“L’Opinione risponde”: il gratuito patrocinio

Emanuele da Milano, impiegato di una azienda, ha scritto alla mail della rubrica “L’Opinione risponde” ([email protected]), chiedendo delle informazioni sul patrocinio gratuito. Si sta separando dalla moglie e non avendo molte disponibilità vorrebbe essere assistito da un avvocato d’ufficio.

Filippo Sirolli Mendaro Pulieri, avvocato fornisce dei chiarimenti al riguardo, evidenziando le condizioni per ottenere il patrocinio gratuito: “Il Gratuito Patrocinio, disciplinato dal Testo Unico delle spese di Giustizia D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, è uno strumento che consente alle persone che versano in difficoltà economiche di accedere gratuitamente alla giustizia per la tutela dei propri diritti e di farsi rappresentare da un avvocato, liberamente scelto ed iscritto in appositi elenchi, senza dover sostenere i costi del processo che saranno sostenuti interamente dallo Stato. Andiamo a vedere quali sono le condizioni ed i limiti di reddito per ottenerlo. Hanno diritto al Gratuito patrocinio tutti i cittadini italiani, gli apolidi (soggetti senza cittadinanza), gli stranieri con regolare permesso di soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli enti senza finalità di lucro che non esercitano alcuna attività economica.

Per poter accedere al Patrocinio a spese dello Stato è necessario presentare un’apposita istanza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati ed avere un reddito non superiore ad € 11.493,82 ( questo dato non è fisso ma è rinnovato ogni due anni con Decreto ministeriale sulla base degli indici Istat). Una volta accolta la richiesta l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato vale per ogni stato e grado del processo (es. vale anche in grado di appello), per la fase dell’esecuzione della sentenza e per le procedure connesse. Vale anche per i processi di revisione e revocazione (art. 75 d.p.r. n. 115/2002). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Il reddito dell’istante, dunque, si cumula con quello dei familiari conviventi. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale (senza alcun cumulo con quello dei familiari conviventi) quando la causa ha oggetto diritti della personalità oppure nelle cause instaurate contro soggetti familiari (es. procedimenti di separazione o divorzio giudiziale).

L’istanza deve essere presentata personalmente dall’interessato oppure dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a/r con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente oppure per via telematica (gratuito patrocinio telematico).

La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

  1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
  2. le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con i relativi codici fiscali;
  3. una specifica autocertificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;
  4. l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

All’istanza vanno allegati i documenti fiscali da cui risultano i redditi del richiedente e cioè: dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno, l’Isee, il Cud, attestazione di disoccupazione, o ogni documento utile a provare la situazione di difficoltà economica.

La stessa sarà esaminata dal Consiglio dell’Ordine, che valuterà la sussistenza dei presupposti richiesti (legge 29 marzo 2001, n. 134) e la non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere. Deciderà entro un termine di 10 giorni con una delibera di ammissione o di rigetto. In caso di rigetto, la domanda può essere nuovamente presentata al giudice competente per il giudizio, che deciderà con decreto.

Da ultimo, è bene chiarire che il Patrocinio a spese dello Stato copre gli onorari e le spese dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare. Ciò significa che se la parte ammessa al beneficio soccombe ed è condannata a pagare le spese di controparte dovrà sostenerle essa stessa: l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile non comporta che siano a carico dello Stato anche le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa.

Il Gratuito Patrocinio copre gli onorari e le spese dovuti per l’assistenza processuale e non anche l’attività di assistenza stragiudiziale (es. la consulenza legale o la redazione di lettere). Queste ultime dovranno essere sostenute dal soggetto che lo richiede anche se non abbiente. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente nel giudizio non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione ma dovrà presentare una nuova istanza al Giudice del secondo grado”.

Aggiornato il 10 luglio 2020 alle ore 14:30