Whistleblowing: figura essenziale sulla segnalazione di illeciti

La crisi economica e sanitaria globale innescata dalla pandemia Covid-19 ha evidenziato il ruolo essenziale della figura del whistleblower (colui che segnala l’esistenza o forte probabilità di situazioni illecite o sospette) nel mondo. In tutto il globo, infatti, i governi hanno aumentato la spesa pubblica in modo significativo sia per promuovere l’adozione di misure urgenti volte a mitigare l’impatto del Covid-19 in tutte le componenti, con le relative conseguenze, nonché per favorire la ripresa post-crisi, con procedure in materia di trasparenza e di accountability (responsabilità) immediate o posticipate, proprio per seguire la tempistica imposta dall’emergenza.

Quando le decisioni sono prese in contesti del genere, emergenziali e contratti, il ruolo del whistleblower può diventare uno strumento indispensabile non solo per lotta alla corruzione, ma anche per individuare fattispecie di altra natura a più alto rischio. La casistica recente riporta che il dottor Li Wenliang è stato perseguito per aver denunciato, per primo in Cina, l’epidemia da Covid-19; in seguito è stato riabilitato, ma il finale della vicenda è stata sicuramente noir: il dottor Li Wenliang è morto a causa del virus. Un altro caso emblematico è quello della dottoressa Anastasia Vasilieva che, in Russia, ha criticato la gestione della pandemia; per tale motivo è stata arrestata.

In Italia, recentemente, il Tribunale di Milano ha disposto il reintegro di Cheickna Hamala Diop, un giovane operatore sanitario di 25 anni – uno di quegli eroi in prima linea, acclamato in tutto il mondo – licenziato dalla cooperativa dove operava, a seguito di una denuncia presentata alla Procura di Milano, con l’accusa alla struttura sanitaria, nella quale prestava lavoro, di aver tenuto celato molti casi di lavoratori contagiati e per aver, di fatto impedito, l’utilizzo delle mascherine per non spaventare gli ospiti della struttura. Il Giudicante, in un’importantissima sentenza, ha ritenuto di poter richiamare la normativa italiana ed europea in materia di whistleblowing e, pertanto, dare l’immediata applicabilità della Direttiva europea sul tema, che in Italia non è ancora stata recepita, anticipandone le tutele.

Il caso italiano e quelli stranieri sono paradigmatici e devono spingere l’attenzione sul costo anche economico di una denuncia. Uno studio della Warwick Business School ha evidenziato che azionare indagini, rivolte a smascherare condotte illecite, comporta un alto prezzo, non solo in termini di spese legali, per la lentezza dei processi e i costi di trasferta, se necessari, ma anche in termini di stress psicologico e relazionale, mobbing e per perdita di reddito legata al lavoro.

Per questo motivo, Transparency international, associazione internazionale non governativa, finalizzata a combattere la corruzione, già nella prima fase della pandemia aveva divulgato una dichiarazione, sottoscritta da 50 organizzazioni, per sensibilizzare le istituzioni pubbliche a dare adeguata protezione ai singoli whistleblower, appello rilanciato dall’Ocse in occasione del webinar “Emergency measures to protect Whistleblowers and promote reporting during the Covid-19 crisis and beyond” (misure d’emergenza per proteggere i whistleblower durante la crisi del Covid-19 e al di là della stessa).

Infatti, è evidente che, per incoraggiare la segnalazione di eventuali illeciti commessi nel corso della crisi Covid-19 o in altre occasioni, i governi dovrebbero introdurre misure giuridiche “armonizzate e impermeabili” in favore del fenomeno “whistleblower. Gli standard internazionali su questo settore stanno ormai prendendo forma. È giunto il momento, dunque, di adattarli e di applicarli nei singoli contesti nazionali, con modalità armonizzate alla normativa vigente, che rimane inviolabile nei suoi presupposti giuridici. Ipotizzare e costruire un tavolo di lavoro sull’argomento sarebbe una grandissima risorsa da progettare e utilizzare.

Aggiornato il 12 maggio 2021 alle ore 11:47