Il nuovo sì della consulta al doppio cognome lascia in piedi tanti problemi pratici

venerdì 29 aprile 2022


La Corte costituzionale è tornata ad occuparsi delle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli, dichiarandone l’illegittimità per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e in cui prevedono l’automatica attribuzione del solo cognome paterno in caso di mancato accordo, anziché il cognome di entrambi i genitori. Può astrattamente condividersi, ai fini della piena equiparazione delle figure genitoriali, l’attribuzione di entrambi i cognomi, ma occorre domandarsi se la riforma sia davvero necessaria per la tutela dell’identità dei figli o se, piuttosto, risponda a esigenze dei soli adulti. Restano in ogni caso problemi di carattere pratico su cui è opportuno riflettere, e che non sembrano trovare soluzione nei disegni di legge attualmente in esame in Parlamento.

L’ufficio stampa della Corte costituzionale, nel comunicato del 27 aprile, ha reso nota la posizione della Consulta in ordine alle attuali norme del codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli. “Sono illegittime” – si legge nel titolo del comunicato – “tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre”. In attesa di leggere la sentenza, che sarà depositata nelle prossime settimane, è possibile, sulla base di quanto anticipato, fare alcune considerazioni. Non si tratta di una questione recente. Da diversi anni in Italia si discute sull’opportunità di modificare il meccanismo di attribuzione del cognome ai figli per adeguarlo al criterio di parità fra uomini e donne anche nel rapporto di coppia, nel rispetto dei valori costituzionali e secondo quanto previsto dalla normativa internazionale.

L’articolo 16 della “Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna” – adottata a New York nel 1979 e ratificata dall’Italia sei anni dopo con la legge n. 132/1985 ‒ ha impegnato gli Stati contraenti ad adottare misure adeguate al fine di eliminare ogni forma di discriminazione verso le donne “in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari”, garantendo in particolare “gli stessi diritti personali in quanto marito e moglie, compresi quelli relativi alla scelta del cognome”. E il Consiglio d’Europa, dapprima con la risoluzione n. 37/1978 e poi con le raccomandazioni n. 1271/1995 e n. 1362/1998, ha affermato che nel rispetto del principio di eguaglianza gli Stati devono assicurare la piena parità tra madre e padre nell’attribuzione del cognome ai figli.

Pur in assenza di una esplicita norma che preveda l’automatica trasmissione del cognome del padre, tuttavia detta trasmissione è stata di fatto privilegiata nell’ordinamento italiano da diverse disposizioni, come l’articolo 237 Codice civile in tema di possesso di stato (modificato dalla legge n. 154/2013, laddove prima faceva espresso riferimento al cognome del padre), l’articolo 262 Codice civile in tema di figli nati da coppie non sposate, l’articolo 299 Codice civile in tema di adozione del maggiorenne e gli articoli 33 e 34 del d.p.r. n. 396/2000 in tema di ordinamento dello stato civile.

La prima proposta di legge volta a modificare l’automatica attribuzione del cognome paterno risale al 1979 (p.d.l. Noya): il testo prevedeva la possibilità di scegliere il cognome da attribuire ai figli, optando per quello del padre o quello della madre. Dieci anni dopo, nel 1989, fu invece presentata la prima proposta di attribuzione del doppio cognome, che prevedeva comunque anche la possibilità del cognome unico a scelta (p.d.l. Cima). Negli anni Ottanta, la questione entrò anche nelle aule di giustizia e il Tribunale di Palermo fu il primo ad occuparsi della presunta violazione della dignità sociale della donna ad opera del meccanismo legale di attribuzione del cognome ai figli solo per via paterna: con la sentenza n. 865 del 19/02/1982 il tribunale siciliano sostenne che attribuire automaticamente ai figli il cognome del padre fosse un principio secolare riconosciuto dal diritto da tempo immemorabile, aggiungendo che quel sistema si era ormai talmente radicato nelle consuetudini e penetrato nel costume da essere accolto universalmente, tanto da non potersi considerare discriminatorio.

La questione ha poi continuato a suscitare interesse, sia in dottrina che in giurisprudenza. Nel 2014, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Cusan e Fazzo contro Italia, ha affermato che il riconoscimento del cognome materno non costituisce solo un dato di interesse anagrafico, ma rappresenta una questione di identità della persona e base di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto degli articoli 8 e 14 della Cedu. In quel caso specifico, i ricorrenti lamentavano il fatto che in Italia i genitori, sulla base di una loro libera scelta, non potessero attribuire ai figli il solo cognome materno, potendo soltanto, al limite, aggiungerlo a quello paterno.

Nello stesso anno, la proposta di Legge Marzano (testo unificato di C.360, C.1943, C.2044, C.2407 e C.2517) che prevedeva la libertà di registrare all’anagrafe il figlio con i cognomi di entrambi i genitori o soltanto con uno degli stessi, dopo essere stata approvata in Commissione Giustizia, è tuttavia rimasta ferma alla Camera. Sulla questione è intervenuta altresì la Corte costituzionale, che nel 2016, con la sentenza n. 286, ha dichiarato l’illegittimità della norma ‒ desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 Codice civile e degli articoli 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000 ‒ che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Dopo questa sentenza, tuttavia, sono state sollevate ulteriori questioni, sia riguardanti l’attribuzione del cognome ai figli nati da coppie non sposate, sia la possibilità di optare per la sola attribuzione del cognome materno. Con la pronuncia del 27 aprile 2022, la Corte costituzionale ha risposto anche a questi ulteriori quesiti, stabilendo la regola per cui “il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”.

La Consulta ha dunque lasciato al legislatore il compito di regolare tutti gli aspetti connessi alla declaratoria di illegittimità delle norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno, con riferimento ai figli “nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”. Attualmente, in materia, risultano in corso di esame in Commissione Giustizia cinque disegni di legge che dovrebbero confluire a breve in un testo unificato. Un primo interrogativo che giova sollevare riguarda l’obiettivo delle modifiche necessarie indicate dalla Corte. Se in origine, come si è visto, la modifica del sistema di attribuzione del cognome è stata dettata dalla volontà di equiparare la posizione delle madri a quella dei padri, garantendo il medesimo diritto di trasmettere (anche o solo) il proprio cognome, da ultimo l’attenzione è stata spostata sul diritto all’identità dei figli. Nel comunicato del 27 aprile si legge: “La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”.

Ebbene, se le ragioni concernenti la pari dignità di padri e madri possono essere comprensibili e condivisibili in linea di principio a sostegno di una modifica dell’attuale sistema di attribuzione del cognome, tuttavia lo stesso non può dirsi circa il riferimento all’identità personale dei figli e alla lesione che la stessa subirebbe laddove l’attuale sistema non venisse modificato. È vero che il cognome, assieme al nome, concorre a formare l’identità della persona, tuttavia non può dirsi che la previsione dell’attribuzione del solo cognome di un genitore sia di per sé lesiva dell’identità personale. In altri termini, mentre la parità fra padri e madri risulta rilevante nella questione, meno convincente risulta il richiamo alla tutela dell’identità del figlio quale ulteriore obiettivo da perseguire attraverso la modifica del sistema di attribuzione del cognome.

La conferma è data dal fatto che alle parti è comunque lasciata la libertà di scelta – sia secondo le indicazioni della Corte che in base ai disegni di legge in esame ‒ potendo le stesse optare per l’attribuzione al figlio anche di un solo cognome e quindi lasciare di fatto immutata la situazione, così come si avrebbe in applicazione dell’attuale disciplina. L’obiettivo che si vuole perseguire con la modifica citata riguarda quindi non tanto la tutela dei minori quanto piuttosto la tutela degli adulti e più precisamente l’interesse a trasmettere ai figli anche il cognome del ramo materno. È importante fare chiarezza sugli obiettivi al fine di individuare le migliori soluzioni possibili.

Detto ciò, occorre altresì evitare di farsi prendere da eccessivi entusiasmi. C’è infatti chi ha salutato la sentenza della Corte come strumento per porre fine ad una società maschilista. Certamente la possibilità per le donne di attribuire il proprio cognome può essere utile nel percorso verso la piena equiparazione dei diritti fra uomini e donne, tuttavia le aspettative rischiano di rimanere deluse se al contempo non si attua una riforma ben più profonda a livello sociale, garantendo alle donne l’effettiva parità di diritti rispetto agli uomini, a partire ad esempio da un diverso trattamento e da una diversa considerazione nel mondo del lavoro. Non va inoltre sottovalutato che, nella pratica, nell’ambito dei rapporti sociali, molte persone finirebbero probabilmente con l’indicare un solo cognome, per ragioni di semplicità o per preferenze individuali, lasciando il doppio cognome solo ai documenti ufficiali, con la conseguenza che se l’obiettivo è quello di garantire la presenza nell’identità del figlio anche del cognome materno, non è detto che questo si verifichi in concreto.

Oltre a questi aspetti, ve ne sono anche altri di carattere pratico, che dovranno essere affrontati in sede di esame delle proposte di legge. Per evitare conflitti sarà ad esempio opportuno prevedere dei meccanismi in grado di accertare la validità dell’accordo dei genitori in ordine alla scelta del cognome, quanto meno per scongiurare che, se la coppia dovesse entrare in crisi, il cognome del figlio diventi ulteriore motivo di conflitto. Si pensi per esempio al caso di un genitore che accetta di trasmettere al figlio il solo cognome dell’altro e che poi, in seguito alla fine del rapporto di coppia, voglia far attribuire al figlio anche il proprio cognome, ritenendo di non aver a suo tempo manifestato un valido consenso (esempio perché indotto dall’altro genitore). Se si considera che sono numerosi i litigi per aspetti ben più banali, detta ipotesi non appare tanto peregrina. Il cognome, infatti, a differenza del nome, ha una rilevanza sociale, in quanto indica l’appartenenza ad una famiglia, e nei casi di conflitti familiari è ragionevole ritenere che possa costituire motivo di scontro (magari anche alimentato dalle rispettive famiglie di origine).

Non vanno trascurati gli effetti che potrebbero prodursi nel passaggio da una generazione all’altra. Attualmente siamo abituati ad avere cugini di uno stesso ramo che portano lo stesso cognome: con la possibilità di scelta dei cognomi da attribuire non sarà più così, dal momento che due fratelli potrebbero per esempio l’uno scegliere di dare ai propri figli la parte del cognome del ramo materno e l’altro quello del ramo paterno. Inoltre in entrambi i casi ai cognomi scelti potrebbero aggiungersi quelli dei rispettivi altri genitori. Effetto pratico: i nipoti avranno cognomi diversi rispetto ai nonni. Si tratta di effetti su cui ci si potrà abituare con il tempo, ma di cui è opportuno averne la consapevolezza fin da subito.

E ancora, cosa potrebbe accadere se un figlio lamentasse la scelta fatta dai suoi genitori, ritenendola lesiva dei suoi interessi? Sarà inoltre rilevante stabilire il criterio di attribuzione, scegliendo fra le due soluzioni finora ipotizzate, ossia quella della automatica attribuzione di entrambi i cognomi, salvo diverso accordo, piuttosto che la soluzione della libertà di scelta. La Corte costituzionale stando al comunicato sembrerebbe aver indirizzato verso la prima ipotesi, mentre le proposte di legge in esame (salvo il d.d.l. Binetti) sono più orientate verso la seconda. È evidente che scegliere un criterio piuttosto che un altro non soltanto può produrre effetti diversi, ma comporta l’adozione di cautele differenti. Per esempio, se si optasse per l’automatica attribuzione di entrambi i cognomi, bisognerebbe stabilire in quali forme e in quali tempi i genitori possono manifestare la volontà contraria. Nel caso di libera scelta dei cognomi, bisognerebbe invece, come già detto, individuare le modalità di acquisizione del consenso, onde evitare conflitti o incertezze. Resta dunque al Parlamento affrontare le diverse questioni e individuare la soluzione migliore, nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale e nel raggiungimento dell’obiettivo di parità fra i genitori, senza tuttavia operare stravolgimenti che potrebbero essere forieri di ulteriori questioni sociali.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino


di Daniela Bianchini (*)