Esiste ancora una giustizia internazionale?

Venuta meno la possibilità di imporre alla Turchia sanzioni anche solo a livello bilaterale da parte degli Stati Uniti, pare che ancora una volta uno Stato che viola la sovranità di un altro Stato possa rimanere impunito. In questo caso la Turchia ha approfittato anche di essere un membro Nato per assicurarsi un prevedibile lasciapassare da parte della comunità internazionale.

Non bisogna ricorrere ai dati di Amnesty International che accusa il governo di Ankara di crimini di guerra per constatare che la Turchia ha compiuto un atto di aggressione invadendo una striscia di territorio siriano e che le operazioni hanno comportato anche attacchi indiscriminati a centri abitati e scuole. Fonti giornalistiche riportano che dall’inizio dell’offensiva tra le numerose vittime si registrano anche civili e bambini.

Se errori ci sono stati, i tribunali militari turchi dovrebbero procedere nei confronti di chi li ha commessi.

Quando la giustizia interna di un Paese non può o non vuole agire per punire gravi crimini internazionali a carico di militari delle proprie Forze armate dovrebbe intervenire la Corte Penale Internazionale (Cpi), il massimo organo giurisdizionale creato dallo Statuto di Roma ratificato da 121 Stati ed entrato in vigore dal 2002.

La Corte ha una funzione complementare a quella degli organi giudiziari dei Paesi membri e deve essere chiamata a procedere a seguito dell’inazione di questi.

Non ha l’organico di un normale tribunale la Cpi: oltre a presidente, vicepresidenti, un Consiglio di 18 giudici e varie divisioni giudicanti c’è un ufficio del procuratore, composto da molti procuratori e uffici investigativi. La cancelleria responsabile dell’amministrazione dell’istituto, completa l’organismo: in tutto più di 700 persone al costo di circa 140 milioni di dollari all’anno.

Facendo un rapido calcolo, dalla data della sua istituzione la Cpi è costata più di due miliardi e che risultati ha prodotto? Un solo procedimento arrivato a conclusione con sentenza definitiva: il comandante congolese Thomas Lubanga condannato per arruolamento di bambini soldato.

In Afghanistan e in Iraq dopo che il Governo americano si è opposto non sono state mai avviate indagini sui presunti crimini commessi dalle forze della coalizione, in particolare per il trattamento dei detenuti.

È vero che in questo caso la giustizia interna della maggior parte dei Paesi occidentali ha fatto il suo dovere. Basti pensare che lagunari e carabinieri paracadustisti italiani impegnati nella cruenta “battaglia dei ponti” a Nassiriya sono stati anni sotto processo per aver sparato ad un’ambulanza che poi, effettivamente, saltò in aria per essere imbottita d’esplosivo. Sono stati tutti assolti ma in ogni caso lo Stato italiano ha voluto appurare perché propri militari avevano sparato ad un mezzo che portava simboli di soccorso.

Purtroppo tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Stati Uniti, Cina e Russia, dopo aver firmato lo Statuto non lo hanno ratificato e
siccome il deferimento alla Corte è possibile solo nei confronti di cittadini di Stati membri della Corte o da parte di questi ultimi, quando un crimine è stato commesso da un cittadino di Stato non parte dello Statuto di Roma occorre attivare la procedura attraverso il Consiglio di sicurezza, con quello che ne consegue con il meccanismo del veto.

La Siria, vittima dell’attacco turco, sarebbe oggettivamente titolata a denunciare violazioni avvenute sul suo territorio. Non ha però ratificato lo Statuto e la procedura dovrebbe essere quindi attivata da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza con i possibili veti che ne impedirebbero l’adozione.

Il panorama è sconsolante. Anche l’Italia, che ha ospitato la conferenza che ha istituito la Corte, pur essendo uno dei primi Paesi che ha ratificato lo Statuto, è in qualche modo inadempiente non avendo ancora provveduto ad emanare una legge di adeguamento all’ordinamento interno. O meglio, ha da poco emanato una legge che disciplina la cooperazione con la Corte ma non ha ancora recepito la parte relativa ai crimini previsti dallo Statuto.

D’altronde la Comunità internazionale si era illusa troppo facilmente che una corte penale universale potesse rompere gli schemi delle sovranità statali con caratteristiche così differenti tra di loro ma perlomeno con quel trattato è riuscita finalmente a fornire una definizione dei crimini di guerra, dei crimini contro l’umanità e del genocidio. Quello di aggressione l’ha solo enunciato, un emendamento apposito ha fatto qualcosa in più ma non è stato ancora ratificato!

Aggiornato il 25 ottobre 2019 alle ore 11:39