La nomofilachia minata da sperequazioni rappresentative del sistema elettorale

Come in diverse mie precedenti riflessioni ho avuto modo di rimarcare, ogni qualvolta che il legislatore legifera con il suo consueto empito, affatto incisivo, una riforma che si fonda su principi particolari, anziché mettere in atto principi generici e astratti, si generano degli obbrobri legislativi, nonché inane norme contrastanti i principi costituzionali, che vanno ad inficiare la stessa tenuta del sistema costituito, proprio perché la produzione di leggi inutili indeboliscono le necessarie, come d’altronde affermava lo stesso Montesquieu nella sua celeberrima opera lo “Spirito delle leggi”. La legge Delrio n. 56 del 2014, recante “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha creato i due enti territoriali “Città metropolitane” e le “Province”, con la funzione di espletare la funzione di livello intermedio di “area vasta” tra Comuni e Regioni. Questa riforma legislativa è stata adottata in attesa che venisse realizzata la riforma del titolo V della Costituzione (articolo 1, comma 5, legge n. 56 del 2014). Inoltre la sua attuazione postula la conseguente abrogazione delle Province tramite una legge di revisione costituzionale.

Secondo la legge Delrio, le Città metropolitane sono degli enti territoriali che esercitano la funzione istituzionale di attuare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano e di promuovere e di occuparsi della gestione integrata dei servizi, delle reti di comunicazione e delle infrastrutture, nonché di esercitare le funzioni amministrative basilari, con l’assegnazione della titolarità di quelle funzioni attribuite alle Province. La struttura delle Città metropolitane è rappresentata dal sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. In particolare, il sindaco metropolitano costituisce l’ente che convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, controllando il funzionamento dei servizi e degli uffici. Infatti, l’articolo 1, comma 19 della legge n. 54 del 2014 afferma che “il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo”.

Per quanto anche le Province siano costituite da tre organi, come il presidente della Provincia, il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei sindaci, sussiste una radicale differenza rispetto alla suddetta città metropolitana, in quanto l’elezione del presidente della Provincia, insieme a quella del consiglio provinciale è prevista che avvenga in modo indiretto. Nello specifico, secondo l’articolo 1, comma 58, il presidente della Provincia viene eletto indirettamente dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia e secondo quanto stabilisce l’articolo 1 al comma 59 dura in carica quattro anni, il quale si confronta con il consiglio provinciale, che secondo il comma 68 dell’articolo 1 dura in carica due anni, la cui elezione non è vincolata all’elezione del consiglio del Comune del capoluogo. In sostanza, grazie alla riforma della legge Delrio il sindaco della città metropolitana si identifica con il sindaco del comune capoluogo, in modo tale da non essere eletto né in via diretta e né in via indiretta dai cittadini residenti nel territorio di competenza della città metropolitana.

Questo “modus procedendi” genera un problema di legittimità costituzionale, che la stessa Consulta, nella sua sentenza, datata 11 novembre del 2021 n. 240, mette in discussione chiedendo che venga introdotto un nuovo sistema elettivo inerente al sindaco metropolitano, invitando il legislatore ad intervenire al riguardo affinché venga declinato un fondamentale correttivo, visto che “è ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province”.

L’assenza del meccanismo di partecipazione dei cittadini ad eleggere il sindaco della Città metropolitana determina un profondo vulnus costituzionale, in quanto compromette l’uguale godimento del diritto di voto dei cittadini nell’esercitare il potere di manifestare un indirizzo politico-amministrativo dell’ente, nonché dei suoi organi costitutivi, generando, altresì, una “non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa”. La Consulta evidenzia quanto il modus operandi finalizzato alla designazione del sindaco metropolitano “non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale”, compromettendo il principio dell’uguaglianza del voto e la garanzia del meccanismo di responsabilità politica e il relativo potere di controllo degli enti locali. Al postutto, alla luce dell’apodissi logico-giuridica espletata dalla Consulta, si evince l’esistenza di uno stato di incompatibilità con i parametri costituzionali, a causa del quale l’attività dell’ente metropolitano reitera la sua inclinazione a declinarsi verso una condizione di non conformità ai canoni costituzionali inerenti al legittimo esercizio dell’attività politico-amministrativa. Quanto è compromesso uno stato di diritto in cui il suo sistema elettivo pecca di diseguaglianze procedurali?

“Corruptissima republica plurimae leges” (Tacito, Annali).

Aggiornato il 21 dicembre 2021 alle ore 09:25