La srls, una riforma con pochi vantaggi

Da diversi anni è possibile costituire una società a responsabilità semplificata in luogo di una società a responsabilità limitata, diremo tradizionale. La riforma è tesa a garantire una responsabilità contenuta al capitale investito, pur non avendo i soci sottoscritto il capitale sociale minimo fissato per le srl in 10mila euro. La semplificazione, di fatto, è limitata solo in fase di costituzione della società non intervenendo nella vita della stessa. Anzi, vedremo in seguito, che la vita dei soci di una srls è molto più complicata rispetto ai soci di una srl tradizionale. In sede di costituzione, il capitale minimo deve essere inferiore ai 9.999 euro ma può anche essere pari a un euro. I costi notarili sono ridotti al minimo. Rispetto ai 1.800-2.000 euro di una srl, la srls si può costituire dal notaio con 400-600 euro. E qui finiscono i vantaggi per i soci di una srls. Un costo minimo di costituzione e un valore irrisorio da versare come capitale sociale. Per il resto, la gestione di una srls è identica a quella di una srl. Vige l’obbligo di redigere e approvare il bilancio di esercizio, senza nessuna semplificazione dovuta alla tipologia di società e gli stessi obblighi fiscali collegati alle innumerevoli dichiarazioni e adempimenti che devono essere fatti durante l’anno. Anche i costi di vidimazione dei libri sociali e di iscrizione al Registro imprese sono identici e con le stesse scadenze. Il sistema contabile è il medesimo ordinario, con la stessa possibilità di liquidare l’Iva trimestralmente anziché mensilmente se non si superano i limiti di fatturato previsti dalla norma. Anche sul tema dipendenti la srls non ha nessuna agevolazione ed è soggetta agli stessi costi della srl, sia in termini di consulenza che di contratti collettivi nazionali del lavoro applicati. Quindi, una gestione identica significa che il costo del commercialista e del consulente del lavoro è lo stesso previsto per le srl. Ma veniamo agli svantaggi, che sono numerosissimi.

La srls non ha facoltà di decidere le norme statutarie. Lo statuto è semplificato e imposto dalla norma. I soci decidono solo la denominazione sociale, la sede e l’oggetto sociale. Quindi non ci sono previsioni per la gestione del rapporto sociale. Regresso statutario, clausole di gradimento, quote senza diritto di voto, condizioni particolari per la circolazione dei soci sia tra vivi che a causa di morte. Per esempio, i soci superstiti sono obbligati a continuare la società con gli eredi del socio defunto. Non è possibile avere come soci persone giuridiche. Quindi le srls non possono fare parte di un gruppo perdendo, quindi, i relativi benefici finanziari e fiscali (vedi consolidato fiscale o cash pooling). Gli amministratori non possono percepire oltre al compenso un’indennità di fine mandato – deducibile per la società – in quanto deve essere inclusa nello statuto, e lo statuto standard della srls non lo prevede. Non potendo accantonare il Tfm ogni anno il carico fiscale annuale aumenta, neutralizzando anche il beneficio di aver pagato meno il notaio in sede di costituzione. Il capitale sociale minimo porta un altro problema. La legge prevede che se la società soffrisse di una perdita superiore al terzo del capitale sociale (in realtà patrimonio netto), gli amministratori dovrebbero ripianarla, trasformare la società in una società di persone o liquidarla.

Ora, con un capitale sociale minimo (per esempio di 100 euro) è comprensibile capire che basta una perdita di 35 euro per avere un problema di questo genere. E ancora, esiste un ennesimo svantaggio bancario. La società in banca ha un’immagine di un’impresa sottocapitalizzata che non ha fondi – né garanzie – da offrire ai propri creditori. L’accesso al credito, non possiamo dire che sia precluso, ma sicuramente la srls non è una società che può ambire a chissà quali finanziamenti. Per ultimo, c’è il grande paradosso. Ma cosa accade se, a un certo punto, i soci volessero trasformare la propria srls in una srl tradizionale? I costi notarili sarebbero gli stessi previsti per la costituzione di una società a responsabilità limitata. Quindi, il capitale investito precedentemente per la costituzione della srls sarebbe stato buttato. Per questo motivo numerosissimi commercialisti coscienziosi non consigliano mai la srls, a meno che non sia una società che non ha bisogno di prestiti, magari con unico socio e non può andare in perdita perché priva di costi rilevanti.

Aggiornato il 19 marzo 2024 alle ore 15:42