Gli animali d’affezione   sono impignorabili

L’articolo 77 della legge 28.12.15, n. 221, che ha modificato l’articolo 514 del Codice di procedura civile, tra le “cose mobili assolutamente impignorabili”, ha inserito anche “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” e “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”. Ma quali sono gli “animali da affezione o da compagnia” di cui alla norma già vista?

In base alla legge n. 281/91 sono i cani e i gatti. In base al Regolamento Ue n. 576/13 sono: cani, gatti e furetti nonché gli invertebrati (escluse le api, i bombi contemplati dall’articolo 8 della direttiva 92/65/Cee, i molluschi ed i crostacei), gli animali acquatici ornamentali quali definiti dall’articolo 3, lettera k, della direttiva 2006/88/Ce; gli anfibi; i rettili; gli uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/158Ce); i mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare). Ai sensi dell’Accordo 6.2.03 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, è, poi, animale da compagnia o affezione “ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per la compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per i disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”. Gli animali selvatici non sono – espressamente – considerati animali da compagnia.

Tale definizione è sovrapponibile, ma anche più ampia, rispetto a quella della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13.11.87 e ratificata dall’Italia con la legge n. 201/10, che per animale da compagnia intende “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio, domestico, per suo diletto e compagnia”.

(*) Presidente Centro studi Confedilizia

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 21:48