Ergastolo ostativo: perché è compatibile con lo Stato liberale

mercoledì 24 novembre 2021


Se c’è un tema che sul palco della Leopolda ha tenuto banco è quello della giustizia. Non c’è da meravigliarsi, se consideriamo l’uso improprio che, in questo Paese, le toghe fanno del loro potere. E ancor meno se pensiamo all’uso che se ne sta facendo in questi giorni contro Matteo Renzi, la cui vicenda, sotto molti punti di vista, ricorda quella di Silvio Berlusconi. La giustizia “a orologeria” e l’alto livello di politicizzazione dei magistrati è, se vogliamo, una delle emergenze dell’Italia, una delle questioni cruciali che bisognerebbe prendere di petto.

All’evento organizzato da Italia Viva sono intervenuti sull’argomento una serie di relatori esperti in materia: dal costituzionalista Sabino Cassese fino al magistrato Carlo Nordio, per arrivare al giornalista Alessandro Barbano, le cui dichiarazioni hanno suscitato un certo clamore mediatico. Credo che ridurre il problema della giustizia al rapporto tra magistratura e politica significa non vedere la punta dell’iceberg, dice Barbano. Oggi la giustizia è la più potente macchina del dolore umano non giustificabile in questo Paese. Stiamo attenti anche a pensare che sotto l’ombrello della legalità, dell’antimafia, ci sia tutto il bene del mondo, perché dentro la retorica dell’antimafia lo stato d’eccezione, il diritto dei cattivi, si è insinuato nella democrazia ed è diventato la regola. Un Diritto penale liberale – prosegue Barbano – non può contenere nel suo ordinamento una norma che si chiama “ergastolo ostativo”.

Ora, credo che alcune osservazioni in materia siano d’obbligo. Sicuramente è vero che il problema della giustizia in questo Paese non può essere ridotto al rapporto – decisamente anomalo – tra magistratura e politica, sebbene esso costituisca forse uno dei segni più evidenti di un male molto più profondo e radicato. Che il problema non siano solo i magistrati che fanno politica o che usano le inchieste per finalità politiche (vale a dire per creare grattacapi, infangare la reputazione e ostacolare la carriera dei leader politici che non vanno a genio alla corporazione giudiziaria) è cosa nota: è la manifestazione parossistica di un malfunzionamento generalizzato e diffuso.

Un primo passo è stato compiuto con la riforma Cartabia, che ha stabilito la durata massima dei processi, ponendo così fine allo scandalo dei procedimenti giudiziari che rimanevano pendenti anche per decenni. È qualcosa che ha che fare con la certezza del diritto, che è fondamentale in qualunque democrazia liberale: se il cittadino deve sottostare a delle regole, è bene che sappia quali siano queste regole, in che modo verranno applicate ed entro quali limiti, in modo che possa organizzare i suoi affari di conseguenza. Il prossimo passo è la separazione delle carriere, come pure il rafforzamento del principio di responsabilità civile dei giudici, la “depoliticizzazione” della magistratura – per esempio, attraverso l’eliminazione delle correnti – e l’introduzione di limiti più stringenti al potere delle toghe.

Non meno vero è il fatto che la giustizia italiana abbia finito per diventare una vera e propria macchina del dolore: uno strumento col quale si complica la vita delle persone e le si affligge, anziché proteggerle e garantire loro ordine nei rapporti coi consociati, come dovrebbe essere. Basterebbe pensare ai casi di “malagiustizia” di cui quasi quotidianamente sentiamo parlare e leggiamo sui giornali: cittadini che, sebbene innocenti, hanno dovuto subire processi, arresti e detenzioni arbitrarie; ai quali il sistema giudiziario ha rovinato la vita; altri che a causa di qualche cavillo burocratico si sono visti negare ingiustamente ciò per cui avevano adito ai tribunali, che sono stati vittime di vere e proprie “beffe” (come l’obbligo di pagare le tasse su un risarcimento riconosciuto ma mai corrisposto) o che hanno dovuto vedere l’assassino di un proprio caro rimesso in libertà.

Condivisibile anche la necessità di stare attenti a giustificare ogni cosa in nome della legalità o della lotta alla mafia. La criminalità organizzata è sicuramente un problema che storicamente affligge questo Paese, proprio come la corruzione o il malcostume politico: ciò non significa che, per combattere questi fenomeni, si debba dare vita a una sorta di “terrore giacobino”, in cui vale la regola della presunzione di colpevolezza, invece che di innocenza. Proprio quest’atteggiamento, oltre a costituire un pericolo per il godimento delle libertà fondamentali da parte dei cittadini, è controproducente rispetto al fine che si propone di perseguire: vedere mafiosi e corrotti ovunque spesso impedisce di identificare chiaramente quelli che lo sono per davvero. E nel frattempo si sarà distrutta la vita di parecchie persone, che non avevano colpa alcuna, semplicemente sulla base di un sospetto o di un giudizio affrettato.

Quello su cui non posso fare a meno di eccepire sono le dichiarazioni finali di Alessandro Barbano sul Diritto penale liberale e l’ergastolo ostativo. Come sosteneva John Locke, l’individuo ha dei diritti “naturali”, ossia dei diritti che preesistono rispetto alla legge positiva e che questa esiste, fondamentalmente, per assicurare e far valere nelle relazioni tra le persone. Questo non significa, tuttavia, che tali diritti siano assoluti. Vi sono, infatti, delle circostanze nelle quali gli individui perdono queste facoltà: è il caso dei criminali o dei furfanti, i quali in ragione del loro comportamento, perdono il diritto alla vita o alla libertà.

Questo significa che è ammissibile la reclusione secondo il principio dell’ergastolo ostativo per coloro che vengono riconosciuti colpevoli dei reati per i quali tale misura è prevista. Si tratta, infatti, di un istituto che, se usato in maniera assennata, non solo non contrasta minimamente col Diritto penale liberale, ma che l’esperienza ha dimostrato essere estremamente utile, in quanto valido incentivo a collaborare con la giustizia. L’errore, semmai, consiste nel pensare che il Diritto penale, per essere liberale, debba necessariamente avere come fine la rieducazione del malfattore. È vero l’esatto contrario, poiché – per dirla con Robert Nozick – l’idea di rieducazione implica un giudizio morale e l’idea di Stato etico (o educatore). Al contrario, lo Stato liberale si limita a stabilire e a assicurare i principi d’ordine generali che devono caratterizzare le relazioni tra le persone e a sanzionare le eventuali violazioni. Lo Stato liberale non educa e non rieduca nessuno: semplicemente punisce chi contravviene alle regole comuni. E tanto più le pene sono esemplari, tanto più svolgono un ruolo di deterrenza, anche in base al principio di simpatia, come sosteneva Adam Smith, instillando il timore di subire quella punizione e, quindi, di diventare dei furfanti.

Da un punto di vista più concreto, si potrebbe rilevare come la stessa Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità dell’ergastolo ostativo. In realtà, la Corte costituzionale ha stabilito una cosa ben diversa: l’ergastolo ostativo comporta che la collaborazione con la giustizia sia un presupposto necessario per l’accesso alla liberazione condizionale dopo ventisei anni di reclusione, in quanto si presume che il rifiuto di cooperare sia dovuto alla mancata rescissione o al mancato pentimento da parte del detenuto. Si tratta, quindi, di una presunzione assoluta.

La Corte ha sottolineato come detta presunzione non sia, in se stessa, in contrasto con la Costituzione, poiché l’appartenenza a un sodalizio mafioso, così come a una rete terroristica, implica, di norma, la stabilità di tale vincolo, che è possibile rimanga inalterato nel tempo, anche in seguito a lunghe carcerazioni, fin quando il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, che generalmente si sostanzia nella decisione di collaborare con la giustizia. L’incompatibilità con la Costituzione deriva proprio dal carattere assoluto della presunzione, che fa della collaborazione con la giustizia l’unica strada a disposizione dell’ergastolano per accedere alla valutazione della magistratura di sorveglianza, da cui dipende il parziale recupero della sua libertà. Non è quindi il carattere “ostativo” dell’ergastolo a essere incostituzionale, ma l’esistenza di una sola strada possibile – la collaborazione con la giustizia – per accedere ai benefici della liberazione condizionale, che è cosa ben diversa. In ogni caso, la Corte ha rifiutato di intervenire in prima persona in maniera demolitoria, poiché questo avrebbe avuto effetti destabilizzanti sul sistema in vigore, lasciando al Parlamento l’incarico di legiferare in tal senso.

In conclusione, da convinto e fervente liberale, credo che l’ergastolo ostativo sia una misura da conservare nel nostro ordinamento, magari riformandola e migliorandola, laddove fosse necessario. Certo è che non bisogna lasciarsi prendere troppo la mano: come l’amore smodato per la giustizia è lesto a trasformarsi in giustizialismo, allo stesso modo il rispetto per le garanzie costituzionali e per le libertà fondamentali dei cittadini, se radicalizzato, può mutarsi in “buonismo”, per cui si viene meno al dovere – morale, ancor prima che giuridico – di punire i colpevoli e di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto in ragione delle sue azioni. Che è il peggior crimine che si possa commettere contro gli innocenti e gli onesti.


di Gabriele Minotti