Il diritto naturale della famiglia naturale

Quanto più sono mature le istituzioni di uno Stato di diritto, tanto più devono farsi piccole le burocrazie e snelle le procedure a tutela dei minori. Ma una regola naturale dev’essere chiara, o quanto meno ribadita a tutti (giudici in primis): i figli non sono di proprietà dello Stato. L’educazione appartiene anzitutto alle famiglie.

Il caso dei cosiddetti “bambini del bosco” ci ha messo davanti l’assurdo paradosso per cui in Italia, secondo alcune aree della magistratura, i figli delle persone rom – per esempio – possono mendicare da mattina a sera nelle metro affollate, senza che alcun benpensante muova mezza critica. Ma i bambini felici con genitori che vogliono educarli e istruirli a contatto con la natura vengono strappati alla propria serenità esistenziale dalla burocrazia giudiziaria, che ha qualche problema con il principio di ragionevolezza, nel merito e nel metodo della propria azione sui minori.

La Repubblica italiana già dal 1991 aveva assunto l’impegno di proteggere le identità e le libertà dei minorenni, ratificando la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Attualmente sono ben 196 gli Stati che l’hanno ratificata: il più alto record di cooperazione transnazionale. Ma i soprusi, gli abusi o le disattenzioni sono tanti, locali e globali, e non sempre avvengono ad opera della criminalità organizzata o nella devianza sociale, poiché più di qualche volta essi vengono realizzati in seno ai gangli di alcune istituzioni, con le loro burocrazie poco rispettose del sacro diritto naturale familiare. 

Il recente caso dei “bambini del bosco” è stato emblematico di tutto ciò, con una famiglia che per il suo innocuo stile di vita ha pagato le meno innocue conseguenze di una statolatrica eterodirezione esistenziale, forse a tratti divenuta così invadente da rasentare il paternalismo giudiziario. La paternale però non arriva mai quando si tratta (quanto meno) di mettere in discussione il vuoto in cui tanti minori sprofondano, trascorrendo intere giornate tra i pixel di smartphone, tablet, videogame, social network e, da ultimo, anche tra i sistemi di intelligenza artificiale generativa, in un vortice che alla realtà sostituisce la rappresentazione fittizia o alterata del mondo.

In un tale contesto sociale, al di là delle agitazioni sui mass-media, è importante avere una guida istituzionale dotata di umano tecnicismo, neutralità, indipendenza ma non autoreferenzialità. Ove possibile, anche di sensibilità pedagogica e di amore vero per la famiglia naturale. Saprà esserlo l’Autorità garante per l’infanzia e dell’adolescenza? Quest’ultima, dal punto di vista giuridico, è qualificabile come un’autorità amministrativa indipendente, un peculiare ente pubblico, statale, monocratico, munito di uffici con personale specializzato nei settori normativi, organizzativi e giustiziali d’interesse minorile. Come ogni Autorità indipendente o più semplicemente Authority, inoltre, essa è caratterizzata da un elevato grado di neutralità e di tecnicismo.

Questa Authority ha la fondamentale funzione di vigilare sull’attuazione della Convenzione del 1989, con il potere d’intervenire nelle ipotesi – e solo nelle ipotesi – di violazione della stessa. Essa è titolare di poteri di moral suasion, di sensibilizzazione verso gli altri enti, pubblici e privati. Il lavoro quotidiano dell’Autorità garante consiste nell’accogliere le più disparate segnalazioni, con il fine di assistere gli operatori dei servizi per l’infanzia, o con il fine di stimolare le azioni positive delle istituzioni politiche. La collaborazione nonché la sinergia che si crea tra l’organo monocratico di tale Autorità, ossia il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, e i ministeri, le regioni, gli enti pubblici locali, le organizzazioni no-profit e le scuole è necessaria, per edificare idonee ed aggiornate alleanze educative multilivello.

Uno dei valori aggiunti di questa istituzione indipendente è quello di poter dialogare oltre i confini nazionali, per strutturare strategie e piani operativi idonei a dar voce a chi non ha voce. La differenza sostanziale tra l’azione di un’organizzazione non governativa e quella dell’Autorità garante risiede anche nel fatto che la prima esercita pressione d’interesse sociale dall’esterno dello Stato, mentre la seconda può farlo dall’interno.

Sul piano europeo, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza fa parte della Rete europea dei garanti per l’infanzia, di un Comitato europeo ad hoc per i diritti dei minori e di altre realtà sovranazionali. Ciò favorisce una buona duttilità nell’aprirsi a metodi differenti, tutti caratterizzati dall’obiettivo di sviluppare la migliore valorizzazione delle fragili potenzialità dei minori.

Dal 15 gennaio 2025 a rappresentare l’Autorità de qua è stata nominata, in qualità di organo monocratico nonché Garante, la giornalista Marinella Giannina Terragni. Da ultimo, sui canali dell’ente che dirige, ella ha espressamente dichiarato che il prelievo forzoso dei minori è una “misura eccezionale” che “non può essere normalizzata”. Viva Dio! C’è ancora speranza nel discernimento.

I minori in quanto persone evolutive fortemente radicate nelle proprie famiglie e nelle proprie comunità affettive di base, tra incontri armoniosi e scontri intergenerazionali ricercano l’amore, di cui si nutrono per crescere al meglio. Mai un bambino dovrebbe essere trattato in modo analogo ad un oggetto sequestrabile o confiscabile. Siccome ciascun fanciullo è un universo unico e irripetibile, in cammino su un pezzo di vita altrettanto irripetibile, non esistono risarcimenti o sentenze che possano rendere “giustizia” al loro tempo sottratto alla serenità. Secondo quale modello di giustizia, poi, quello adulterato dagli adulti?

Ogni provvedimento amministrativo o giudiziario invasivo su un minore è una scommessa istituzionale transeunte e mutevole, come mutevoli sono i processi cognitivi e di maturazione psicosociale; ma ogni atto giuridico incisivo è al contempo un trauma. Quando proprio non si può fare a meno di far sentire la presenza dello Stato giudiziario ad un minore che vive la propria vita, bisogna farlo con il massimo tatto e solo in casi di lesività reali (tossicodipendenze o delinquenza dei genitori, per esempio). Senza apriorismi, senza perbenismi.

Al riparo dai pregiudizi. Senza violenze burocratiche: nel merito e nel metodo.

Aggiornato il 21 gennaio 2026 alle ore 14:10