Condizionatore a certe condizioni

venerdì 3 agosto 2018


In estate e, quindi, col caldo è utile ricapitolare le regole da rispettare per l’installazione di un condizionatore sulla facciata condominiale. Se è vero, infatti, che alla luce dei principii del codice civile, ciascun condomino ha diritto di servirsi della cosa comune, è anche vero, però, che, in considerazione di questi stessi principii – la cui validità permane anche dopo la legge di riforma dell’istituto condominiale (l. n. 220/’12) – l’esercizio di tale diritto non deve alterare la destinazione del bene comune, né impedirne l’altrui paritario uso, né tantomeno recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. E proprio a quest’ultimo aspetto, il decoro dell’edificio, bisogna fare più attenzione allorché si voglia installare un condizionatore.

Occorre, allora, ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la collocazione di un voluminoso condizionatore sulla facciata condominiale, turbando tale installazione “l’equilibrio estetico complessivo dell’edificio”; e ciò, anche quando tale facciata “non sia esposta al pubblico, ma solo ai condòmini” (Trib. Milano sent. 9.1.’04: cfr. Cn settembre ’11). Oltre alla questione del decoro, va poi tenuto presente – per completezza – che l’installazione in questione non deve recare pregiudizio ai vicini. Il che può avvenire, ad esempio, allorché dal condizionatore derivino rumori molesti. Tali rumori, infatti, sono uno dei motivi di maggior contenzioso in ambito condominiale. La materia trova la sua regolamentazione nell’art. 844 c.c., secondo cui il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni ove queste non superino il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

In sostanza, il diritto c’è, ma deve essere esercitato tenendo ben presente il diritto altrui e quindi con buonsenso. In difetto, non solo si perde il diritto ma si debbono anche risarcire gli eventuali danni arrecati.

(*) Presidente Centro studi Confedilizia

 


di Corrado Sforza Fogliani (*)