Corte europea dei diritti dell’uomo e obblighi vaccinali

Dove finisce il liberalismo: dove inizia il libertinismo

Nella sentenza dell’8 aprile 2021 sul caso Vavřička ed altri contro la Repubblica Ceca, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) si è pronunciata sulla ammissibilità dell’obbligo vaccinale per i bambini, obbligo che rientra nella sfera delle responsabilità genitoriali, poiché sui genitori solitamente pesano le conseguenze dei mancati adempimenti. Attenzione! Di quali malattie si tratta e di quali obblighi vaccinali si tratta? La pronuncia della Cedu ha riguardato la controversa questione dell’obbligo di vaccinare i bambini, per immunizzarli e proteggerli dalle patologie già ben studiate e note alla scienza medica, come meningococco, rosolia, tetano, morbillo, poliomielite.

La sensibilità giuridica dei giudici della Corte di Strasburgo, pertanto, è orientata a riconoscere che l’obbligo vaccinale – per queste ben note patologie – rappresenta una misura necessaria in uno Stato democratico, in quanto corrisponde ad una risposta ordinamentale che risulta idonea a tutelare il migliore, nonché prevalente interesse del minore con il fine legittimo della tutela della salute pubblica. Queste tipologie di obblighi, in quanto obiettivamente invasive nelle sfere soggettive delle persone, non può essere oggetto di esecuzione forzata; non può quindi essere utilizzata la forza fisica per costringere alle vaccinazioni di cui sopra, che gli Stati-parte della Convenzione Edu (Covenzione europea dei diritti dell’uomo) ritengono o riterranno obbligatorie. Secondo la Corte è tuttavia doveroso che i minori siano vaccinati contro le ben note patologie come morbillo, poliomielite, tetano, rosolia, meningococco. Ciò favorirebbe anche il fine bio-securitario generale di raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, per quelle patologie che, genericamente, potremmo definire “classiche” o – stando così le cose – precedenti alla pandemia da Covid-19. Questa distinzione deve essere subito chiara, a tutti!

La scelta giurisprudenziale della Cedu si inscrive all’interno dei nostri obblighi di solidarietà sociale, di cui all’articolo 2 della Costituzione italiana, principio fondamentale che dialoga e penetra ogni altra norma costituzionale. Nella lettura della pronuncia della Cedu, però, non può mancare un riferimento alla libertà di autodeterminazione di cui all’articolo 32, comma 2, della Carta costituzionale, per noi italiani.

L’articolo 32 medesimo è conteso da più parti. Un punto di equilibrio, tra chi è a favore e chi è contrario agli obblighi vaccinali sanzionabili, può essere una posizione che potrebbe essere salutata come libertaria-responsabilista. Le norme non sono fisse ed immutabili, ma rispondono alle necessità concrete, e possono essere formulate in modo più o meno restrittivo a seconda delle realtà che regolano, o che intendono regolare. Se si è in una realtà sociale in cui le campagne vaccinali e le sensibilità riescono ad arrivare ad un gran numero di persone spontaneamente, si possono avere alcune discipline giuridiche; se si ha a che fare con un bisogno sanitario che non arriva alla comprensione dei più, ci sono altri accorgimenti e monitoraggi. L’articolo 32 della nostra Costituzione, al primo comma, dispone che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, ma anche come interesse della collettività. Il secondo comma sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 aprile 2021, si intende che è lecito sanzionare i genitori che assumono fattivamente una posizione no-vax nei confronti dei loro figli piccoli, e che è lecito non ammettere all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia i loro figli, su cui ricadono quelle scelte. La pronuncia della Corte del sistema convenzionale, non ha lo stesso peso delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona anche il sistema eurounionale si è impegnato a far entrare la Convenzione Edu e tutto il sistema Cedu, all’interno di un quadro di diritto multilivello.

Ricordiamo che la Costituzione italiana all’articolo 117, comma 1 (così come riformato dalla legge costituzionale numero 3 del 2001), sancisce che la potestà legislativa in Italia è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione stessa, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (dopo il Trattato di Lisbona, euro-unionale o euro-unitario), e dagli obblighi internazionali. Tradizionalmente, il sistema Cedu si fa rientrare proprio in questi ultimi: tra gli obblighi internazionali. Mentre una norma nazionale che contrasta con il diritto dell’Unione europea viene disapplicata dal giudice ordinario – civile o penale – e dal giudice amministrativo, una norma nazionale che confligge con il diritto del sistema convenzionale Cedu così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo viene sottoposta, con una ordinanza di rimessione, all’attenzione della Corte costituzionale italiana.

La Corte costituzionale – il cosiddetto giudice delle leggi – vaglia l’ammissibilità ed il merito della questione di legittimità costituzionale, e decide se quella norma nazionale, utile a dirimere una questione nel caso sottoposto al giudice remittente, contrasta o meno con una norma Cedu. La norma Cedu è considerata in diritto come una norma interposta tra la legge ordinaria e la Costituzione. Una norma interna che dovesse violare una norma convenzionale Cedu, quindi, si porrebbe in contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, il quale appunto sancisce l’obbligo per il legislatore nazionale di rispettare gli obblighi internazionali. Questo è lo stato attuale dei lavori ermeneutici, stando così le cose nel diritto-multilivello-vigente.

C’è chi parla di un unico ordinamento: integrato in una visione multilivello, tra la sfera sovrana degli Stati nazionali e le sfere giuridiche sovranazionali, euro-unitarie o convenzionali-internazionali. Parlando di un unico ordinamento, così, si avalla la tesi ordinamentale cosiddetta monista. Parlando di ordinamenti differenti che dialogano senza diventare una cosa sola, per dirla in breve, si avallano invece le tesi ordinamentali sostanzialmente atomiste. Ma su questa questione ci sarebbe da scrivere libri. Molta gente, però, in questi periodi peculiari sta capendo che la questione ordinamentale, tra nazionalismi nuovi e patriottismi europeisti o internazionalisti, non è una questione soltanto teorica. Essa incide sulla vita dei singoli individui e delle singole comunità di individui. Le questioni sono molto ramificate, complesse, perché nella società post-contemporanea si interfacciano tante diverse posizioni culturali e cultuali, di varia matrice.

Rispettare le libertà dell’individuo è fondamentale per uno Stato democratico e liberale evoluto. Si deve al contempo rispettare l’altrettanto liberale principio umano, secondo cui la libertà di una persona finisce dove inizia la libertà di ciascun’altra persona. Occorre valutare quali e quanti rischi ci sono nei comportamenti vari e variabili, di volta in volta considerati o considerabili dal legislatore nazionale. Occorre che ciascuno di noi rispetti quella grande regola di base “non ledere il tuo prossimo”; e sii libero. Il confine tra liberalismo e libertinismo è un confine fragile, ma eminentemente serio: variabile a seconda delle tecnologie e degli spazi, oltre che dei tempi di realizzazione delle misure pubbliche o private adottabili di volta in volta, per la salute degli individui e per il benessere delle civiltà nel loro complesso d’insieme.

Se un comportamento sottopone a grandi rischi la vita e la libertà delle altre persone, di ciascun’altra persona (nessuna esclusa), quel comportamento libero esce dalla sfera degli interessi liberali, ed entra nella differente nonché non buona e non utile sfera del libertinismo.

Aggiornato il 13 aprile 2021 alle ore 10:06