Mediazione e condominio

L’articolo 71-quater Disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma dell’istituto condominiale, disciplina il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio. Si tratta di una norma particolarmente opportuna alla luce del fatto che il Decreto legge n. 69/2013, come convertito in legge, intervenendo sul Decreto legislativo n. 28/2010 in tema di mediazione, ha reintrodotto – a partire dal 21 settembre 2013 – per tutta una serie di liti, ivi comprese quelle condominiali, la conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dando così nuova vita ad un procedimento che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012, era sopravvissuto solo nella parte in cui disciplinava la mediazione facoltativa.

Anzitutto, la norma in commento chiarisce, al primo comma, cosa debba intendersi per controversie “in materia di condominio” cui fa riferimento il citato Decreto legislativo n. 28/2010: tali sono “quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, “Codice civile” e degli articoli da 61 a 72”, Disposizioni di attuazione del Codice civile. Si tratta, quindi, di tutte le controversie relative sia agli articoli da 1117 a 1139 del Codice civile, sia alle previsioni in tema di condominio disciplinate nelle disposizioni di attuazione del codice stesso.

Sempre la norma in argomento puntualizza, al secondo comma, che “la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”. L’articolo 71-quater Disposizioni di attuazione del Codice civile precisa, poi, al terzo comma, che al procedimento di mediazione “è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice civile”. Il che vuol dire con un quorum deliberativo costituito, sia in prima sia in seconda convocazione, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (fermi naturalmente – i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dello stesso articolo 1136 del Codice civile).

(*) Presidente Centro studi Confedilizia

Aggiornato il 30 giugno 2022 alle ore 11:16