L’incertezza del diritto

sabato 17 giugno 2017


La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Le funzioni indicate sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte, alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono agenti di polizia giudiziaria il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni.

Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni suddette. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono.

Quelle che avete letto fin qui non sono altro che, verbatim, le norme del codice di procedura penale che disciplinano gli organi e le funzioni repressive dello Stato. Il chi e il come perseguire i delinquenti e impedire le possibili conseguenze dei reati in atto, risulta chiaro e preciso. Tuttavia, tanta chiarezza e precisione non producono affatto quella certezza del diritto alla quale sono finalizzate. Il furto, per esempio, pur essendo tra i reati più odiosi e diffusi, nonostante il Decalogo proibisca di rubare e addirittura di desiderarla soltanto la roba degli altri, ha perduto effettualmente la natura di reato perché quasi per nulla perseguito pur quando denunciato. E sempre meno denunciato perché il ladro non si scopre quasi mai. Poi, se scoperto e condannato, è più facile vederlo subito fuori che subito dentro la cella. La procura della Repubblica e la polizia giudiziaria giungono talvolta a sostenere seriamente che, essendo davvero troppi i ladri, scoprirli, arrestarli, condannarli, incarcerarli superano la loro volontà e le forze disponibili, oppure che la politica non provvede in proporzione. Come risultato finale, quali che siano le colpe specifiche, il diritto si fa incerto e malsicuro per i derubati, mentre i ladri guadagnano il prezzo del delitto e la certezza dell’impunità.

Non mancano altri esempi clamorosi di inerzia e disfunzione dei suddetti meravigliosi istituti della procedura penale, i quali, anziché garantire la tranquillità dei cittadini e la sicurezza dei possessi, incrementano l’incertezza e l’irresponsabilità in casi specialmente dolorosi. Il diffuso fenomeno dell’occupazione abusiva, violenta o fraudolenta, delle abitazioni altrui dimostra che la Giustizia non solo è bendata ma pure con la testa girata indietro. Tizio esce di casa per prendere un caffè. Torna dopo un’ora. Fa per aprire la porta. Trova la serratura cambiata e la casa occupata. Chiama immediatamente la polizia giudiziaria che, intervenuta, si dichiara impotente perché l’occupazione è conclusa (sic!). Questa dichiarazione viene rilasciata anche alle telecamere. Ma questa impotenza è reale o accampata? “Vim vi repellere licet” (“è lecito respingere la forza con la forza”) è principio fondamentale della giustizia. Il proprietario scacciato ha pieno diritto di scacciare immediatamente a forza l’intruso. La procura e la polizia giudiziaria ne hanno l’obbligo giuridico, costituzionale e legale. Invece, il proprietario viene diffidato dal farsi giustizia da sé (sic!). L’abusivo viene denunciato ma tenendosi l’abitazione. Il padrone deve cercarsi un alloggio. Eppure il reato è in atto e i meravigliosi istituti sarebbero tenuti ad intervenire immediatamente per cacciare in manette l’occupante e restituire la casa al padrone, immediatamente.

Da questi casi di incertezza o addirittura di assenza del diritto una sola morale è possibile trarre senza eccessivo sforzo: lo Stato non fa più lo Stato; il Parlamento fa più leggi che fatti; il Governo è imbelle con i prepotenti; la Magistratura lascia correre dove vuole.


di Pietro Di Muccio de Quattro