Ultimi giorni per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

In dirittura d’arrivo la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni detenuti alla data del primo gennaio 2022. Scade, infatti, il prossimo 15 novembre il temine ultimo per il giuramento della perizia e il conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella sua interezza o nella misura della prima rata di tre annuali.

Andiamo con ordine. La possibilità di rivalutare e affrancare i terreni e le partecipazioni presenti in società non quotate in mercati regolamentati è un appuntamento divenuto oramai sistematico e con scadenza annuale, che permette ai contribuenti un risparmio in termini di imposte dovute a seguito della loro cessione. Risulta, altresì, uno strumento utile in ottica di riorganizzazione familiare e societaria.

Per il 2022 il Legislatore ha riproposto tale misura tramite la legge numero 34/2022, di conversione del decreto legge 17/2022, il cosiddetto decreto Energia, permettendo la rideterminazione, alla data del primo gennaio 2022, del costo di:

terreni agricoli o edificabili;

partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, siano esse qualificate o non qualificate.

Per entrambe le tipologie l’imposta sostitutiva è del 14 per cento, aliquota – questa – in costante aumento nel corso degli anni. In via ordinaria, la cessione di una partecipazione detenuta nel capitale sociale di una società sconta un’imposta del 26 per cento da applicarsi sulla plusvalenza realizzata. Quest’ultima è da calcolarsi come differenza tra il prezzo di cessione e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Avvalersi della rivalutazione consiste, invece, nell’affrancare la partecipazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 14 per cento, sul valore periziato. Una prima puntualizzazione è d’obbligo e deve essere presa attentamente in esame, al fine di valutare la convenienza all’affrancamento: in via ordinaria, la cessione di quote societarie sconta un’imposta nella misura del 26 per cento della plusvalenza. Nel caso della rivalutazione, invece, il 14 per cento è da applicarsi all’intero valore rivalutato. Una differenza non di poco conto: aliquota del 14 per cento, quindi inferiore al 26 per cento, ma da applicarsi su un importo maggiore. Nell’analisi di convenienza, non bisogna poi trascurare i costi direttamente connessi alla rivalutazione, consistenti nella parcella dovuta per la perizia di stima del valore della partecipazione e nel costo del successivo giuramento.

Possono aderire alla rivalutazione i seguenti contribuenti:

persone fisiche che non esercitano l’attività d’impresa;

– società semplici e soggetti a esse equiparati;

– Enti non commerciali;

– soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione;

Questi dovranno rivolgersi agli:

iscritti all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali per l’elaborazione e il giuramento della perizia di rivalutazione di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati;

– iscritti nell’albo degli ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per l’elaborazione ed il giuramento della perizia di rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il giuramento può essere effettuato di fronte a notai, nella cancelleria del tribunale e negli uffici del giudice di pace.

La rivalutazione si perfeziona con il giuramento della perizia da parte del professionista che l’ha redatta e il pagamento, entro il 15 novembre 2022, dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o della prima rata di tre annuali. L’eventuale mancato versamento delle rate successive alla prima non determina la perdita del beneficio, ma solo la conseguente iscrizione a ruolo dell’omesso versamento.

È frequente il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione abbiano precedentemente scontato un ulteriore affrancamento. In tal caso, l’imposta sostitutiva pagata in precedenza andrà a ridurre il pagamento dovuto per il 2022. Una puntualizzazione è d’obbligo: l’eventuale cessione del terreno o delle partecipazioni a un valore inferiore a quello periziato non fa sorgere alcuna minusvalenza.

Come chiarito nella circolare numero 1 del 22 gennaio 2021, la rivalutazione dovrà essere indicata nel modello Redditi e più precisamente nel quadro RT per le partecipazioni e nel caso RM per i terreni. Un caso particolare riguarda quei contribuenti che presentano il 730 i quali potranno continuare a redigerlo, con tutti i benefici connessi, ma dovranno, in aggiunta, compilare i citati quadri del Modello Redditi inviandoli unitamente al frontespizio. Pertanto, per la medesima annualità saranno due i modelli dichiarativi presentati.

Aggiornato il 26 ottobre 2022 alle ore 10:51