L’arduo percorso della Donna nel cammino verso la parità

venerdì 25 novembre 2022


Nel contesto del Basso Medioevo un ruolo straordinario per la modernità di pensiero è quello che spetta all’imperatore Federico II di Svevia, il cui Codice rappresentò una pietra miliare delle moderne legislazioni, con concezioni assai avanzate – in relazione ai tempi – per quello che riguardava la dignità della donna. Otto secoli fa esso puniva con la decapitazione chi avesse forzato la volontà di una meretrice, purché la vittima avesse denunziato la violenza entro otto giorni, salvo che in quel lasso di tempo ne fosse stata impedita. Federico II tutelava la dignità anche delle donne più disprezzate dalla società, vietando il cosiddetto “matrimonio riparatore, istituto particolarmente diffuso nel sud Italia, sino agli anni Sessanta.

Non c’è purtroppo solo la violenza sessuale, ma anche quella fisica in ambito domestico, che troppo spesso è stata considerata una tacita accettazione della condotta dell’uomo da parte della moglie o compagna, fino – talvolta – all’esito letale del femminicidio, che in un anno, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, ha registrato l’uccisione di 125 donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni tre giorni, secondo la statistica del ministero dell’Interno. Ogni 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed il femminicidio, data scelta nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in memoria delle sorelle Aida Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva, Antonia Maria Teresa Mirabal, brutalmente assassinate per ordine del dittatore dominicano Rafael Leónidas Trujillo il 25 novembre 1960. Ai nostri giorni non saranno certo delle altisonanti pene edittali a fermare questo come altri fenomeni di grave patologia sociale, bensì l’ineluttabilità di quelle sanzioni miti ma al contempo certe nel loro momento applicativo, che aveva lucidamente postulato Cesare Beccaria, oggi evidentemente dimenticato.

Il tema della parità non può prescindere dalle varie proposte legislative di voto alle donne nell’Italia post-risorgimentale, che naufragarono miseramente il 12 luglio 1888. Il presidente del Consiglio, Francesco Crispi si batté contro la concessione del voto amministrativo femminile, così ragionando: “Per me la donna, regina dei cuori, padrona del genere umano finché resterà estranea alle lotte della pubblica cosa, non sarà più il tesoro delle famiglie, non sarà la provvidenza e la previdenza del marito e dei figli, se la caccerete nella politica. Sensibile ed impressionabile, come essa è, non potrebbe avere sempre la mente serena e tranquilla quando si occupasse della cosa pubblica”. E concluse: “Lasciamo o signori, lasciamo la donna ai suoi doveri domestici, non turbiamo la vita privata, non confondiamo gli interessi politici con gli interessi della famiglia”.

Nel nuovo secolo, un timido passo per il riconoscimento del ruolo della donna nella vita istituzionale fu segnato dalla legge del 20 marzo 1910, numero 121, che ne sancì il diritto a essere elettrice ed eleggibile nelle Camere di commercio. La successiva legge del 4 giugno 1911, numero 487, (legge Daneo), ammise le donne a tutte le cariche e agli uffici elettivi nell’istruzione elementare e popolare. Nel 1912, Filippo Turati maturò un nuovo approccio alla questione, riconoscendo che nell’articolo 24 dello Statuto che proclamava l’uguaglianza civile e politica di tutti i cittadini, vi “erano soltanto in Italia, allora, più di sei milioni di donne, che la necessità economica spingeva negli impieghi, nella scuola, nel commercio, negli uffici, nelle fabbriche, e non parlava di una folla ben maggiore di contadine. Tutte queste donne erano sfruttate come gli uomini, assai peggio degli uomini; avevano i doveri, gli interessi, le lotte comuni cogli uomini: insomma – disse – sono uomini”. Turati postulò per le donne il voto politico e, in via subordinata, quello amministrativo.

Il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, pur non essendo contrario in via pregiudiziale all’innovazione auspicata, preferì seguire la linea a lui più congeniale di un gradualismo riformista, in virtù del quale osservò che nel momento in cui alla donna non si erano ancora riconosciuti i diritti civili, modificando l’arretrata legislazione civile, né le era stato ancora dato il suffragio amministrativo, sarebbe stato prematuro procedere all’estensione in loro favore di quello politico Nel 1912, lo stesso Giolitti nominò una Commissione ad hoc, i cui lavori si protrassero a lungo, senza peraltro conseguire – per l’ennesima volta – alcun risultato utile in merito alla questione.

Con il Testo unico del 26 giugno 1913 fu introdotto il suffragio universale, esteso anche agli analfabeti, da cui le donne continuarono peraltro a essere escluse, né più né meno come gli infermi di mente, gli ammoniti, i falliti, i mendicanti, i delinquenti. Terminata la Prima guerra mondiale, nel corso della quale – come è noto – le donne avevano dovuto sostituire nelle fabbriche, come nei campi, i loro mariti impegnati al fronte, non poteva eludersi il problema di una loro partecipazione alla vita attiva nella società civile, non solo in via sussidiaria, ma al pieno titolo di protagoniste optimo iure. Erano passati ben 30 anni da quando Vittorio Emanuele Orlando aveva dichiarato la sua contrarietà al suffragio femminile ma, nel discorso pronunciato alla Camera il 26 aprile 1918, annunciò di aver mutato avviso sul voto alle donne rispetto al passato, precisandone le ragioni: “Non tanto l’opinione pubblica è mutata, sono mutati i tempi: è mutata la maniera di considerare il problema”. Non condivideva le rivendicazioni del femminismo oltranzista, che “considera(va) la negazione del diritto di voto, quasi come un disconoscimento dei diritti essenziali inerenti alla personalità”. Ma in seguito all’accresciuto impiego della manodopera femminile, moltiplicatosi nel periodo bellico, gli era parso opportuno trarne delle conseguenze anche sul piano del diritto elettorale.

Di lì a poco, venne presentato in Senato il disegno di legge 456/1919 d’iniziativa della Camera dei deputati, che puntava all’estensione anche alle donne dei diritti relativi all’elettorato politico ed amministrativo. Con tale disegno si “riconosceva”, e dunque non si “concedeva” loro il diritto in parola. A ulteriore sostegno della proposta in questione, andava considerato che una nuova legge aveva innovato in tema di capacità giuridica della donna, consentendole libertà e pienezza della gestione dei propri averi, nonché l’esercizio delle professioni e della maggior parte dei pubblici uffici.

Si era verificata, nel frattempo, una singolare situazione per le donne appartenenti alle province di nuova annessione, già appartenenti all’Impero austro- ungarico (Istria, Gorizia, Gradisca, Tirolo, Trento, Rovereto, Bolzano), che godevano del diritto elettorale, il quale venne loro revocato nel Regno d’Italia con il Regio decreto del 1 gennaio 1923, numero 9, in vista di un successivo provvedimento legislativo, che avrebbe uniformato la legislazione circa il diritto di voto femminile sull’intero territorio nazionale. È singolare che dopo i numerosi conati di riforma in favore del suffragio femminile amministrativo, sia stato il Regime fascista a farsene carico, mediante la legge 2125 del 22 novembre 1925, che sarebbe rimasta di fatto inattuata per il sopraggiungere delle leggi eccezionali, che abolirono le elezioni amministrative. Il contesto socio-culturale nel quale si inseriva la nuova normativa era quello di 63mila insegnanti donne e 21.400 uomini, con l’istruzione elementare gestita, per due terzi, dal gentil sesso. Alle medie, le donne rappresentavano un terzo del corpo docente; all’università, in media, si laureava in percentuale una donna ogni tre uomini. Dopo la lunga parentesi della dittatura, il Governo nato dalla Resistenza varò il disegno di legge il primo febbraio 1945, che riconobbe l’estensione alle donne del diritto di voto.

Malgrado i tre quarti di secolo trascorsi dal riconoscimento dal diritto al voto della donna, quest’ultima continua a essere oggetto di disparità. Alle elezioni amministrative per i Comuni nella primavera del 1946, votarono 8.441.537 donne su 10.329.635; al referendum istituzionale e al voto per l’Assemblea costituente, su 24.947.187 suffragi, 12.998.131 furono espressi dalle elettrici. Dalle 21 elette alla Costituente, oggi il numero delle donne in Parlamento è pari a circa un terzo dei deputati e dei senatori, a fronte di una popolazione femminile che è circa il 52 per cento del totale. Assai rilevante fu la sentenza della Corte costituzionale del 18 maggio 1960, che dichiarò incostituzionale la disposizione che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che comportassero l’esercizio di diritti e potestà politiche. La Corte costituzionale, in tale occasione, affermò che “la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso dagli appartenenti all’uno o all’altro sesso davanti alla legge.”

In base a tale sentenza, nel 1963 le donne furono ammesse a concorrere in magistratura, dove entrarono dall’aprile 1965. Oggi il numero delle donne che ne fanno parte (in quella ordinaria) ha superato quello degli uomini. Fondamentale, a seguire, è stata la legge costituzionale del 30 maggio 2003, numero 1, che ha stabilito: “La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Con enorme ritardo, una donna ha occupato posti rappresentativi negli organi costituzionali. La prima donna presidente della Camera dei deputati (Nilde Iotti) fu eletta il 20 giugno 1979. La prima donna ministro (Tina Anselmi) venne nominata il 30 luglio 1976. La prima presidente del Senato è stata Elisabetta Casellati (2018-2022); la prima presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia (2019-2020); la prima presidente del Consiglio è Giorgia Meloni (22 ottobre 2022).

Quello della parità effettiva, e non meramente formale, è stato un cammino in salita, faticoso, ma ciò che conta è il costante progredire verso sempre più alte vette, il cui raggiungimento a livello globale, non sarà il segno della elevazione della Donna in quanto tale, ma dell’umanità intera.


di Tito Lucrezio Rizzo