I sillogismi di W. Allen e il

La “prova regina”, o meglio il “pesante indizio logico”, che tiene in carcere da quasi sei mesi come latore di uno scambio di voti tra ‘ndrangheta e politica Ambrogio Crespi è questo: «...una nota del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano riportante l'analisi comparativa delle preferenze raccolte dall'assessore Domenico Zambetti nelle ultime due consultazioni regionali (2005 e 2010), sottolineando che l'incremento di voti ottenuti (1846) costituisse un chiaro riscontro dell'appoggio ottenuto dal predetto nella seconda competizione elettorale proprio da parte della 'ndrangheta lombarda».

La logica però è solo apparente : Zambetti nel 2005 era candidato con l’Udc e ne 2010 con il Pdl. Per ottenere 1846 voti in più, vista la proporzione di uno a sette rispetto alla consistenza numerica dei due partiti, c’era bisogno della ‘ndrangheta e di qualcuno che facesse da mediatore con essa? Un’informativa dei carabinieri vale più di una perizia giurata del professor D’Alimonte che analizza i flussi elettorali dell’ex assessore regionale in Lombardia Domenico Zambetti? Andandosi a leggere alcune perle della motivazione con cui a suo tempo il 25 ottobre 2012 il tribunale del riesame decise che era giusto tenere in carcere Ambrogio Crespi accusandolo di avere veicolato i voti di ‘ndrangheta su Zambetti può capitare di fare,ex post, questo tipo di equazioni. Non riferite ad allora, quando soccorreva solo la logica. La perizia infatti fu eseguita solo un mese dopo il primo rifiuto in materia di revoca di provvedimento cautelare nei confronti di Crespi. Ma, con il senno di poi.

Un discorso a parte è quello che da questo procedimento penale si può capire un fenomeno ontologico ancora in fieri: le intercettazioni stanno sostituendo i pentiti. Complice la sindrome socio antropologica della “narrazione” di cui oggi come oggi sono afflitte molte di queste inchieste. Perchè l’interpretazione “ad usum delphini” di alcune sentenze della Cassazione ha dato alle conversazioni captate un criterio di presunta oggettività che esime i magistrati dai più banali riscontri. Con il paradosso che l’ultima moda di un’interpretazione giustizialista della pubblica accusa sta diventando la seguente: il “conversante”, inteso come colui che parla, magari a ruota libera, purché ignaro di essere intercettato, è per postulato dogmatico più attendibile del “collaborante”, che ovviamente può calibrare le proprie dichiarazioni. Occhio quindi che chiunque dica una cosa al telefono (ad esempio: “ho avuto una relazione con Brigitte Bardot quando siamo andati in vacanza a Saint Tropez negli anni ‘70”) viene preso alla lettera e ogni parola diventa una verità rivelata. E il riscontro chiesto, nella fattispecie, diventa solo quello che in quell’anno sia Brigitte Bardot sia l’autore della telefonata o del colloquio ambientale abbiano fatto le vacanze a Saint Tropez. Se per verificare le dichiarazioni di un “collaborante” occorreva ricostruire per filo e per segno ogni elemento e trovarvi un riscontro, con le accuse che scaturiscono da un qualsivoglia “conversante” si procede per semplificazioni logiche.

O apparenti tali. La logica di certe informative dei carabinieri recepite dai pm e poi dai tribunali del riesame, su su per li rami fino alla Cassazione, è quella dei sillogismi aristotelici rivisitati nei più riusciti film di Woody Allen: “Io sono un uomo, Socrate è un uomo, io sono Socrate”. Un esempio? Altra perla del mandato di cattura è l’accusa suggestiva che i fratelli Crespi abbiano fatto fallire Vittorio Cecchi Gori. I magistrati sentono Cecchi Gori che nega persino di conoscerli e che precisa che per il recupero dei crediti dell’entità di quelli trattati nella controversia tra lui e Mediaset Berlusconi non si era mai avvalso della mediazione di soggetti esterni. Per il Tribunale della libertà, però, nonostante il riscontro contrario a quella accusa scaturita dalle semplici parole trascritte di un “conversante”, permane l’indizio di reità che contribuisce a tenere Ambrogio Crespi in carcere.

Su questo presupposto: «Il rappresentante della pubblica accusa ripercorreva quindi gli elementi salienti dell'indagine; richiamava le intercettazioni ambientali e telefoniche più significative; sottolineava che il ricorrente era stato condannato in primo grado (alla pena di anni quattro di reclusione n .d.r.) con sentenza del 13 marzo 2012 per la bancarotta della società Hdc S.p.A. unitamente al fratello Luigi; precisava come il riferimento emerso in una delle intercettazioni ambientali alla circostanz a che i fratelli Crespi avevano fatto fallire Vittorio Cecchi Gori non era del tutto inverosimile, atteso che nella richiamata sentenza di condanna emergeva come i Crespi avessero ricevuto da Mediaset l'incarico di pagare - tramite la società successivamente fallita - una consistente somma di denaro al fine di mediare alcuni contrasti insorti con alcune reti televisive minori; contrasti di natura analoga a quelli riferiti da Cecchi Gori nel verbale di sommarie informazioni in relazione alle sue televisioni». «Contrasti analoghi»? Ma se neanche si conoscevano? Proprio il sillogismo woodyalleniano di cui sopra: non importa che io inquirente sappia dalle dichiarazioni di Cecchi Gori che quella cosa non è successa, basta che possa ancora sospettare che essa sia potuta succedere! Che sia verosimile su presupposti peraltro del tutto estranei al processo, come una sentenza di primo grado per un altro reato del tutto estraneo alle cose su cui io pm indago. Le inchieste così diventano collage di ragionamenti più o meno logici, di parole intercettate in altri procedimenti e di sentenze subite dall’imputato durante la propria vita, che contribuiscono a disegnare una presunta pericolosità sociale che porta i pm a chiedere la custodia cautelare in carcere, per altro reato, e molti giudici a concederla come generoso anticipo di una pena che chissà se mai verrà. E se la difesa portasse prove a discarico che derivano dalle proprie indagini previste dal codice? Purtroppo, come questo caso insegna, non vengono mai prese in considerazione. Men che meno in sede di verifica dei presupposti che stanno dietro il togliere la libertà a una persona.

Potere che viene invece esercitato con enormi dosi di burocratismo e di cultura del sospetto. E pensare che chi aveva riformato il codice di procedura penale in maniera accusatoria aveva previsto anche un vero e proprio processo nel processo per decidere sulle misure cautelari. Quantomeno una ritualità logica che doveva essere rispettata. Invece la gente resta dentro mesi persino quando gli stessi pm dell’accusa cominciano a sospettare della bontà delle indagini. Ma il principio inconfessabile è che mai va ammessa, fino all’ultimo come oggi anche con il caso di Del Turco, e l’altro ieri con quello di Enzo Tortora, una sbavatura. Pena il mettere a rischio tutto l’impianto di un maxi blitz che si è venduto all’opinione pubblica, nella fattispecie, come la prova regina dell’esistenza del voto di scambio tra politica e ‘ndrangheta nella Lombardia.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 19:52