“Cultural defense” tra Costituzione e ordinamento penale italiano

Brevemente desideriamo sottoporre la riflessione che segue segnalando che la “cultural defense”, istituto giuridico religioso di derivazione dalla sharia islamica, è sovente oggetto di analisi ermeneutica posta alla attenzione dei giuristi che costituisce attualmente oggetto di dibattito sia nel diritto costituzionale sia nel diritto penale, con particolare riferimento ai contesti multiculturali e globalizzati. Ne discende che il prevalente indirizzo dottrinale consente di considerare degni di attenzione i riferimenti culturali specifici manifestati dall’imputato e prospettati a sua difesa per modulare la propria responsabilità penale, inclusa l’applicazione di attenuanti. Pur tuttavia, l’applicazione di tale strumento deve necessariamente essere sussunta nella previsione dei principi fondamentali dettati dalla Costituzione italiana. Parallelamente, la prospettiva giuridica della sharia, come sistema normativo religioso-culturale, offre una diversa chiave di lettura della difesa culturale, in particolare riguardo alle attenuanti penali in contesti regolati da norme islamiche. Per cui è necessario che si analizzino le interazioni e le contraddizioni tra la cultural defense e i principi costituzionali italiani, con un approfondimento sulle valutazioni giurisprudenziali penali e sulla prospettiva interpretativa offerta dalla sharia.

I PRINCIPI COSTITUZIONALI ITALIANI RILEVANTI E L’EVENTUALE CONNESSIONE CON LA CULTURAL DEFENSE

L’articolo 2 della Costituzione italiana testualmente afferma l’esistenza del principio di uguaglianza sostanziale di ogni cittadino innanzi alla legge, e ciò senza nessuna discriminazione. La cultural defense invece, ammettendo trattamenti differenziati fondati sui riferimenti culturali dell’eventuale imputato, solleverebbe invece questioni di possibile e parziale compatibilità con questo principio costituzionale. È esclusivo compito della giustizia penale di evitare che la differenziazione culturale possa ingiustificatamente consentire che vengano ad esistenza disparità ingiustificate nel trattamento sanzionatorio previsto dal codice penale. Brevemente, si indicano di seguito i prevalenti principi costituzionali afferenti alla prospettata contemperazione degli stessi con i principi espressi in detta materia dalla sharia: la tutela dei diritti inviolabili della persona (articolo 2 della Costituzione), il pluralismo culturale (articolo 6 della Costituzione) e il principio di legalità (articolo 25 della Costituzione).

Il riconoscimento delle minoranze linguistiche e culturali consente un ambito di tutela differenziata che si può riflettere anche in forme moderate di cultural defense. Tuttavia, questa tutela è sempre sottoposta a un controllo rigoroso che evita abusi o eccessi. Non è possibile derogare alla legalità attraverso la cultural defense: il diritto penale deve rimanere certo e prevedibile. Pertanto, la difesa culturale può essere valutata come circostanza attenuante, ma nel rispetto della norma penale inderogabile e della tutela pubblica. I diritti fondamentali, in primis la dignità e la libertà della persona, impongono limiti alla ammissione di attenuanti culturali che potrebbero legittimare comportamenti lesivi di tali diritti, così anche garantendo anche la protezione delle vittime.

LA CULTURAL DEFENSE NELLA PROSPETTIVA DELLA SHARIA

La sharia è una struttura giuridica che si trova essenzialmente in stretto rapporto con principi religiosi e culturali propri della tradizione islamica. La tutela culturale sotto la sharia si traduce in un sistema di norme che possono prevedere attenuanti legate a specifiche condizioni culturali e religiose, inclusi elementi quali onore, famiglia e costume, che sono strettamente integrati nel diritto. Questo sistema normativo considera le attenuanti culturali come parte integrante della definizione della responsabilità penale e della proporzionalità della pena, pur cercando un equilibrio con la giustizia e la prevenzione.

IL GIUDICE PENALE E LE ATTENUANTI CULTURALI

Il giudice penale, nel valutare la cultural defense, deve effettuare una rigorosa verifica del fondamento culturale del comportamento contestato, inserendola nel contesto del sistema costituzionale italiano e rispettando i principi fondamentali esposti.

1) Deve accertare la rilevanza culturale dell’atto e la sua compatibilità con la legalità;

2) Deve garantire che l’applicazione di attenuanti culturali non violi il principio di uguaglianza;

3) Deve bilanciare la tutela dei diritti dell’imputato con quella delle vittime;

4) Deve evitare che la difesa culturale diventi un alibi per giustificare comportamenti contrari all’ordine pubblico e ai diritti fondamentali.

Nel sistema giurisdizionale islamico, le attenuanti culturali previste dalla sharia sono integrate nel sistema penale, offrendo un diverso paradigma interpretativo rispetto a quello italiano, ma sempre con un forte richiamo di prevalenza sul possibile equilibrio tra cultura e giustizia.

Conclusivamente, il confronto tra il principio sotteso alla cultural defense e i principi costituzionali italiani mette in luce un dibattito complesso intercorrente tra tutela sia del pluralismo culturale sia della salvaguardia dei valori fondamentali della Costituzione. La dottrina è attenta a evidenziare le molteplicità degli elementi religiosi e giuridici islamici costitutivi della sharia. Infatti la stessa, con la sua diversa tradizione normativa, offre spunti per approfondire le modalità di integrazione e di bilanciamento tra cultura e diritto. In ambito del processo penale, il ruolo del giudice nel valutare le attenuanti culturali è cruciale alfine di garantire una giustizia equa, pluralista e rispettosa dei diritti universali. La breve riflessione che precede non ha il fine di definire un tema così complesso ma induce seriamente a proseguire l’indagine interdisciplinare tra diritto costituzionale, diritto penale e sistemi culturali per una migliore comprensione ed applicazione equilibrata della cultural defense nel nostro diritto contemporaneo.

Aggiornato il 20 novembre 2025 alle ore 10:58