Riforma del processo penale: ok dal Senato

Centosettantasette favorevoli, 24 contrari e nessun astenuto: ok dal Senato alla riforma del processo penale. Trattandosi di una legge delega, entro l’anno dovranno essere approvati da parte dell’Esecutivo i decreti attuativi, eccetto le norme sulla prescrizione che entrano subito in vigore. Tra gli obiettivi della riforma, quello di ridurre del 25 per cento la durata media dei processi e garantire l’efficienza, condizione questa per l’accesso ai fondi del Recovery.

Improcedibilità

La riforma Cartabia si riferisce ai reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. Confermata l’attuale disciplina della prescrizione, che vede lo stop dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di assoluzione che di condanna). Ciononostante, costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale la mancata definizione del giudizio di appello entro due anni e del giudizio della Cassazione entro un anno. Non ha luogo l’improcedibilità quando l’imputato richiede la prosecuzione del processo. Fino al 2024 è la valida la norma transitoria. Per i primi tre anni – entro il 31 dicembre 2024 – i processi avranno termini più lunghi. Ovvero: 3 anni in appello; un anno e 6 mesi in Cassazione. Con una possibilità di proroga: pertanto, fino a 4 anni in appello (3+1 proroga); e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria. Tra le altre cose, ogni proroga deve essere indicata dal giudice con una ordinanza, tenendo conto della complessità del processo. Contro l’ordinanza di proroga, c’è da dire, si potrà presentare ricorso in Cassazione. Di norma c’è la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.

Appello

C’è la conferma della possibilità – sia del pubblico ministero che dell’imputato – dell’appello contro le sentenze che siano di condanna e di proscioglimento. È stato recepito il principio dell’inammissibilità dell’appello per la specificità dei motivi. Nell’alveo anche limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, come nel caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

Reati con aggravante mafiosa

Per quanto concerne i reati con aggravante mafiosa (articolo 416 bis, primo comma del Codice penale) i tempi di proroga non devono superare i tra anni in appello e un anno e sei mesi in Cassazione. Così, il processo potrà avere una durata fino a cinque anni in appello e a due anni e mezzo in Cassazione.

Questione ricorsi

L’imputato e il suo difensore, avverso l’ordinanza che stabilisca la proroga, possono proporre ricorso in Cassazione entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza. Il ricorso, peraltro, non ha un effetto sospensivo e la decisione della Corte (che non è impugnabile) è entro trenta giorni.

Querela

Si delega il Governo per convogliare la procedibilità a querela anche i reati specifici contro la persona e contro il patrimonio, con una pena non superiore nel minimo a due anni, fatta salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per infermità o età.

Mutamento del giudice o dei componenti del collegio

Nel caso di mutamento del giudice o dei componenti del collegio, è disposta – nell’eventualità di una testimonianza acquisita con videoregistrazione – la riassunzione della prova da parte del giudice, se dovesse ritenerlo opportuno in base a specifiche esigenze.

Pene pecuniarie

L’obiettivo è razionalizzare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie e a rivedere, in base ai criteri di equità, efficienza ed effettività i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria, nei casi di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato. Inoltre, si tende a prevedere quella serie di procedure amministrative che garantiscano la riscossione e la conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

Misure alternative

Alcune misure alternative, al momento di competenza del Tribunale di Sorveglianza, si trasformano in sanzioni sostitutive delle pene detentivi brevi, direttamente irrogabili dal giudice della cognizione. Così facendo, si tende la mano a quella che è da ritenersi l’effettività all’esecuzione della pena. Le pene sostitutive, in pratica, sono delle vere e proprie pene, anche se non prevedono la detenzione dietro le sbarre. Quindi si tratta di semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie.

Violenza di genere

Violenza domestica e di genere: estesa la portata delle norme introdotte con la legge sul Codice rosso. Quindi previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per non rispetta il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (per esempio, nei casi di maltrattamenti o stalking). Al momento non era previsto l’arresto obbligatorio e, perciò, chi violava il divieto rimaneva in libertà, con il maggiore rischio di reiterazione del reato.

Aggiornato il 23 settembre 2021 alle ore 13:26