La Corte costituzionale: dai due cognomi alla Babele dell’indeterminato/3

Di seguito la terza e ultima parte dell’analisi giuridica della sentenza della Consulta sulla scelta del doppio cognome.

L’abbandono del cognome paterno segno di atomismo sociale


Infine, se finalità del cognome è dare certezza nell’individuare un soggetto e la sua provenienza storica, si può infine obiettare che tali esigenze di certezza (sociale e giuridica) vengono meno ove si apra uno spiraglio al doppio cognome o, ancora peggio, si introduca come logica conseguenza un soggettivismo assoluto, potendo scegliere di volta in volta il cognome dell’uno o dell’altro coniuge: una volta riconosciuta la possibilità “egualitaria” del doppio cognome, anziché porre il limite della ragionevolezza, non si vede, infatti, come sia possibile impedire l’apertura ad un vaso di Pandora, non potendosi non applicare in modo simile questo principio rigidamente formalistico di eguaglianza in presenza di più di due cognomi o in presenza di una “alternanza” degli stessi.

In altri termini, se si prende per inoppugnabile il principio esclusivamente logico-formale esplicitato dalla Corte, laddove un uomo con due cognomi si sposi con una donna con due cognomi, non si potrebbe impedire loro di attribuire ai propri figli i quattro cognomi cumulativi senza notare la “disparità di trattamento” e la violazione del principio di eguaglianza tra costoro e gli altri coniugi che hanno la possibilità di assegnare liberamente i propri due cognomi ai figli. In tal modo, dopo un paio di generazioni si addiverrebbe all’assurdo di soggetti con talmente tanti cognomi da non fornire più alcuna certezza genealogica, svuotando definitivamente di senso l’esistenza dei cognomi e provocando dunque, al limite, l’avvento di nomignoli sintetici, ma privi del legame con la memoria storica, come avviene in Spagna e nell’Ibero-America, con il paradosso conseguente che il singolo, non potendo conoscere né ricostruire facilmente la propria storia familiare, vedrebbe stavolta realmente violata la propria vera identità personale e i propri veri diritti in merito, riconosciuti dalla costante giurisprudenza, ad esempio, in materia di ricostruzione del proprio albero genealogico e della storia sanitaria di quest’ultimo ai fini di tutela della salute del singolo. Similmente, se si ritiene possibile che l’ordinamento giuridico non preveda una qualche forma di oggettività nell’attribuzione del cognome, in nome di una malintesa uguaglianza, al punto da poter permettere che l’accordo tra i coniugi attribuisca al figlio il solo cognome materno, si potrebbe avere perfino l’ulteriore aberrazione di un figlio dotato di un cognome diverso da quello del proprio fratello, laddove così ritengano individualisticamente i loro genitori che in un caso assegnino il cognome del padre e nell’altro quello della madre. Anche in tal caso, se si accetta il principio logico-formale della Corte, non si comprenderebbe, infatti, per quale ragione l’accordo dei coniugi non possa variare alla nascita di questo o quel figlio, potendosi anzi ritenere somma forma di egualitarismo logico-formale la concordata “spartizione” dei cognomi in capo ai figli da parte dei coniugi: nulla di più rispettoso di tale eguaglianza logico-formale v’è nell’assegnare ad un figlio il cognome paterno e all’altro quello materno per rendere perfettamente eguali i due coniugi. In tal modo, diverrebbero ancora più rarefatte l’unità familiare e la capacità da parte dell’ordinamento giuridico e della comunità intorno al singolo di poter risalire ai vari collegamenti di parentela del nucleo familiare di quel singolo stesso, non potendosi neppure rintracciare il legame tra due fratelli.
Dopo il primo gravissimo colpo inferto nel 2016, verrebbe così a cadere un altro tassello della scienza giuridica, in nome di “interpretazioni” creative della Costituzione che i Padri Costituenti (e coloro che li hanno votati in seno all’Assemblea costituente) non avrebbero mai preso in considerazione e che configurano semmai un nuovo capitolo della tendenza della giurisprudenza ad esprimersi non “in nome”, bensì “in vece” del popolo italiano. D’altronde, i segnali non sono affatto positivi se l’ordinanza n. 18/2021, in vista della effettiva trattazione della questione, ha già rilevato che “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia”.

Infatti, qualora tali segnali venissero confermati da un altro prevedibile pronunciamento del giudice delle leggi, allontanandosi ancor più dal rigoroso dettato dell’ordinanza n. 176/1988 con la quale si riconoscevano le legittime prerogative del Parlamento e ricalcando invece una cattiva prassi instaurata negli ultimi anni, la Consulta, dopo aver iniziato a farlo con riguardo al cognome già attraverso la sentenza n. 286/2016, scavalcherebbe nuovamente il legislatore in materia. Questo interventismo ipertrofico della Corte costituzionale, che non riesce più a riconoscere pacificamente le competenze discrezionali degli altri organi e, attraverso di essi, del popolo italiano, s’inserisce, del resto, in una più ampia prassi recente che, nell’incomprensibile silenzio della dottrina costituzionalistica, ha visto la Corte financo quasi “ricattare” le istituzioni parlamentari tramite ultimatum – come avvenuto in altre materie (quali i reati di omicidio del consenziente e di diffamazione) – ritenendo dunque di essere investita del ruolo di monopolista nella captazione del presunto “sentire comune” attraverso strumenti del tutto insufficienti a questo fine quali le numericamente limitate questioni di legittimità poste in fronte ad essa e non certo tramite le più adeguate consultazioni elettorali. Si tratterebbe di una sorta di “ricatto”, in quanto tale ruolo di monopolista conduce, per di più, la Corte a fissare obiettivi di natura pre-politica e pre-giuridica da essa impropriamente mutuati come giuridici dalle norme costituzionali, imponendo poi al legislatore di intervenire per assecondare tali obiettivi non strettamente giuridici da essa individuati ed arrogandosi infine la prerogativa di intervenire in via suppletiva, in caso di un’inerzia del legislatore stesso rispetto alla unilaterale volontà della Corte, anche lì dove tale inerzia fosse motivata da un ragionevole e motivato dissenso del legislatore – rientrante in pieno nella sua discrezionalità – verso l’intervento in materie di natura fondamentalmente storico-culturale che esso ritenga in sostanza ancora grossomodo condivise dal popolo italiano, che andrebbe ricordato essere rappresentato dal solo legislatore tramite le Camere parlamentari nelle vesti di uniche legittime interpreti della nazione e non dai quindici giudici, di nomina non popolare, della Corte costituzionale.

D’altronde, andrebbe rilevato che l’ultimo inciso del comma II dell’articolo 29 della Costituzione, supra citato e totalmente ignorato dalla Consulta, sembrerebbe proprio profilare esplicitamente una riserva di legge con riguardo ai (ragionevoli) limiti che possano essere previsti all’eguaglianza dei coniugi in vista dell’unità familiare, sicché la creatività giurisprudenziale della Corte si troverebbe ad essere non solo già illegittima in via generale, ma ancora più grave e pericolosa in questa materia in cui le disposizioni costituzionali sembrino prevedere espressamente alcune forme di ragionevole disuguaglianza, nonché una loro individuazione tramite un intervento della sola legge approvata dall’organo parlamentare.

 Il fatto che l’ordinanza n. 18/2021 evochi impropriamente un concetto di natura ideologica come quello di “patriarcato”, oggi egemone presso determinate e parziali letture operate da certi “studi” delle scienze sociali viziati da una precisa tendenza politico-culturale, che richiami dunque aspetti eminentemente culturali, non strettamente interni ad una logica giuridica e normativa, e che infine postuli su di essi l’implicita capacità suppletiva della Corte nell’individuare fini costituzionali non strettamente derivanti dalle norme della Costituzione, ai quali qualsiasi discrezionalità parlamentare dovrebbe piegarsi, prescindendo così dal reale sentire comune del popolo italiano che solo attraverso di essa si esprime, indica un atteggiamento irriguardoso ed “ortopedico” della Consulta nei confronti della cittadinanza italiana, la quale non avrebbe diritto di pensare e vivere come ritiene più giusto, dovendo modificare invece i propri valori nella misura in cui essi “vìolino” non già ciò che il popolo italiano stesso abbia effettivamente scritto in Costituzione, bensì ciò che la Corte medesima individui essere scritto tra le righe del dettato costituzionale sulla base però di concetti che sono in tutto extra-giuridici e, a ben vedere, violativi dello stretto dettato costituzionale realmente esistente.

Ciò che risulta quindi da tale interventismo giurisprudenziale non solo sull’istituto del cognome, ma certamente anche su di esso, non è l’individuazione di presunti “diritti” dei cittadini – i quali vengono invero così violati –, bensì è, in ultima analisi, un ulteriore spogliamento della memoria storica collettiva da parte dell’uomo di oggi che non casualmente José Ortega y Gasset definiva “barbaro verticale”, vale a dire un soggetto totalmente sradicato dal (ed immemore del) patrimonio culturale in cui è stato allevato e dei cui effetti pure ancora beneficia. (Fine)

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Aggiornato il 06 maggio 2022 alle ore 11:05