Il caso Apostolico secondo la Cassazione

Nell’udienza pubblica tenutasi ieri, le Sezioni unite civili della Cassazione hanno discusso i dieci ricorsi presentati dall’Avvocatura dello Stato lo scorso 25 ottobre per il Ministero dell’Interno. Si tratta della questione riguardante i ben noti provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha disapplicato il cosiddetto “Decreto Cutro”, negando la convalida del trattenimento, nel centro di Pozzallo, di un gruppo di migranti provenienti dalla Tunisia, poiché ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva n. 33 del 2013). Un atto legittimo? Di parere contrario sembra essere la Procura Generale. In particolare, quest’ultima ha avuto modo di spiegare come non si possa “trascurare quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato circa la situazione di emergenza a Lampedusa, caratterizzata da flussi consistenti e ravvicinati in quella zona e dall’elevato numero delle domande di protezione internazionale così da rendere difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo”.

La Procura, in altre parole, considera legittimi i trattenimenti dei migranti provenienti da Paesi sicuri, così come la procedura accelerata messa in atto dal questore di Ragusa, aggiungendo che “lo stesso giudice di merito non ha accertato in punto di fatto che l’eccezione prevista dalla direttiva citata sia stata utilizzata indebitamente senza che si fosse verificato un flusso di migranti talmente numeroso così da rendere impossibile lo svolgimento della procedura di frontiera a Lampedusa”.

A restare in sospeso è, invece, il tema della garanzia finanziaria rispetto al quale la Procura richiede l’intervento della Corte di giustizia europea. La Corte europea dovrà sciogliere il nodo interpretativo riguardante il pagamento della somma di 5 mila euro richiesta come misura alternativa al trattenimento e valutarne la sua conformità alla normativa europea vigente. Secondo l’Ufficio del procuratore generale, rappresentato in udienza dall’avvocato generale Renato Finocchi Ghersi e dal sostituto procuratore generale Luisa De Renzis, la somma citata, da versare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, risulterebbe gravosa.

Ad ogni modo, anche se Bruxelles dovesse ritenere che l’articolo 8 della direttiva, richiamato nel quesito sollevato dalla Procura, vada letto alla luce dei principi di eccezionalità e residualità del trattenimento e interpretato nel senso che la misura alternativa deve rispondere ai caratteri di proporzionalità ed efficacia sottratti dall’apprezzamento discrezionale del legislatore nazionale, resta fermo che il Tribunale siciliano non era nella posizione di poter disapplicare il Decreto Cutro essendo la “procedura accelerata” adottata dalla polizia di Ragusa non affetta da palesi illegittimità.

Ma la vicenda non giunge al termine; occorrerà attendere sia la risposta europea così come la decisione finale della Cassazione che sarà emessa nelle prossime settimane.

Aggiornato il 31 gennaio 2024 alle ore 13:46