Violenze ai medici: perché “costituirsi parte civile”

Abbiamo chiesto all’avvocato Andrea Maggisano del Foro di Roma un parere in ordine alla legittimazione alla costituzione di parte civile delle Aziende Sanitarie nei procedimenti penali instaurati nei confronti degli autori di reati di violenza fisica e verbale a danno dei medici dipendenti del Sistema sanitario nazionale (Ssn), perpetrati durante lo svolgimento del servizio presso le predette strutture.

Al fine di risolvere il quesito è necessario operare un quadro ricognitivo della normativa e della giurisprudenza di settore – ha risposto Maggisano – l’istituto della costituzione di parte civile è previsto dal codice penale e dal codice di procedura penale a beneficio dei soggetti cui il reato ha arrecato pregiudizio e che intendano richiedere la restituzioni del maltolto e il risarcimento del danno (artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.). Il legislatore ha inteso tutelare la possibilità di esercitare l’azione civile nel processo penale a tutti i soggetti, lesi dal reato, che facciano valere una specifica pretesa risarcitoria, in relazione a determinati, beni, patrimoniali e non patrimoniali, diritti soggettivi ed attività. Come insegnano gli arresti giurisprudenziali in materia, la platea dei legittimati a promuovere l’azione di parte civile non è limitata al soggetto passivo del reato, nella fattispecie il medico vittima della violenza, ma è esteso a tutti i danneggiati che abbiano riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all’azione od omissione dell’autore del reato. In altri termini, tale rapporto di causalità tra reato ed evento dannoso può essere fatto valere anche nel caso in cui il reato, pur non avendo direttamente generato il danno, ha determinato uno stato di cose produttivo del pregiudizio che in assenza del reato non si sarebbe verificato (Cass. pen. sent. 23288/2014; sent. 23288/2014).

Sembra di capire dunque che le aggressioni fisiche e le violenze realizzate a danno del personale sanitario comportino, oltre al pregiudizio diretto in capo alla vittima, anche un danno conseguente in capo agli enti del Sistema sanitario nazionale, quali datori di lavoro.

In effetti è proprio così. Non vi è dubbio che le Aziende, che si trovano private temporaneamente o definitivamente, nei casi più gravi, della prestazione del professionista e sul piano non patrimoniale, vedono lesa la propria sfera giuridica di ente esponenziale della collettività. Come statuisce la Suprema Corte: “I danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti esponenziali di essa. (Cass. pen. Sent. n. 4060/2008).

Quindi le Aziende sanitarie, oltre a vedersi deprivate sul piano patrimoniale e organizzativo della prestazione lavorativa della persona offesa dal reato, subiscono, in conseguenza dei reati perpetrati a danno del personale medico dipendente una vera e propria lesione alla propria finalità istituzionale di tutela della salute pubblica, oltre ad una evidente lesione dell’esercizio di un pubblico servizio.

Sì, è proprio così. In buona sostanza, il danno non patrimoniale, conseguente al reato, consiste nella lesione dell’interesse costituzionalmente protetto alla tutela della salute, quale bene primario collettivo, alla cui salvaguardia le Aziende del Servizio sanitario nazionale sono istituzionalmente deputate.

Cosa ne pensa della proposta avanzata dal Segretario nazionale della Cisl Medici, dottor Biagio Papotto, relativamente alla costituzione come parte civile delle aziende in caso di violenza ai propri dipendenti? Il fenomeno presenta una significativa e pericolosa escalation.

Sul piano processuale gli enti sanitari sono pienamente legittimati a far valere la pretesa risarcitoria con lo strumento della costituzione di parte civile, onde ottenere il pieno ristoro del pregiudizio patrimoniale, consistente nel lucro cessante connesso alla perdita della prestazione lavorativa del dipendente fisicamente leso dall’aggressore, e del danno non patrimoniale costituito dalla lesione alla funzione esponenziale propria della struttura nei termini sopra delineati. In senso favorevole alla costituzione di parte civile degli enti esponenziali della collettività si è espressa, come evidenziato, anche con recenti arresti, la giurisprudenza di legittimità (e plurimis Cass. 6380/2017 ). Le Aziende sanitarie sono dunque titolari della legittimazione a costituirsi parte civile in seno ai procedimenti penali azionati a carico degli autori di reati commessi nei confronti del personale sanitario dipendente del Ssn sia in qualità di datori di lavoro della persona offesa, che nella veste di enti esponenziali di interessi e finalità costituzionalmente garantite, quali, appunto la tutela della salute pubblica.

@vanessaseffer

Aggiornato il 03 agosto 2018 alle ore 13:38