Il diritto di non soffrire

martedì 18 luglio 2017


La vicenda del piccolo Charlie Gard e la posizione tenuta su di essa dall’Alta Corte di Londra, inducono ad alcune riflessioni, per definire la fattispecie, affinché l’opinione pubblica possa apprezzare, compiutamente, i termini della questione, secondo il pragmatismo tipicamente inglese e, al di fuori di ogni strumentalizzazione ideologica, che ha avuto, invece, nei giorni scorsi, ampio risalto mediatico. Il piccolo Charlie è affetto da gravissima malattia, che gli ha prodotto danni devastanti ed irreversibili al cervello (è tenuto in vita soltanto da macchinari artificiali) e che provoca in lui, secondo le evidenze scientifiche, uno stato di dolore e di sofferenza.

L’Alta Corte britannica ha ritenuto che siffatta situazione integri un accanimento terapeutico nei confronti del neonato, senza speranza di successo e neanche di miglioramento delle condizioni di vita del paziente. I genitori di Charlie (e con loro i chiassosi sostenitori di principi ideologici ben poco pertinenti) coltivano, invece, questa speranza ed oppongono la loro pretesa, che qualificano – teoricamente – come “diritto alla vita” del neonato, ad un altro diritto, che del diritto alla vita costituisce invece concreta manifestazione e come tale è stato riconosciuto dai giudici inglesi: il diritto a non soffrire e a morire dignitosamente.

Se vi è senz’altro, come riconosce la nostra Costituzione, il diritto-dovere dei genitori di far crescere i figli, mantenendoli, istruendoli ed educandoli (articolo 30), il suo esercizio non può ledere il diritto dei figli ad una vita non sofferente o comunque sopportabile. La soglia di accettabilità di questa sofferenza non può che essere individuata dalla scienza medica, attesa l’impossibilità del neonato di determinarsi né potendo determinarla i suoi genitori. Questo ha sancito l’Alta Corte di Londra, a ben vedere tutelando il diritto alla vita del piccolo Charlie, perché la vita non è esistenza vegetale e dolorosa, ma salute, da conservare con cure mediche sopportabili o consapevolmente accettate.

Tale giurisprudenza è pienamente in linea con i principi stabiliti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’uomo sul diritto alla vita e sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, con i limiti imposti dalla protezione della salute, quali interpretati dalla Corte di Strasburgo, nonché con la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) e, ancora una volta, con l’articolo 32 della Costituzione italiana, che tutela la salute, come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Sarebbe bene, pertanto, che anche in Italia, casi come quelli del piccolo Charlie, trovassero disciplina legislativa, evitando di addossare ai giudici la responsabilità della soluzione di problemi così spinosi e delicati, con le conseguenti inevitabili e ricorrenti polemiche, come dimostrano il caso Englaro, per molti aspetti analogo a quello di oggi, e molti altri casi, che hanno coinvolto la problematica del “fine vita” (da ultimo la morte assistita in Svizzera del Dj Fabo).

L’occasione c’è ed è quella della legge sul testamento biologico, che tuttavia, per pregiudizi ideologici, langue ancora in Parlamento e che, invece, dalla civilissima tradizione britannica, dovrebbe trarre insegnamento.

(*) Docente di Diritto costituzionale nell’Università di Genova e di Diritto regionale nelle Università di Genova e “Carlo Bo” di Urbino


di Daniele Granara (*)