranno le prime cause contro i magistrati questi solleveranno la questione di costituzionalità e porteranno la legge alla Consulta. Non scordiamoci che nel nostro sistema siamo nelle mani della magistratura quando a devoluzione di fronte alla Corte Costituzionale”.

Quali argomentazioni si attende dalla magistratura a favore della presunta incostituzionalità della legge?

“Faranno leva su due argomenti. Il primo è l’eliminazione del filtro di ammissibilità che renderebbe la norma incostituzionale solo perché a suo tempo la Corte aveva detto che esso era costituzionalmente prevedibile. Ora è palese che questo non significa che la sua assenza rende incostituzionale la norma. Ciò di cui la Corte era stata investita era se l’esistenza del filtro fosse costituzionalmente compatibile e non la sua assenza. La seconda argomentazione che utilizzeranno è che assisteremo ad un profluvio di cause e questo contrasterebbe con il principio di “buon andamento della Pubblica amministrazione”. Argomentazione invocata anche quando fu riformato il giudizio di Cassazione introducendo, con la Legge Pecorella, le ipotesi di travisamento delle prove come motivo di ricorso per Cassazione. Anche allora paventarono un’invasione dei ricorsi che avrebbe bloccato la Consulta per bollare la legge come incostituzionale, ma la cosa non è avvenuta, il numero dei ricorsi è rimasto il medesimo e si sono dovuti arrendere. La magistratura si concentra su questo aspetto sperando che un eventuale aumento delle richieste possa legittimare la richiesta del reinserimento del filtro di ammissibilità. Entrambi gli argomenti non reggeranno”.

La nuova norma, con l’eliminazione del filtro di ammissibilità, realmente garantirà di più il cittadino o il testo nel suo complesso è una soluzione di compromesso un po’ al ribasso?

“L’abolizione del filtro di ammissibilità, che l’anno scorso, in qualità di presidente dell’Unione Camere Penali, ho caldeggiato moltissimo con il ministro Andrea Orlando, ritenendolo il vero buco nero della legge Vassalli, è senz’altro l’aspetto più qualificante della legge. Di estrema importanza sono, però, anche la riformulazione nella cosiddetta clausola di salvaguardia e l’inserimento nei casi di colpa grave del travisamento del fatto o delle prove”.

Cosa, invece, non la convince?

“Ci sono aspetti della legge che possono favorire interpretazioni largheggianti. La più ampia possibilità di fare causa allo Stato per responsabilità del magistrato rispetto al passato è controbilanciata dal fatto che la rivalsa che lo Stato poi deve obbligatoriamente esercitare è limitata ai fatti connotati da negligenza inescusabile”.

Trascorsi i due anni dal risarcimento, l’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato è obbligatoria nel caso di diniego di giustizia o quando la violazione manifesta della legge e del diritto europeo, o il travisamento del fatto o delle prove siano stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. E se non c’è negligenza inescusabile?

“Fino ad oggi la legge, pur stabilendo che lo Stato si rivalesse sul magistrato, veniva interpretata quale mera eventualità a discrezione dell’amministrazione. Oggi invece si dice espressamente che deve obbligatoriamente rivalersi sul magistrato nel caso in cui la colpa grave sia accompagnata da negligenza inescusabile. Questo lascia il campo aperto ad una duplice lettura: si può sostenere che la rivalsa sia limitata a quei casi ma anche che solo la rivalsa “obbligatoria” sia limitata a quei casi, mentre per gli altri sia facoltativa”.

In questo modo le possibilità interpretative non diluiscono l’obbligatorietà dello Stato di rivalersi sul magistrato?

“La norma può anche esser letta al contrario e in tal caso, come personalmente sono propenso a ritenere, prevede la rivalsa da parte dello Stato senza alcuna possibilità discrezionale anche nel caso in cui non vi sia anche dolo e negligenza inescusabile”.

Insomma, l’eliminazione del filtro di ammissibilità è davvero il punto qualificante della nuova norma…

“Sì, certo, alla prova dei fatti quel filtro si è dimostrato il buco nero della Legge Vassalli sulla responsabilità civile, tanto da trasformarsi in una sorta di primo livello di giudizio anticipato in cui finivano per arenarsi tutte le richieste. Ed è su questo punto che si sta concentrando il fuoco dell’Associazione nazionale magistrati”.

Ma l’Anm è sul piede di guerra anche contro l’introduzione del travisamento del fatto o delle prove all’interno della fattispecie di colpa grave, ritenendolo un vulnus all’attività di interpretazione su cui si incardina la giurisprudenza.

“Su questo punto c’è poco da fare, la normativa nasce sulla scorta di una giurisprudenza europea che sosteneva che le ipotesi di responsabilità professionale dei magistrati non possono escludere proprio l’attività tipica dei magistrati e cioè quella di interpretazione della legge o delle prove. Ci è stato chiesto di riformulare le ipotesi di responsabilità dello Stato per colpa della magistratura proprio perché escludere da queste ipotesi l’interpretazione della legge o la valutazione delle prove non è possibile. Una volta introdotta la regola riformulando la clausola di salvaguardia con riguardo al diritto europeo è ovvio che si deve riformularla anche riguardo al diritto interno. Altrimenti ciò che sarebbe ritenuta una responsabilità dello Stato in un caso per l’applicazione di una norma non lo sarebbe nel caso di una norma interna e ciò costituirebbe una disparità di trattamento e la normativa sarebbe incostituzionale”.

Come considera il fatto che mentre i magistrati sono vincolati ad aderire alla giurisdizione comunitaria, è loro concesso di non motivare il discostamento da quella nazionale, da precedenti sentenze della Cassazione? Da una parte, si dice, viene giustamente eliminato il filtro di ammissibilità, dall’altro favorita l’interpretazione estensiva e “fantasiosa” della norma. È vero?

“Ma bisogna chiedersi quando c’è la manifesta violazione delle norme di diritto. L’attività di interpretazione delle norme deve essere lasciata libera anche perché noi non abbiamo un sistema in cui vige lo “Stare decisis” per cui se la Corte Suprema decide in una certa maniera tutti si devono adeguare e uniformare a quell’interpretazione. Certo che se di fronte ad una giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione interpreto in maniera difforme, senza motivare in alcun modo e quindi con manifesta violazione della interpretazione della norma o non dando atto che ci sia una giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione o oscurando o negando il fatto che sia entrata in vigore una norma successiva che ha chiarito un determinato aspetto, allora questo può diventare, come vuole la norma, una manifesta violazione della legge. Ma si tratta di errori clamorosi e non del fatto che io motivatamente ritenga erronea una determinata interpretazione. D’Altronde, questa legge sulla responsabilità civile serve a tenere indenni i cittadini dai danni di attività di manipolazione”.

La magistratura denuncia anche il rischio di trovarsi a dover praticare una giustizia difensiva e teme di esporsi ad atti ritorsivi e dover ricorrere ad avvocati per difendersi da processi al processo.

“Quando i magistrati parlano di giustizia difensiva pensano al processo civile perché temono che il soggetto che ha a disposizione grandi risorse se la prenda col magistrato invocando forme di responsabilità civile. Ma non tengono conto del penale, dove il più forte è sempre lo Stato e il più debole è il cittadino. In ogni caso la legge ordinariamente non prevede azione di responsabilità nel corso del processo, che deve prima terminare. Anche con riguardo al procedimento, cioè alla fase delle indagini preliminari, e con specifico riguardo alle misure cautelari, si devono prima esaurire i rimedi impugnativi interni prima di procedere. E l’azione di responsabilità non è data dall’errore in sé del magistrato, ma dal fatto che abbia sbagliato in ipotesi specifiche di colpa grave professionale, come non sapere che esiste una legge che impedisce di andare in prigione o che un provvedimento è stato depenalizzato o che c’era la prova provata in atti che non si trattava di un fatto di corruzione perché i denari non erano stati pagati al pubblico ufficiale e questo è sfuggito”.

Per stare alla cronaca degli ultimi giorni, dopo l’esito del processo a Vittorio Emanuele di Savoia, ad esempio, sulla base della nuova legge è pensabile un’azione di risarcimento del danno?

“Senza leggere gli atti non si può rispondere. Però, attenzione, non passi la convinzione che ogni errore giudiziario si traduce in un’azione di responsabilità oggettiva. Teniamo presente che dall’errore giudiziario si è tutelati anche in altre maniere, non tutto ciò che è ingiusta detenzione diventa responsabilità professionale del magistrato”.


di Barbara Alessandrini