La Corte costituzionale: dai due cognomi alla Babele dell’indeterminato/1

lunedì 2 maggio 2022


Il problema del cognome: una questione pre-giuridica

Con il comunicato dell’ufficio stampa della Corte costituzionale del 14 gennaio 2021, la Consulta stessa ha recentemente informato della sua intenzione di decidere sulla legittimità dell’art. 262 del Codice civile in materia di assegnazione del cognome, al fine di valutare se quest’ultimo possa essere anche individuato in quello unicamente materno, in presenza di un consenso dei coniugi sul punto. L’esito tristemente prevedibile di un tale vaglio di costituzionalità non potrà naturalmente prescindere dalla recente giurisprudenza “eversiva” già prodotta dalla Consulta. Sulla materia in esame, infatti, il giudice delle leggi, smentendo un suo costante orientamento pregresso, era intervenuto già con la sentenza n. 286/2016, giungendo ad una determinazione in ambito di attribuzione del cognome che era essa stessa già ampiamente prevedibile, alla luce dei principi comunemente accettati dalla maggioranza dei professionisti legali attuali, i quali, basandosi su di un incompreso concetto di uguaglianza, ridotto al suo profilo nudamente formalistico, nonché operando su di assunti sociologico-giuridici di stampo rigidamente positivista, subordinano il diritto quale scientia iuris ad una continua “evoluzione sociale” che non comporta un legittimo vaglio referendario della comunità politica, bensì coincide con i desideri individuali dei singoli cittadini che adiscono le corti, nonché con le scelte ideologiche ed arbitrarie degli interpreti di volta in volta investiti delle questioni oggetto di tali ricorsi, riducendo così il diritto ad una mera tecnica, un contenitore vuoto di contenuti e struttura fissi. Mentre ben altra composizione della Corte costituzionale nel 1988, con ordinanza n. 176 sulla medesima materia, aveva esplicitamente rifiutato di permettere un tale soggettivismo giuridico, spiegando magistralmente come la questione del cognome fosse di evidente natura politica e dunque come una modifica in tal senso fosse di competenza del solo Parlamento, la sentenza del 2016 ha invece ritenuto che fosse contrastante con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione un insieme di disposizioni normative dalle quali si deduce la norma per la quale il cognome è sempre quello paterno, introducendo al suo posto la possibilità che il consenso dei coniugi attribuisca al figlio il doppio cognome, sia paterno che materno. La pronuncia che si attende adesso e che è stata anticipata dal suddetto comunicato-stampa, oltre che da una prima ordinanza (n. 18/2021), sembra proiettarsi ancora più arditamente in avanti, laddove sembri palese che essa acquisisca come imprescindibile quanto già enunciato nel 2016, atteso che in seno alla Corte il relatore delle due questioni, tanto nel 2016 quanto nel 2021, è il medesimo.
La questione, tuttavia, non è tanto e solo giuridica quanto, si potrebbe dire, assiologica, sia perché le norme costituzionali, per il loro carattere vago e fondamentalmente di principio, tendono a confinare (e spesso sconfinare) nel perimetro del pre-giuridico (e del pre-politico), dovendo essere riempite di significato valoriale in sede interpretativa, sia perché, prima ancora di applicare astratti concetti giuridici, è necessario, in realtà, comprendere primariamente a cosa serva socialmente l’istituto che l’interprete è chiamato di volta in volta a vagliare; nel caso in esame si tratterà dunque, prima di ogni altro profilo giuridico, di comprendere cosa sia un cognome, il quale ha una precisa origine funzionale, tanto più che, come si vedrà, la stessa Corte nell’ordinanza del 2021 fa leva proprio su imprecise ricostruzioni della storia dell’istituto stesso.

Finalità storica del cognome è, infatti, riuscire a distinguere un soggetto da un altro. L’attribuzione di un nome, in effetti, non può essere determinante al fine dell’individuazione di un soggetto, in quanto il nome può essere il medesimo di quello di un’altra persona. Le varie società nella storia hanno dunque trovato degli espedienti per specificare meglio le diverse individualità dei singoli attraverso delle tecniche che legassero il nome ad un’appartenenza identitaria di qualche tipo: il luogo di nascita, il capostipite (e dunque la famiglia) da cui si proveniva – il cosiddetto patronimico –, le particolari conformazioni fisiche o caratteriali o lavorative del soggetto o di un suo capostipite tali da poter essere sintetizzate in una qualche forma di soprannome. Tali tecniche si sono sedimentate poi nel vero e proprio cognome familiare, vale a dire quel “nome” aggiuntivo dato alla famiglia o al clan, proveniente dal capostipite o dal luogo originari. Il cognome è dunque di per sé, già nella propria funzione, legato all’identità storica, genealogica, della persona, servendo ad individuare questa identità tanto da parte di chi lo porta quanto di chi debba distinguere quest’ultimo da un’altra persona, individuandone così gli specifici caratteri identitari che la sua storia porta con sé rispetto alla storia propria di un altro soggetto che sia dotato però del medesimo nome. In Europa occidentale, a seguito della caduta del dominio romano, per tutto l’Evo cristiano si è teso ad usare soltanto il nome, costringendo successivamente ad utilizzare i correttivi appena detti.

Un esempio tardo-medievale di “cognome” su base “identitaria” è fornito dal nume della letteratura italiana, vale a dire Dante. Il grande letterato, sebbene oggi chiamato comunemente Dante Alighieri, quasi come se fosse effettivamente stato dotato di un nome ed un cognome, si chiamava ed era battezzato, in verità, Durante di Alighiero degli Alighieri (o, in latino, Durante de Alegheriis). In altri termini, posto che Alighiero era il padre del poeta, quello che oggi è usato a guisa di “cognome” era semmai composto invece dal patronimico, nonché dal richiamo alla propria famiglia Alighieri, la quale prendeva, a sua volta, la denominazione dal capostipite principale Aldighiero, bisnonno di Dante, sicché quello che oggi viene inteso come “Dante Alighieri” non è che la contrazione di “Dante (figlio) di Alighiero”, formula che viene completata dall’ulteriore specificazione “della famiglia degli Alighieri” poiché si presuppone, a sua volta, un “Alighiero (figlio) di Aldighiero”.

Laddove non si comprenda questa base genealogica del cognome, non si comprenderà nemmeno come il cognome abbia dentro di sé una radice che è dunque valoriale e culturale che non può essere a disposizione dell’arbitrio dei singoli: esser parte di una famiglia, vale a dire di un gruppo che ha un capostipite preciso che lascia traccia nel cognome, significa essere portatori dei principi e della cultura che nel tempo quel gruppo ha trasmesso dal capostipite ai discendenti. Per di più, sebbene nelle motivazioni rese note attraverso l’ordinanza n. 18/2021, con la quale solleva di fronte a sé la questione riguardo l’articolo 262 c.c., il giudice delle leggi abbia già esplicitato, citando la propria ordinanza n. 61/2006, che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, è da rigettare un tale pronunciamento, viziato da una lettura storica ideologicamente deviata – che dimostra per tabulas l’ambigua contiguità che v’è tra valori pre-giuridici, e quindi cultura, ed interpretazione giuridico-costituzionale – in quanto non è casuale, né dovuto a ragioni legate al “sessismo” od al “patriarcalismo”, che il patronimico, come nell’esempio dantesco, abbia coinciso con la figura del capostipite paterno, poiché la scienza psicologica ha ripetutamente spiegato come la regola ed i principi di vita siano trasmessi ai figli dal padre, avendo la madre strutturalmente maggiori difficoltà a riuscirvi con adeguato successo, sicché questo legame intergenerazionale con i valori dei capostipiti non può che essere legato alla sola figura paterna.

(Continua/1)


di Filippo Giorgianni