Human rights, diritti umani: la storia e i principi fondamentali dal 1789 a oggi

mercoledì 28 ottobre 2020


I diritti umani sono quelle prerogative fondamentali riconosciute a ogni persona per il solo fatto di appartiene al genere umano. La loro radice affonda nella tradizione romanistica, dalla quale deriva il diritto comune, con la concezione di una naturalis libertas. Il giurista Ulpiano (170-228) ne fu un precursore. Egli, infatti, esaminando il problema degli schiavi e della loro affrancatura, teorizzò i principi di libertà, uguaglianza e dignità, comuni a ogni nato di donna. Altre fonti possono individuarsi in alcuni testi religiosi quali i Veda, la Bibbia, il Corano e gli Analecta. Fu, tuttavia, all’inizio del XIII secolo che tali diritti furono trascritti in norma. Regnava allora in Inghilterra John Lackland (1166-1216), conosciuto anche come “Giovanni senza terra” che, appellandosi all’origine divina dell’imperium, voleva taglieggiare i sudditi. Ciò comportò delle rivolte che lo costrinsero, nel 1215, a concedere Magna Charta Libertatum, imponente al sovrano delle regole, fra le quali il divieto di dettare tasse senza il consenso del Parlamento e la garanzia di non poter imprigionare, in assenza di regolare processo.

Fu necessario attendere altri cinque secoli per compiere un ulteriore balzo in avanti sulla via dei diritti umani. Fu solo nella Francia rivoluzionaria, infatti, che venne promulgata la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino con la quale si stabilivano i diritti civili e politici atti a promuovere l’autonomia dell’individuo e a partecipare alla guida dello stato. Infine, nel 1948, fu formalizzata, dalle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani. La barbarie del conflitto e l’abominio dei campi di sterminio resero, inoltre, necessario la creazione di uno strumento in grado di salvaguardare i diritti fondamentali senza distinzione “di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione” (art.1). I quattro i capisaldi di siffatta dichiarazione furono: dignità, libertà, uguaglianza e fratellanza: la dignità di ogni essere umano, la libertà e la sicurezza personali, l’uguaglianza nel partecipare alla vita pubblica e politica, la fratellanza, afferente i rapporti economici, sociali e culturali.

Pur non essendo uno strumento vincolante, la Dichiarazione ha costituito un modello per l’adozione dei successivi trattati nazionali e, internazionali. Undici anni dopo (1959), in Europa era istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo, volta di garantire il rispetto e l’applicazione della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (1950). Poi, nel 1966, si adottarono due diversi patti, entrati in vigore nel 1976: il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali. Che tutelavano, fra l’altro, le libertà di opinione, di stampa, di espressione e l’uguaglianza davanti alla legge. Successivamente, si sono susseguite, a livello internazionale, differenti convenzioni, tra le quali la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), la Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984).

Intanto, l’esempio europeo aveva fatto scuola cosicché, nel 1969, fu promulgata la Convenzione americana dei diritti umani, con la costituzione della Corte interamericana dei diritti umani. Una simile iniziativa fu assunta nel 1981 dai Paesi africani, mentre per quanto riguarda gli Stati arabi solo nel 2004 è stata adottata la Carta araba dei diritti dell’uomo, la quale, però, non prevede meccanismi vincolanti per gli Stati aderenti. Nonostante il gran numero di norme, le ipotesi di violazioni restano in tutto il globo numerose, sia nei regimi autoritari, che in quelli considerati “democratici”. La giustificazione a manleva? Spesso sempre la stessa: necessità di sicurezza nazionale.


di Pierpaola Meledandri