Per il rispetto della Costituzione!

Se permettessimo al Covid-19 di aggredire la Costituzione commetteremmo un errore madornale. Questo non può e non deve accadere: la Costituzione va rispettata sempre, specie quando vengono in considerazione le libertà personali di circolazione, di soggiorno e di lavoro, il diritto di proprietà e quello all’esercizio dell’iniziativa economica. Non è un puntiglio da leguleio o da canuto e polveroso giurista: è l’abbecedario della democrazia! E questo rispetto si deve pretendere da tutti, anche dal governo in carica, anche dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dalla sinistra. Nessuno si può sentire esonerato.

Il motivo sostanziale è tanto semplice che fa perfino specie doverlo ricordare. Le libertà sono pietre angolari della democrazia e dello stato di diritto, oltre che beni individuali inalienabili. E siccome la Costituzione non è un libro dei sogni e non si deve trasformare in un reticolato di norme morte, ecco che essa stessa appresta strumenti, individua organi e percorsi istituzionali specifici che possono, loro soltanto, limitare l’esercizio di quelle libertà. Percorsi che riportano sempre la competenza all’organo massimamente rappresentativo della sovranità popolare, ossia al Parlamento, dove maggioranza e opposizione si confrontano e si scontrano; percorsi che richiedono sempre la “vigilanza” del Presidente della Repubblica e consentono sempre l’intervento, anche demolitore delle leggi, della Corte costituzionale, quali organi di garanzia suprema.

Tutto questo, oggi, è bellamente disatteso. Le limitazioni alla circolazione delle persone, al lavoro, all’attività d’impresa sono state assunte con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, ossia con atti regolamentari individuali; altre limitazioni con decreti o ordinanze di singoli ministri; altre ancora con atti amministrativi dei presidenti delle Regioni o dei sindaci. In questo modo le regole costituzionali sono completamente saltate, con una loro lacerazione impossibile da trascurare, e con una responsabilità politica di speciale gravità.

Vediamole, allora, queste regole. Per l’articolo 16 “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

È soltanto la legge, dunque, che può limitare la libertà di circolazione e di soggiorno. E poiché la limitazione deve essere stabilita in via generale, è giocoforza che la legge alla quale si riferisce l’art. 16 sia quella parlamentare, non quella regionale. Questa norma si lega all’articolo 120 per il quale “la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni,limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”. Per l’articolo 62, infine, “ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti”.

Il quadro che la Costituzione tratteggia è completo, contiene tutto, e per di più è chiaro: le libertà sono beni primari dell’individuo e della collettività, e pertanto le limitazioni al loro esercizio possono essere stabilite solo dalla legge, mai con decreti del presidente del Consiglio, decreti di singoli ministri e men che meno con atti amministrativi regionali o comunali. Mai da un uomo solo al comando!

E se vi è necessità e urgenza, il governo collegialmente e con le garanzie che la stessa Costituzione dispone, può intervenire adottando decreti legge, che devono essere firmati dal Presidente della Repubblica, convertiti in legge dal Parlamento e che casomai possono essere scrutinati dalla Corte costituzionale.

Sono consapevole che su altri versanti la stessa Costituzione determina confusione di competenze tra vari livelli di governo del territorio e fra territori. Sulla tutela della salute, infatti, l’articolo 117 crea un vero e proprio pasticcio e per questo deve essere ripensato e riscritto il prima possibile, anche se lo stesso articolo 117 rimette la profilassi alla competenza esclusiva dello stato centrale.

Qui si vuole mettere in evidenza, però, come detto fin dall’inizio, l’altro corno del problema: quello delle libertà individuali, finora compresse con atti senz’altro privi di legittimazione. Lo strappo alla Carta consumato in questi giorni rimane un fatto politico, ancor prima che giuridico, grave, una perforazione vera e propria del terreno democratico e delle garanzie. Gridarlo è il minimo che possa fare chiunque creda ancora nello stato di diritto.

(*) agiovannini.it

 

Aggiornato il 24 marzo 2020 alle ore 11:49