Bonus acqua potabile: il provvedimento

La Confedilizia ha segnalato alle sue sedi periferiche che è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate necessario per rendere fruibile il cosiddetto “Bonus acqua potabile”, cioè il credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (legge numero 178/2020), per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Si tratta, in particolare, di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di fruizione della misura e approva il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal primo al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Quindi, tra il primo febbraio e il 28 febbraio 2022 per le spese sostenute nel corso di quest’anno. Il bonus (per il quale è disponibile un fondo di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva) è pari al 50 per cento delle spese sostenute tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato in:

- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;

- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva, come detto, è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale per i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

(*) Presidente Centro studi Confedilizia

Aggiornato il 22 settembre 2021 alle ore 11:54