Economia circolare e termovalorizzatori

A margine di un’intervista a Cafiero de Raho

L’ex Procuratore nazionale antimafia, candidato alla prossime elezioni politiche, ha espresso riserve sulla realizzazione di termovalorizzatori, chiamando in causa la cosiddetta economia circolare. Che cosa c’è di esatto e che cosa invece va precisato in tale posizione, e perché è necessaria una corretta informazione in materia.

In una recente intervista a un quotidiano nazionale, l’ex Procuratore nazionale antimafia dottor Federico Cafiero de Raho, esponendo le ragioni alla base della sua scelta di candidarsi in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre e i temi della sua campagna elettorale, ha detto fra l’altro:

Domanda: In una relazione del 2019, lei scriveva che “l’emergenza rifiuti” era dovuta anche all’assenza di termovalorizzatori. Come la mette con il loro (del partito che lo ha candidato, ndr) No agli impianti?

Risposta: “(Il Movimento 5 Stelle) mira a valorizzare l’economia circolare in materia di rifiuti scomponendoli e riciclandoli ciascuno secolo la propria destinazione. È evidente che l’attuazione di una maggiore riutilizzazione del rifiuto comporta una riduzione della quantità di rifiuti non trattabili”.

L’affermazione del consigliere Cafiero de Raho è solo parzialmente esatta: infatti, se da un lato si può dare atto della correttezza dell’idea che la termovalorizzazione non sia il primo esito del trattamento dei rifiuti in un sistema di economia circolare, appare contestabile l’idea che tale pratica si ponga al di fuori di tale sistema, financo in conflitto con esso. Che dunque c’è di esatto e che cosa invece va precisato? Lo sviluppo di un diritto dell’economia circolare è un tema di grande attualità per plurime ragioni: quelle più evidenti e note al pubblico sono l’esigenza di una risposta anche politica e giuridica al cambiamento climatico, che nel corso dell’estate 2022 ha cominciato a manifestarsi con modalità evidenti e violente, cercando di disciplinare ed orientare tanto il mondo delle imprese quanto la cosiddetta società civile verso un sistema di produzione e consumo più sostenibili.

I rifiuti giocano un ruolo cruciale in materia, dal momento che essi possono rappresentare l’esito finale ed “esiziale” di una catena lineare, con la doppia necessità di allocare i residui con il minor danno possibile e di sfruttare nuove materie prime, o l’anello di congiunzione verso nuovi cicli produttivi. Meno nota è l’esigenza di introdurre da capo, nell’ordinamento italiano, un sistema amministrativistico e – in posizione servente ed accessoria – penalistico di economia circolare. Si tratta di una materia connotata da un elevato tasso di tecnicismo, spesso poco nota anche a specialisti del diritto di elevato livello. Va fatto cenno al concetto della gerarchia delle azioni di trattamento dei rifiuti. Progressivamente messa a punto nel succedersi dei piani di azione ambientale e nelle direttive europee sui rifiuti, essa è recata dall’articolo 4 della Direttiva 2008/98/Ce, tuttora vigente, seppur emendata da successivi atti di diritto derivato. Esse sono ordinate dalla meno inquinante alla più inquinante secondo lo schema che segue:

1) Prevenzione, basata sul ridurre le quantità di prodotto (e imballaggio) che possano o debbano essere scartate.

2) Preparazione al riutilizzo, incentrata sul recupero dei rifiuti tramite “semplici” interventi di riparazione, pulizia, controllo propedeutici al riutilizzo, che non trasformino le caratteristiche merceologiche o chimico-fisiche dei rifiuti.

3) Riciclo, termine che sintetizza tutte le operazioni complesse volte a recuperare oggetti, materiali e sostanze tramite operazioni di trattamento e pre-trattamento complesse, alterandone le caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche.

4) Recupero o valorizzazione (scelta terminologica, quest’ultima, su cui tornerò a breve), oggetto di più approfondita definizione infra.

5) Smaltimento, consistente nello stoccaggio definitivo e perpetuo dei rifiuti in discarica o nel loro incenerimento a soli fini di riduzione del volume, senza ricavarne utilità.

Il legislatore italiano ha adottato, nel testo dell’articolo 179 del Decreto legislativo 152/2006, la gerarchia delle azioni di trattamento del rifiuto previste in sede europea. Scorrendo il contenuto del Titolo IV del decreto legislativo, tale gerarchia si disvela piuttosto come una dichiarazione di principio. Il sistema del “diritto dei rifiuti” italiano, infatti, è tuttora improntato a un modello gestionale, che “legge” il rifiuto come mero oggetto materiale foriero di danni, ed è focalizzato sulla richiesta di autorizzazioni e sul rispetto di procedure volte alla minimizzazione del danno stesso.

Queste ultime sono volte, in sostanza, a individuare luoghi di smaltimento o a bilanciare gli interessi fra attività di trattamento ed esigenze delle comunità locali, nonché all’incriminazione di condotte che violino suddette procedure e autorizzazioni e/o causino un inquinamento oltre le soglie ritenute “tollerabili” (cosiddetta accessorietà amministrativa o tutela di funzioni). Il retroterra culturale è evidentemente ancora quello dell’economia cosiddetta lineare, basato sulla catena materia prima – processo produttivo – prodotto – rifiuto, con limitati “innesti” di circolarizzazione del sistema produttivo prevalentemente basati sul riutilizzo e sul riciclo. L’introduzione dei principi dell’economia circolare nel sistema giuridico è delicata, ma possibile, anche grazie all’esistenza di modelli di economia circolare già ben collaudati nel panorama europeo.

Si fa riferimento soprattutto alla “legge sull’economia circolare” tedesca (Kreislaufwirtschaftsgesetz), introdotta nel 1994 e riformata nel 2012. Si tratta di un interessante caso di “recepimento evolutivo” delle direttive europee, nei confronti delle quali il legislatore federale tedesco ha saputo sviluppare un dialogo virtuoso e di reciproca ispirazione. I concetti di base sono il superamento del modello gestionale e la rilettura dell’oggetto materiale del rifiuto quale bene materiale, foriero di utilità economiche e possibile oggetto di scambio su mercati “specializzati”, paragonabili a quelli delle risorse. L’apertura del “mercato dei rifiuti-risorse” comporta naturalmente un’apertura alla partecipazione dei privati, ben al di là degli angusti spazi loro concessi nel modello gestionale, quindi ad un sistema di scambi liberalizzato e non dirigista.

L’attuazione dei principi dell’economia circolare impone al legislatore, in primis, di prendere sul serio – si perdoni lo scarso tecnicismo dell’espressione – la gerarchia delle azioni di trattamento del rifiuto. Il Kreislaufwirtschaftsgesetz muove pienamente in questa direzione, individuando per ogni azione delle prassi di massima innanzitutto per prevenire il rifiuto, diminuendone la quantità e – nell’ottica del rifiuto-bene – aumentandone il valore. Lo stesso viene fatto per la preparazione al riutilizzo – vale a dire, il recupero dell’oggetto scartato senza modifiche alle sue caratteristiche merceologiche e con forme di trattamento ridotte al minimo – e per il riciclo.

A tal riguardo, l’idea che queste operazioni debbano precedere le ulteriori opzioni è corretta, e anzi meritevole di divulgazione. Non sbaglia, quindi, il consigliere Cafiero de Raho quando rende in qualche modo l’idea che il riciclo – termine spesso usato per ricomprendere anche la preparazione al riutilizzo – debba prevalere sulla termovalorizzazione. Non è in alcun modo corretta, invece, l’idea che la suddetta termovalorizzazione dei rifiuti si collochi al di fuori del discorso dell’economia circolare. Il Kreislaufwirtschaftsgesetz la individua, anzi, come prassi paradigmatica dell’azione di recupero o – come è preferibile dire, leggendo il più pregnante termine Verwertung adottato dalla legislazione tedesca – valorizzazione del rifiuto. Tale azione richiede che dai rifiuti non riutilizzabili e non riciclabili si possa comunque trarre un valore materiale, spesso rinvenibile nella loro composizione di base, che in qualche modo sopravvive o concorre alla completa alterazione delle loro caratteristiche merceologiche. L’unico limite alla valorizzazione è dato dai casi in cui l’inquinamento derivante dalla valorizzazione (termica, meccanico-biologica o in ogni altra forma) sia superiore a quello che deriverebbe dallo smaltimento.

La termovalorizzazione, in particolare, è la prassi in base alla quale si ricava energia termoelettrica tramite la combustione dei rifiuti poc’anzi descritti. Si tratta di un processo che presenta il merito di non ricorrere a combustibili fossili da estrarre e utilizzare allo scopo, nonché di “polverizzare” oggetti potenzialmente ingombranti nel volume. Si tratta di un’operazione ontologicamente diversa dall’incenerimento, che non trae alcuna forma di utilità dai rifiuti. Purtroppo, numerose fonti di ‘informazione’ confondono i due termini. La termovalorizzazione, assieme alle altre ipotesi di recupero o valorizzazione dei rifiuti, condivide peraltro un compito importantissimo: quello di “ultimo argine” contro lo smaltimento, che quale azione di trattamento dei rifiuti rappresenta una extrema ratio sia inquinante che ingombrante. I risultati di una simile politica sono, solitamente, lusinghieri. La quantità di rifiuti che va incontro allo stoccaggio permanente in discarica si abbatte notevolmente, con minore spreco di risorse già “raffinate” e minore bisogno di nuove materie prime.

È più che corretto esigere, da parte dell’elettorato e dei suoi rappresentanti, che la termovalorizzazione venga operata secondo le tecnologie più avanzate, col minor impatto sull’ambiente circostante. Non va espresso un “sì” aprioristico, come d’altronde non lo esprimono i legislatori. Tuttavia, esempi virtuosi sperimentati anche in città italiane – Brescia e Bolzano in primis – dimostrano che si tratta di un’operazione possibile e conforme con i principi dell’economia circolare. Il “no” aprioristico alla termovalorizzazione, invece, è frutto di un ambientalismo “delle foreste verdi e dei mari blu”, in realtà derubricabile nel fenomeno del cosiddetto Nimby (Not In My BackYard). E non risponde affatto ai principi dell’economia circolare, dal momento che si oppone all’ultima delle azioni in grado di riconoscere forme di valore al rifiuto, in un contesto in cui la prevenzione, il riutilizzo o il riciclo “universali” non sono tecnicamente possibili, al netto dell’auspicio che lo diventino. Il risultato è quello cui è agevole assistere nella prassi quotidiana, fra amministratori locali costantemente alla ricerca di nuovi siti da destinare a discarica, accompagnati – nei casi più gravi – dai rifiuti abbandonati per le strade.

Nell’ottica dello studioso del diritto penale dei rifiuti – ma si tratta di una questione che lo stesso Cafiero de Raho ha dimostrato di conoscere benissimo, in passato – ridurre i materiali da smaltire, anche (seppur non solo e non anzitutto) tramite la termovalorizzazione, significa anche ridurre i materiali cui il crimine, organizzato e non, possa ricorrere. La questione da porre, a questo punto, è piuttosto quello dell’inserimento del crimine organizzato nei procedimenti di valorizzazione del rifiuto, ma sarebbe comunque già un passo in avanti. L’auspicio è che tanto l’illustre magistrato in quiescenza, quanto ogni altro soggetto competente e consapevole candidato alle elezioni politiche si battano per divulgare informazioni corrette in materia, respingendo ogni elemento di populismo (pseudo) ambientalista. Un ambientalismo salubre e bilanciato con le esigenze di sviluppo economico riflette il ruolo che la morale ebraica e cristiana, tramite il linguaggio simbolico della Genesi, attribuisce all’essere umano: non il padrone del Creato con diritto di usus et abusus, non una creatura qualsiasi in mezzo alle altre, bensì un buon amministratore chiamato a crescere, moltiplicarsi e raddoppiare i talenti.

(*) Tratto dal Centro Studi Rosario Livatino

Aggiornato il 14 settembre 2022 alle ore 12:31