La Costituzione repubblicana e la sua interpretazione

Ora, senza impancarmi a spiegare le sottili differenze italiane tra Costituzione formale, materiale, sostanziale, ma per farmi capire, attingerò al lessico anglosassone che, anche quanto a questo, mi pare più semplice ed evidente, e utile a chiarire la presidenza di Mario Draghi. Detto all’inglese, esistono the Constitution in the book e the Constitution in action, e pure il terzo genere della Costituzione vivente, the living Constitution. Un bel guazzabuglio, direte. In effetti, parlando di Costituzioni, the fixed Constitution non è così facile da stabilire oltre ogni ragionevole dubbio. È noto che la Costituzione americana è fatta, oltre che dalla Dichiarazione d’indipendenza, da tre testi: la Costituzione propriamente detta e i primi Dieci Emendamenti (Bill of Rights) sono fissi e immutabili; gli altri 17 Emendamenti hanno visto il mutamento del proibizionismo, prima introdotto, poi abolito. Alla rigidità della “Costituzione” degli Usa si contrappone la flessibilità della “Costituzione” del Regno Unito (non scritta in una Carta) dove una legge ordinaria del Parlamento basta a modificarla. La “dottrina della sovranità parlamentare” esclude procedure e maggioranze speciali. Ma la “libertà inglese” poggia più sulla “common law” che sullo “statute”, il diritto di derivazione legislativa che tuttavia è basato sulla giurisprudenza.

La Costituzione della Repubblica è rigida ma non fissa, tant’è che è già stata modificata sedici volte in più punti. Ha una caratteristica che non trovate nei manuali ma che mi piace chiamare “malleabilità”, conforme all’indole degl’Italiani. Il punto della nostra Costituzione dove la malleabilità esplica al meglio gli effetti della sua natura sta nella formazione del Governo. Qui anche noi abbiamo una dottrina della sovranità parlamentare ma la applichiamo in modi diversi dall’omonima dottrina britannica. Lì ha a che fare con il potere di revisione costituzionale affidato al potere legislativo ordinario. Qui significa invece che il Parlamento ha il potere d’infischiarsene della volontà popolare manifestata nelle elezioni e d’insediare il Governo che piace al presidente della Repubblica e alle Camere. Con l’incarico e la fiducia il Governo è fatto. Ma non sempre è quello voluto dagli elettori, anche se dopo piace magari anche a loro.

Questa ferita al principio democratico viene non solo “spiegata” ma addirittura “giustificata” con la pretesa che nel concedere la fiducia il Parlamento è sovrano perché i parlamentari sono sottratti al mandato imperativo. Ma il divieto di mandato imperativo è posto a garanzia della loro indipendenza, non del loro arbitrio, che con i governi Conte, uno e due, ha raggiunto la vetta del tradimento politico, in aggiunta a un premier spuntato dal nulla e ignoto agli stessi parlamentari. I quali hanno accordato la fiducia ad uno sconosciuto sulla base del suo mero flatus vocis.

Anche con la formazione del Governo di Mario Draghi the Constitution in action viola the Constitution in the book, sebbene un po’ meno, perché è il Governo di un Parlamento demi-vierge. Insomma, the living Constitution somiglia molto agl’Italiani che le danno vita. Purtroppo, la dottrina della fiducia parlamentare, venutasi formando negli anni, ha assunto il rango di consuetudine costituzionale, difficile da scalzare senza un’esplicita abrogazione costituzionale o una contraria prassi costituzionale implicitamente abrogatoria. Il presidente Draghi ha di fatto la “semi-plena potestas”, una novità assoluta, dove l’accento va posto sul potere piuttosto che sull’incompletezza. È un bene o un male? Se l’esercizio del potere così conformato darà i frutti sperati, sarà stato un bene. Se non li darà, i mali saranno stati due. A meno che le Camere compensino con il controllo parlamentare ciò che hanno perso nell’iniziativa politica.

Aggiornato il 07 giugno 2021 alle ore 12:34