Previdenza all’Inpgi per le attività giornalistiche

lunedì 2 agosto 2021


Due eventi di grande rilievo, accaduti sul finire del mese di luglio, possono rimettere nel giusto percorso la soluzione della questione dei contributi previdenziali dei giornalisti. Il commissariamento rinviato a fine anno non dovrebbe spaventare se si mettono in atto gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l’iscrizione all’Inpgi è obbligatoria per ogni tipo di attività giornalistica e del presidente della Repubblica che, in occasione del ricevimento del ventaglio dei giornalisti parlamentari, ha specificato che “garantire rigore e autonomia significa prendere atto che ai giornalisti iscritti all’Ordine e dunque chiamati a svolgere un’attività racchiusa nell’ambito di specifiche regole deontologiche, vanno applicate garanzie eguali alle altre categorie di lavoratori, a partire dall’ambito previdenziale nel quale è ragionevole che valga la garanzia pubblica assicurata a tutti i lavoratori dipendenti. Lo stesso criterio è bene che trovi applicazione in materia di ammortizzatori sociali”.

Due orientamenti precisi da rendere operativi. “Profonda soddisfazione” del Comitato “Salviamo la previdenza dei giornalisti”, che secondo quanto ricordato da Carlo Chianura ha raccolto oltre 3mila giornalisti più o meno famosi. Il capo dello Stato ha detto con chiarezza che la libertà e l’indipendenza dell’informazione passano anche dalla necessità di pervenire a ogni soluzione equa in grado di continuare ad assicurare la pensione e le prestazioni previdenziali a tutti i giornalisti. Ha auspicato che il Parlamento possa completare il percorso della riforma sui reati di diffamazione, assicurando che non si possa mettere il bavaglio alla ricerca della verità, sapendo bilanciare correttamente questo valore con la tutela della reputazione e della dignità delle persone. Scatta, infine, l’esigenza di agire affinché il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione del comparto industriale dei media non veda indebolirsi il loro contributo alla vita democratica del Paese. Spetta ai vertici dell’Istituto e della Federazione della stampa mettere in campo tutte le iniziative per ottenere quanto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 21764/21, con la quale ha respinto un ricorso della Asl di Pescara che aveva contestato il verbale ispettivo dell’Inpgi con il quale erano richiesti i contributi previdenziali per 5 anni di due dipendenti dell’Azienda sanitaria abruzzese. I giornalisti pubblicisti Renato Cytron Muni e Claudio Perolino svolgevano regolarmente l’attività giornalistica nell’ambito dell’Ufficio stampa dell’ente.

Non si trattava, hanno accertato i giudici, di mera comunicazione all’esterno di dati e notizie inerenti all’azienda, ma di un’attività di mediatori tra il fatto e la diffusione della notizia. La Corte, dopo aver ricostruito la storia dell’assicurazione previdenziale dell’Inpgi sotto il profilo giuridico, è giunta alla conclusione che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo dei giornalisti presso gli uffici Stampa non può che essere giornalistica”. La fonte del diritto è la legge 150 del 2000, per la cui approvazione spese molte energie il presidente dei pubblicisti Gino Falleri, permettendo la creazione di Inpgi 2. La Suprema Corte ha articolato in 35 pagine un excursus della normativa italiana a partire dall’istituzione dell’ente nel 1925 secondo la quale l’iscrizione all’Inpgi è obbligatoria a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicato.


di Sergio Menicucci