Ex moglie “scansafatiche”, da giudice stop all’assegno

Se l’ex moglie è una scansafatiche non ha diritto all’assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice di Treviso non solo a negare i 1.900 euro al mese che una donna voleva come assegno divorzile, ma anche a far interrompere la corresponsione di 1.100 euro che da oltre un anno riceveva dal suo ex marito.

Per il collegio di giudici, presieduto tra l’altro da una donna, il divario economico tra i due è effettivamente rilevante, ma a concorrervi vi sarebbe anche “l’inerzia” dimostrata dalla donna nel cercare un’occupazione. In più non vi sarebbe stato “alcun apprezzabile sacrificio della signora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all’aumento del patrimonio” e non esisterebbe prova “che sia stata condivisa anche la decisione della signora di dimettersi dalle attività lavorative”.

Alla donna, 35enne, viene imputata “una inerzia colpevole nel reperire un’occupazione” e quindi una fonte di reddito: per i giudici “ha un’età che le consente di reinserirsi nel mondo del lavoro e possiede un titolo di studio facilmente spendibile”.

Il pronunciamento trova pienamente d’accordo l’Associazione avvocati matrimonialisti italiani. “La sentenza - spiega il presidente Gian Ettore Gassani - è coraggiosa e si richiama ai principi della Cassazione. L’assegno divorzile si poggia su un principio di solidarietà: non è un atto dovuto. Per ottenerlo non è sufficiente che ci sia un divario economico. La legge impone al coniuge più debole di dare prova in giudizio di aver cercato un lavoro, full time o anche part time: quindi si deve dimostrare di aver tentato di fare concorsi, di aver mandato curricula. Oppure si deve essere nell’assoluta impossibilità di lavorare”.

“Il tribunale di Treviso - aggiunge il legale - ha applicato un principio condiviso dagli addetti ai lavori che rappresenta l’orientamento della Cassazione: la Suprema Corte, infatti, negli ultimi anni ha cercato di limitare la concessione indiscriminata dell’assegno di mantenimento al coniuge più debole, si tratti della moglie o del marito”.

Il tenore di vita goduto durante il matrimonio è stato il parametro preso a riferimento per quasi trent’anni dai giudici per quantificare l’entità dell’assegno di separazione e di divorzio che il coniuge con il reddito più alto doveva versare all’ex partner economicamente più debole. Ma ultimamente la Cassazione ha mandato in soffitta questo criterio. Gassani cita in particolare due pronunce: la sentenza Grilli - dal nome dell’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli - del maggio 2017 e le Sezioni unite del luglio scorso, secondo cui rispetto all’assegno divorzile non può esservi un automatismo legato al mantenimento di uno “status” e di un tenore di vita. Un’impostazione che tiene conto dei mutamenti sociali e basata sulla maggiore libertà nella scelta matrimoniale e sulla parità tra i sessi.

“Quindi - conclude Gassani - se c’è inerzia da parte di chi richiede l’assegno, il giudice non può riconoscerlo: diventerebbe una rendita parassitaria”.

Aggiornato il 09 marzo 2019 alle ore 18:56