Cassazione: quando dirottare una nave è “legittima difesa”

Il presidente emerito di sezione della Cassazione Pietro Dubolino spiega perché sono assai discutibili le ragioni con le quali la Suprema Corte (sentenza della 6ª Sezione penale n. 15869/2022 del 16/12/2021 depositata il 26/04/2022) ha assolto un gruppo di migranti che avevano usato minaccia e violenza agli ufficiali di una nave italiana per costringerli a far rotta verso le coste italiane, mentre invece erano stati indirizzati in Libia dalle autorità italiane. Si va verso l’affermazione di un diritto penale dell’immigrazione, con regole differenti rispetto a quelle contenute nei codici?

È stata depositata nei giorni scorsi la motivazione della decisione della Cassazione, risalente al 16 dicembre 2021 (che pubblichiamo a seguire), con la quale sono stati dichiarati non punibili, per aver agito in stato di legittima difesa, alcuni “migranti” che, partiti dalle coste della Libia con mezzi di fortuna, e poi soccorsi e presi a bordo dalla nave italiana Vos Thalassa in area Sar-search and rescue di competenza libica, avevano usato violenza e minaccia nei confronti del comandante e di alcuni ufficiali della stessa nave per costringerli a far rotta verso l’Italia, invertendo quella che da essi era stata intrapresa verso la Libia.

Il ragionamento seguito dalla Corte per giungere a tale decisione si basa essenzialmente sul presupposto che i “migranti” avessero il “diritto”, in base alle convenzioni internazionali, di non essere ricondotti in Libia, giacché ivi avrebbero corso il grave rischio di subire violenze, maltrattamenti e torture fino alla possibile perdita della stessa vita. Di qui la deduzione, secondo la Corte, che la condotta violenta e minacciosa da essi posta in essere sarebbe stata giustificata in base all’articolo 52 del Codice penale, per il quale non è punibile chi abbia commesso un qualsiasi reato “per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

A prima vista, il ragionamento non farebbe una grinza. Ma basta poco per rendersi conto che le grinze, invece, sono numerose e gravi. Va anzitutto va ricordato che la legittima difesa può essere invocata solo nei confronti di colui al quale sia personalmente addebitabile la responsabilità dell’offesa ingiusta alla quale si è inteso reagire con una condotta qualificabile come reato; condizione, questa, del tutto assente nel caso di specie, dal momento che la pretesa violazione del “diritto” dei “migranti” a non essere ricondotti in Libia non era frutto di una personale e arbitraria iniziativa del comandante della nave, essendosi questi puntualmente attenuto, invece, all’ordine, formalmente legittimo, impartitogli dalla Guardia costiera libica, di dirigersi verso la Libia; e ciò dopo averne informato il centro italiano di coordinamento del soccorso marittimo-Imrcc, senza poi ricevere da esso alcuna indicazione contraria.

I “migranti”, quindi, avrebbero potuto soltanto cercare di ottenere, in modo pacifico, che il comandante riesaminasse la decisione di attenersi a quell’ordine, magari interpellando nuovamente l’Imrcc, rimanendo invece escluso che potessero legittimamente esercitare nei confronti dello stesso comandante e dei suoi ufficiali, per conseguire il loro obiettivo, violenze e minacce di sorta. Al che potrebbe, ovviamente, obiettarsi che, una volta rivelatosi impossibile, in ipotesi, il conseguimento dell’obiettivo per via pacifica, i “migranti” non avrebbero avuto altro modo se non quello di far ricorso alla forza per sfuggire all’immediato e non altrimenti evitabile pericolo per la loro incolumità fisica e per la loro stessa vita, al quale essi sarebbero stati certamente esposti qualora fossero stati ricondotti in Libia.

Se così fosse, però, la causa di giustificazione astrattamente invocabile non sarebbe stata la legittima difesa, bensì lo “stato di necessità”, previsto dall’articolo 54 del codice penale, in base al quale è sempre giustificato chi abbia commesso un qualsiasi delitto quando vi sia stato “costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona”, a condizione che si tratti di un pericolo “da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile” e “sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

La differenza rispetto alla legittima difesa, per quanto qui più strettamente interessa, sta nel fatto che, in presenza delle suddette condizioni, il delitto può trovare giustificazione anche se commesso in danno di un soggetto che della situazione di pericolo non sia per nulla responsabile. Si pensi, per fare un esempio, all’ipotesi che taluno, inseguito di notte e in zona deserta da un malfattore intenzionato ad ucciderlo, cerchi rifugio in una casa nella quale rinchiudersi e dalla quale chiedere l’intervento della forza pubblica, ma ne venga impedito a causa dell’opposizione del proprietario della casa. Non c’è dubbio che sarebbe in tal caso giustificato, in base allo stato di necessità, il reato di violazione di domicilio ed anche, eventualmente, altro reato più grave che sia commesso dalla persona in pericolo per vincere la suddetta opposizione, pur essendo quest’ultima, di per sé, legittima manifestazione del diritto di proprietà.

Nel caso che ci interessa però neppure lo stato di necessità sarebbe stato invocabile.

La riconoscibilità di questa causa di giustificazione, infatti, avrebbe anzitutto richiesto che la situazione di grave pericolo nella quale, secondo la Cassazione, i “migranti”, se riportati in Libia, si sarebbero immancabilmente trovati, risultasse obiettivamente accertata, e non soltanto più o meno fondatamente ipotizzabile (salva l’ipotesi della sua erronea supposizione che, però, nella specie, non risulta neppure lontanamente accennata). A escludere una tale certezza potrebbe bastare una circostanza di fatto emergente proprio dalla sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell’uomo, richiamata dalla Cassazione, con la quale l’Italia era stata ritenuta responsabile di un illegittimo respingimento collettivo di “migranti” intercettati nel Mediterraneo.

Questi ultimi, benché ricondotti in Libia, da dove erano partiti, avevano tuttavia avuto la possibilità, senza incontrare particolari ostacoli, di promuovere da lì, con la necessaria assistenza di legali da loro appositamente nominati, l’azione giudiziaria contro l’Italia. Il che mal si concilia con la presunzione assoluta, fatta propria dalla Cassazione, del pericolo, per i “migranti”, di una totale perdita dei più elementari diritti umani, dal momento che fra questi non potrebbe non ritenersi compreso (per il principio che nel più c’è il meno), anche quello di trovare assistenza legale e di comunicare con il resto del mondo.

D’altra parte non può non assumere un certo rilievo anche il fatto (ammesso, sia pure per criticarlo, nella stessa sentenza della Cassazione) che, a onta della pretesa qualificabilità di tutta la Libia come luogo “non sicuro” per i “migranti”, il governo italiano, con l’avallo dell’Unione europea, finanzia e assiste ufficialmente la Guardia costiera libica perché si dia carico di intercettare e ricondurre al luogo di partenza i “migranti” che dalla Libia si siano messi in mare per raggiungere l’Italia. Ma, ammessa pure, e non concessa, l’effettiva esistenza della generalizzata situazione di grave pericolo alla quale i “migranti” avessero inteso sfuggire, opponendosi con la forza alla loro riconduzione in Libia, ciò non sarebbe comunque sufficiente al riconoscimento della causa di giustificazione in discorso. Questa richiede, infatti, come si è già detto, che il pericolo, oltre che oggettivamente esistente, non sia stato “volontariamente causato” da colui che, mediante la commissione del reato, abbia voluto sottrarvisi. Occorre, cioè, in altri termini, che non si tratti di un pericolo al quale egli si sia volontariamente e liberamente esposto; esattamente il contrario di quanto, invece, sarebbe stato da ritenersi nel nostro caso.

Secondo la già citata sentenza “Hirsi” della Corte europea, sarebbe da considerare universalmente nota l’esistenza delle condizioni di grave e generalizzata insicurezza nelle quali si troverebbero, in Libia, i “migranti” in attesa di imbarco per l’Italia. E la situazione, secondo la Cassazione, non sarebbe mutata successivamente alla pronuncia di detta sentenza. Se così è, sarebbe stato quindi da presumere, fino a prova contraria, che di tali condizioni non potessero non essere stati consapevoli, al pari di tutti gli altri, anche i “migranti” raccolti dalla Vos Thalassa, fin dall’atto in cui avevano liberamente deciso di lasciare i loro paesi d’origine per recarsi proprio in Libia, avendola prescelta perché considerata la migliore base di partenza per l’obiettivo finale costituito dall’Italia.

Di qui la giuridica impossibilità che vi sarebbe stata di applicare in loro favore, anche sotto il profilo ora esaminato, lo “stato di necessità”, non avendo essi, d’altra parte, per quanto è dato sapere, neppure mai fatto cenno ad una mancata, preventiva conoscenza, da parte loro, della situazione in cui, una volta raggiunta la Libia, si sarebbero venuti a trovare.

Un’ulteriore riflessione a questo punto s’impone, con riferimento stavolta al requisito della “proporzionalità”, richiesto tanto dall’articolo 52 quanto dall’articolo 54 del codice penale. Nella prospettazione della sentenza della Cassazione il pericolo al quale i “migranti” sarebbero stati esposti, se ricondotti in Libia, sarebbe stato collocabile ai massimi livelli di gravità, potendo esso investire non solo la libertà personale, ma anche l’incolumità fisica e la stessa vita. Conseguentemente il requisito della proporzionalità sarebbe stato riconoscibile non solo in presenza di condotte integratrici, come nella specie, dei reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, ma anche in presenza di qualsiasi altra condotta che fosse connotata da necessaria strumentalità rispetto al bene da salvaguardare, indipendentemente dalla natura e dalla gravità dei reati che, in base ad essa, fossero risultati configurabili.

Ciò significa che qualora, per ottenere il risultato costituito dalla rinuncia del comandante della nave a dirigersi verso le coste della Libia, non fossero bastate le minacce e le violenze effettivamente poste in essere, sarebbe stato lecito, per esempio, privare lo stesso comandante e gli altri ufficiali della loro libertà personale per assumere il diretto controllo della nave e, a fronte della loro eventuale resistenza, passare anche a vie di fatto tali da produrre loro lesioni personali e, in ultima analisi, perfino la morte. Certo, è difficile pensare che, verificandosi una tale eventualità, si sarebbe ugualmente giunti ad affermare la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa o anche dello stato di necessità.

Ma per escluderla si sarebbe dovuto necessariamente escludere, coeteris paribus, la configurabilità di quello stesso pericolo che, nel caso in esame, la Cassazione ha invece ritenuto a priori sussistente. Analogo ragionamento si potrebbe fare con riguardo ad un’altra sentenza della Cassazione, da considerare, per così dire, “parente stretta” di quella di cui finora ci siamo occupati. Si tratta della sentenza n. 6626/2020, relativa al caso della “capitana” Carola Rackete, cui era stato addebitato il reato di resistenza a pubblico ufficiale consistito nell’aver speronato, con la nave “Sea Watch 3”, di cui era al comando, una motovedetta della Guardia di finanza che le impediva l’attracco al porto di Lampedusa.

Con detta sentenza venne ritenuta l’applicabilità, in favore della donna, della diversa causa di giustificazione costituita dall’aver agito in adempimento di un dovere, individuato dalla Corte in quello di condurre in un “porto sicuro” i “migranti” che si trovavano a bordo della nave dalla quale erano stati soccorsi in mare. Pure in questo caso, infatti, una volta data per ammessa la sussistenza della suddetta causa di giustificazione, questa sarebbe stata da ritenere operante anche nell’ipotesi che dalla stessa condotta di sola “resistenza”, quale effettivamente posta in essere, fossero derivate agli occupanti della motovedetta speronata, come conseguenza non voluta, lesioni personali e financo la morte.

Si dirà che gli esempi fatti rappresentano ipotesi estreme. Ma la prova della validità di un principio va ricercata proprio verificando quali sarebbero le conseguenze della sua applicazione in ipotesi estreme; e quando tali conseguenze si rivelino aberranti, come sopra illustrato, si deve necessariamente giungere alla conclusione che quel principio, quali che siano gli argomenti addotti a suo sostegno, non può essere considerato valido.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

Aggiornato il 12 maggio 2022 alle ore 12:49