Il referendum sulla magistratura e un Paese che non può più guardarsi l’ombelico

Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 – referendum confermativo, vale la pena ricordarlo, con cui i cittadini sono chiamati a confermare o respingere una riforma già approvata dal Parlamento – possiede una portata che sarebbe imprudente sottovalutare.

Non è azzardato affermare che, dopo il 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere la forma stessa dello Stato, nessuna consultazione popolare abbia investito con altrettanta profondità l’architettura dei poteri della Repubblica. In quell’occasione si trattava di decidere chi dovesse incarnare la sovranità: un monarca o il popolo.

Oggi si tratta di decidere come debbano configurarsi i rapporti tra i poteri che quella sovranità esercitano, e in particolare tra la magistratura e le istituzioni rappresentative. Come si è avuto modo di argomentare nell’articolo Il referendum e la storia che non si fa processare, il conflitto che oppone da oltre trent’anni la magistratura alla politica non nasce da un capriccio, né da una contingenza: affonda le sue radici nella genesi stessa della Repubblica, nelle necessità della Guerra fredda, nel compromesso opaco che resse l’Italia per quasi mezzo secolo e nella resa dei conti che, venuto meno quel compromesso, si aprì con Tangentopoli senza mai giungere a una composizione.

Il referendum che si avvicina rappresenta, per la prima volta, la possibilità che quel conflitto trovi non una soluzione giudiziaria né una mediazione parlamentare, ma un verdetto popolare. È questo a conferirgli un peso che trascende di gran lunga le singole norme sottoposte al voto.

Per comprendere la reale portata della riforma, occorre anzitutto sgombrare il campo da un equivoco che domina il dibattito pubblico: l’idea che la separazione delle carriere costituisca un attacco allindipendenza della magistratura. La riforma modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, ma lascia intatto il primo comma dell’articolo 104, che recita: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Questo principio non viene scalfito. Ciò che muta è l’articolazione interna di quell’ordine, non la sua natura.

La riforma interviene su tre piani. Il primo è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti, cioè i giudici che decidono le controversie, e magistrati requirenti, cioè i pubblici ministeri che conducono le indagini e sostengono l’accusa. Oggi le due funzioni appartengono a un’unica carriera e un magistrato può passare dall’una all’altra. Con la riforma, chi intraprende la carriera di giudice resterà giudice; chi quella di pubblico ministero, resterà pubblico ministero.

Il secondo piano discende direttamente dal primo: due carriere distinte, due organi di governo separati. Al posto dell’attuale Consiglio superiore della magistratura, organo unico che oggi decide assegnazioni, trasferimenti e promozioni tanto dei giudici quanto dei pubblici ministeri, la riforma istituisce due Consigli: uno per la magistratura giudicante, uno per quella requirente. Per intendersi con un esempio: oggi il trasferimento di un giudice e la promozione di un pubblico ministero vengono decisi nella stessa stanza e dalle stesse persone. Domani, ciascuna carriera avrà il proprio organo di governo. Il principio è semplice: chi accusa e chi giudica non dovrebbero dipendere dalla medesima struttura, poiché la terzietà del giudice, cioè la sua equidistanza tra accusa e difesa, ne risulta rafforzata. Entrambi i Consigli restano presieduti dal Presidente della Repubblica, e il rapporto tra componenti togati e componenti laici resta invariato: due terzi magistrati, un terzo professori universitari e avvocati. Chi paventa una “politicizzazione” dei nuovi organi dovrebbe confrontarsi con questo dato aritmetico, che la riforma non altera.

Il terzo piano è l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, composta da quindici giudici, cui spetta in via esclusiva la giurisdizione disciplinare sui magistrati. Oggi i magistrati sono giudicati disciplinarmente dalla Sezione disciplinare dello stesso Consiglio superiore che ne governa la carriera: un cortocircuito evidente, in cui chi decide delle promozioni è lo stesso organo che giudica gli illeciti. L’Alta Corte risolve questa anomalia separando le due funzioni. La composizione prevede nove togati e sei laici: un rapporto del sessanta per cento a favore della componente giudiziaria. Dei sei membri laici, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, il che riconduce anche questo organo alla funzione di garanzia propria del Capo dello Stato.

Se la separazione delle carriere è l’impalcatura della riforma, il sorteggio ne è il cuore. Ed è sul sorteggio che si gioca la partita decisiva, perché è il metodo di selezione dei componenti dei due Consigli superiori a determinare, in concreto, il grado di indipendenza dell’organo.

Nel sistema vigente, i membri togati del Csm vengono eletti dai magistrati. Ciò significa, nella pratica, che per essere eletti occorre il sostegno di una corrente: le correnti della magistratura funzionano, a tutti gli effetti, come partiti interni, con le loro liste, i loro candidati, le loro trattative. Un magistrato eletto al Csm con i voti di una corrente non può che sentirsi, in qualche misura, debitore verso chi lo ha sostenuto. Ne consegue che le decisioni su trasferimenti, promozioni e incarichi direttivi risentono inevitabilmente di logiche che hanno poco a che vedere con il merito e molto con gli equilibri di potere interni alla magistratura. È il fenomeno universalmente noto come correntismo, che gli stessi magistrati, nelle sedi opportune, denunciano da decenni senza che il sistema elettivo abbia mai consentito di superarlo.

La riforma sostituisce lelezione con il sorteggio. I due terzi togati di ciascun Consiglio saranno estratti a sorte tra tutti i magistrati della rispettiva carriera. Un magistrato sorteggiato non deve nulla a nessuno: non ha fatto campagna, non ha chiesto voti, non ha stretto alleanze. Siede nel Consiglio in virtù del caso, e risponde soltanto alla propria coscienza e alla legge. È difficile immaginare un meccanismo più efficace per recidere alla radice il vincolo correntizio.

Né ha fondamento l’obiezione secondo cui il sorteggio potrebbe portare al Consiglio magistrati non all’altezza del compito. Se un giudice è ritenuto idoneo a decidere della libertà di un cittadino fino alla condanna all’ergastolo, non si vede per quale ragione non dovrebbe essere in grado di deliberare su trasferimenti e promozioni dei propri colleghi.

Resta la questione dei membri laici, cioè del terzo di ciascun Consiglio composto da professori e avvocati. Anche questi saranno sorteggiati, ma da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. È legittimo chiedersi: non si rischia, in questo modo, di consegnare alla maggioranza politica il controllo della componente laica? La risposta richiede attenzione ai numeri. Già la legge vigente, la n. 195 del 1958, prevede che i membri laici siano ripartiti tra maggioranza e opposizione, e non vi è ragione di ritenere che questo criterio venga abbandonato. Ma anche nell’ipotesi estrema, cioè che l’elenco parlamentare fosse composto esclusivamente da nomi graditi alla maggioranza di turno, i membri laici resterebbero un terzo del Consiglio: strutturalmente in minoranza rispetto ai due terzi togati, i quali, essendo sorteggiati, non risponderebbero ad alcuna logica di parte. Il risultato complessivo è dunque un organo nel quale tutti i componenti, togati e laici, sarebbero significativamente più indipendenti da correnti e partiti politici di quanto non lo siano oggi.

Vi è infine un aspetto che merita di essere considerato, e che trascende il merito delle singole norme. Questo referendum non chiede ai cittadini di pronunciarsi su una questione tecnica riservata agli addetti ai lavori. Chiede loro di decidere se lassetto dei poteri disegnato nel 1948, e rimasto sostanzialmente immutato per quasi ottant’anni, debba essere adeguato a una realtà che nel frattempo è profondamente mutata. La Costituente operò delle scelte sagge, ma le operò in un contesto storico che non esiste più. Il conflitto trentennale tra magistratura e istituzioni rappresentative, di cui si è detto, non è nato dal nulla: è nato anche dai limiti di un disegno istituzionale che non prevedeva, e non poteva prevedere, ciò che sarebbe accaduto.

Come si è scritto in altra sede, “la storia non si lascia giudicare dai tribunali, né dalle urne, né dai parlamenti. È essa, semmai, a giudicare”. Ma le urne possono fare qualcosa che né i tribunali né i parlamenti sono riusciti a fare in trent’anni: chiudere un capitolo. Non risolvere la tensione tra i poteri, che appartiene alla fisiologia di ogni democrazia, ma sciogliere il nodo specifico che ha avvelenato la vita pubblica italiana dalla fine della Guerra fredda a oggi.

Il 22 e 23 marzo, per la prima volta, la parola spetta ai cittadini. Sarebbe un peccato non usarla.

C’è poi chi, da una parte e dall’altra, sembra convinto che dall’esito di questo referendum dipendano le sorti della civiltà. Conviene dirlo con chiarezza: che vinca il Sì o che vinca il No, la magistratura continuerà a esercitare le sue funzioni e la Repubblica non cesserà di esistere. Ciò che la riforma non altera, come si è visto, non può essere distrutto da una scheda elettorale. Ma proprio per questo, sgombrato il campo dalle profezie di sventura, vale la pena chiedersi che cosa invece sia davvero in gioco, e guardare oltre i confini di un dibattito che rischia di restare prigioniero del proprio ombelico.

Dallo scoppio della guerra russo-ucraina nel febbraio del 2022, l’ordine internazionale che aveva garantito all’Europa quasi ottant’anni di relativa stabilità si è rimesso in movimento con una velocità che nessuno, fino a poco tempo prima, avrebbe ritenuto possibile. Il ritorno della guerra nel continente europeo, la ridefinizione degli equilibri energetici, il riarmo, la crisi delle istituzioni multilaterali: tutto ciò impone agli Stati una capacità di decisione e di reazione che non ammette lentezze né paralisi. Un Paese la cui architettura istituzionale è ancora imprigionata in un conflitto interno irrisolto, che da trent’anni assorbe energie politiche e avvelena il rapporto tra i poteri dello Stato, è un Paese che rischia di presentarsi al cospetto della storia con le armi spuntate. Non si tratta di drammatizzare, ma di prendere atto che il lusso di rimandare, di non decidere, di lasciare che le cose si trascinino nella loro inerzia, è un lusso che i tempi non concedono più. Dotarsi di istituzioni che funzionano, liberare il sistema dai veleni accumulati in tre decenni di scontro tra poteri, non è soltanto una questione di buon governo: è una condizione di sopravvivenza in un mondo che non aspetta chi resta indietro.

Aggiornato il 04 marzo 2026 alle ore 12:16