Si legge sulla stampa che il veto di Polonia ed Ungheria all’accordo sul bilancio dell’Unione europea 2021-2027 e l’aumento delle risorse proprie, è stato da queste posto “perché insoddisfatti della recente decisione del Parlamento e del Consiglio di condizionare con uno specifico testo legislativo l’esborso dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto” (“Il Sole 24 Ore” tra i tanti). Il che ha scatenato il solito coro anti-sovranisti, tendente a equipararne le azioni ad atti da delinquente: i due Stati avrebbero “preso in ostaggio” il bilancio Ue e i fondi del Recovery fund; avrebbero violato ripetutamente il principio dello Stato di diritto (articolo 2 Tratto sull’Unione europea); sarebbero “irresponsabili”. Dall’altra parte si risponde che subordinare l’esborso dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto è un “ricatto”. A guardarlo con distacco, il comportamento delle parti in causa è logico: se l’Ue cerca di ottenere il via libera al bilancio ha bisogno che polacchi e ungheresi acconsentano; ma questi esercitano il veto perché i fondi potrebbero essere bloccati per la “condizionalità” al rispetto dello Stato di diritto annunciata dalle rispettive procedure di infrazione iniziate dalla Ue. La soluzione della querelle dovrebb’essere rinunciare da un lato al veto esercitato; dall’altro alla “condizionalità” introdotta. Comunque, dato che a decidere sulle (pretese) violazioni allo Stato di diritto, non è un arbitro scelto dalle parti, ma per l’appunto un organo Ue come la Commissione, il veto dei due Stati non è privo di ragione.

Ed ancor più perché come scritto la nozione di “Stato di diritto” è tra le più polisemiche, essendo stati ricondotti al relativo concetto ordinamenti assai differenti; peraltro è stato elaborato da tanti pensatori in modo non univoco, ma con vistose differenze. A sintetizzare quanto sopra, si può riportare quanto si legge nella voce “Stato di diritto” scritta da Anna Pintore per il “Dizionario del liberalismo” (Rubbettino): “Non è affatto pacifico quali siano le caratteristiche che un’organizzazione statale deve possedere per essere considerata uno Stato di diritto e quali rapporti intercorrano tra questo e altri modelli di Stato, in particolare lo Stato liberale, quello democratico e quello costituzionale. Per questa ragione nessuna trattazione del tema può essere neutrale, e neppure questa lo sarà” (e se non può esserlo la trattazione scientifica, figuriamoci l’applicazione politica!); e prosegue la Pintore “forse proprio a causa della sua indeterminatezza, la formula ha goduto fin dalla sua nascita di apprezzamento pressoché universale, al punto da segnare oggi una strada senza alternative: uno Stato che non incarni questo modello deve essere considerato illegittimo e indegno di obbedienza. Ma il carattere apprezzativo della formula, unito all’evanescenza del suo contenuto, ha fatto sì che di essa si appropriassero le più disparate ideologie…ciò non deve stupire, se è vero che il concetto di Stato di diritto non è legato né a particolari condizioni storiche, né a specifiche premesse filosofiche, essendo viceversa antico quanto il pensiero filosofico-politico stesso” (i corsivi sono miei).

In attesa che la vertenza abbia una conclusione, occorre ribadire due considerazioni. Non è difficile prevedere – non occorreva un Otto von Bismark o un Camillo Benso conte di Cavour – che introducendo quella “condizionalità”, polacchi e ungheresi avrebbero apposto il veto sul bilancio. In altri tempi si sarebbero rischiate guerre; consoliamoci che si siano limitati ad esercitare un proprio diritto. Secondariamente, è quanto mai inopportuno utilizzare a fini di lotta politica, caratterizzata dalla volontà di prevalere sull’avversario (il nemico), il diritto e, ancor più un concetto polisemico e, almeno in larga parte, controverso come quello di “Stato di diritto”. Se poi una delle parti ha il potere di applicare il precetto indefinito – come nella vicenda trattata – lo squilibrio è evidente. Quando Luigi XIV rivendicava alla corona francese – per il tramite della moglie – i territori del (fu) ducato di Borgogna, avendo la consorte il diritto di devoluzione, almeno questo era vigente nel Brabante. Il Re Sole si serviva del diritto per la politica di potenza, ma almeno non se lo era “pre-confenzionato” da solo, come succede nel caso alla commissione Ue.

Aggiornato il 19 novembre 2020 alle ore 12:33