Progresso e diritto: elementi per una critica

La legge arriva sempre dopo, poiché, come si sa, il legislatore è essenzialmente troppo lento! La sentenza, dal canto suo, viene emanata quando il cadavere è già freddo e sepolto da anni, poiché, del resto, anche il giudice è sempre in ritardo! L’intero sistema giuridico e giudiziario è costantemente sotto accusa per la sua incapacità di tenere il passo con il tempo. Il diritto in quanto tale, anzi, sembra prendere vita ogni volta nel momento sbagliato, sempre in modo differito, sempre troppo tardi; il diritto appare come il becchino che seppellisce il giusto, è la volpe che non arriva per tempo alla maturazione del frutto, così disdegnandolo. Il diritto, in ogni sua forma, da quella nomogenica a quella nomofilattica, sembra condannato a non saper stare al passo con il tempo, ad arrancare dietro lo scorrere incessante dei fatti dei singoli, dei più estesi fenomeni sociali, dei più generali accadimenti storici. Il diritto è il pachiderma che goffamente si aggira nella cristalleria delle cosiddette “scienze sociali” (pessima locuzione comune in riferimento al diritto, peraltro, poiché il diritto non è né scientifico né sociale nel senso in cui lo sono tutte le altre scienze sociali); il diritto, e con esso i giuristi, sembra inchiodato a subire la propria eterna diacronia; il diritto, insomma, non tiene conto del progresso. Il progresso, infatti, non tollera meditazioni, non accetta decantazioni, non ha bisogno di pause. Il progresso va avanti, sempre, inesorabilmente, che lo si segua o meno, che lo si ostacoli o che lo si catalizzi, poiché altrimenti non sarebbe progresso. Il progresso scandisce lo scorrere del tempo e non sta mai fermo nel medesimo istante, perché, in quanto progresso, è già andato avanti, è già un passo più in là, e sempre più lontano di quanto possa apparire.

Se il tempo sfugge al diritto, il progresso sfugge al tempo. Se il diritto cerca di rincorrere il tempo, il tempo sicuramente rincorre il progresso. Se il progresso è il bagliore dell’alba del domani alla fine della notte del presente, il diritto, invece, il più delle volte è ancora fermo al crepuscolo di ieri, poiché mentre il progresso veglia, il diritto sonnecchia. Se il progresso esige movimento e ingiunge azione, il diritto pigramente si siede sugli scranni dei legislatori e delle aule di giustizia mendicando il riposo, per non citare le cattedre universitarie che con le loro fumisterie dottrinali lo narcotizzano immobilizzandolo nel rimpallo di teorie dalla veracità indecidibile, mentre il progresso è, intanto, fuggito via trascinandosi dietro la realtà per i capelli. Se il progresso esonda dalle scansioni temporali, il diritto ne rimane impigliato come un pesce nella rete; il progresso sa di non aver tempo neanche per sapere l’ora del giorno dell’anno in cui continuamente progredisce, perché è sempre in marcia; il diritto, invece, confessa termini, prescrizioni e decadenze che il più delle volte ne rallentano o perfino ne bloccano l’incedere.

Il progresso e il diritto, in definitiva, appaiono irrimediabilmente contrapposti e inconciliabili. La riprova di tutto ciò può essere trovata in molteplici contesti e situazioni. La scienza amministrativistica, per esempio, ha dovuto mettere a punto e perfezionare il meccanismo del silenzio-assenso per venire fuori dalla imbarazzante discrepanza tra tempo e diritto che maggiormente si evidenzia nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, tra l’inazione della prima e le immediate esigenze del secondo. La scienza penalistica per un verso anticipa sempre di più l’individuazione della responsabilità personale attraverso una sempre più precisa definizione del momento del tentativo, e, per altro verso, anche e soprattutto tramite l’allargamento quantitativo e qualitativo dell’adozione delle misure di prevenzione, o, in attesa che si realizzi l’intimo inconfessato sogno di un modello tecno-legale che ricalchi quello del Minority report di Philip K. Dick, attraverso l’utilizzo dei dispositivi tecnologici, come per esempio il comune braccialetto elettronico o il più performante riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale, che potrebbero prevenire la commissione del fatto criminoso.

La scienza civilistica, infine, per parte sua, cerca di compensare il costante ritardo del diritto sul tempo, per esempio nell’ambito dell’esecuzione velocizzandone e semplificandone termini e procedure secondo modalità impensabili alla luce del puro diritto sostanziale. E tutto, ovviamente, sotto la spinta delle esigenze del progresso: del progresso nell’ambito dell’efficienza della pubblica amministrazione; del progresso nell’ambito dell’ordine e della sicurezza sociali; del progresso nell’ambito degli scambi economico-commerciali che necessitano di più sicure garanzie creditorie. E non solo. I legislatori e le toghe, quasi ovunque nei sistemi giuridici occidentali, sono sempre più in affanno nel tentativo di legalizzare e legittimare le nuove istanze che nel tempo si vengono a determinare sull’onda del progresso del sentire sociale storicamente determinato. In questa direzione, per esempio, le nuove geometrie socialmente variabili dell’istituto della famiglia vengono fatte penetrare nell’ordinamento italiano ben al di là di quanto sancito dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, la cui portata viene ermeneuticamente estesa o compressa, di volta in volta tanto ope iudicis quanto ope legis, per far comodo all’esigenza del momento, per assecondare, appunto, il progresso. Si registra, insomma, una insanabile divaricazione tra il progresso e il diritto, poiché ai bisogni e alle richieste del primo, il secondo non riesce a rispondere pienamente, tempestivamente e realmente quasi che sarebbe meglio, talvolta, che il diritto non esistesse per niente per consentire al progresso di potersi compiutamente realizzare. Ma è davvero così? Davvero può esserci progresso senza diritto? Davvero il diritto, a sua volta, non progredisce? Davvero il diritto potrebbe e dovrebbe progredire secondo la predetta accezione di progresso? Davvero è progresso giuridico quello che si adagia sul cosiddetto progresso sociale? Per trovare adeguate risposte, occorre, con coraggio, ribaltare la prospettiva fin qui adottata, cioè quella comunemente intesa – e più sopra ampiamente descritta – per cui il diritto arranca dietro il progresso economico-tecno-sociale.

Per far ciò, occorre tralasciare ogni visione escatologica intorno al progresso, cioè occorre depurare il concetto stesso di progresso, sfrondandolo di quell’aura mitica e mistica che nel tempo su di esso si è stratificata fino a deformarne le sembianze, facendolo assurgere a vero e proprio culto dell’immanenza che ha sostituito la prospettiva trascendente, come evidenziato da Karl Löwith per il quale “la fede in un progresso terreno e illimitato si sostituisce sempre più a quella nella provvidenza di un Dio trascendente”. Per comprendere il progresso, cioè, occorre prendere le distanze dal fideismo progressista e per far questo occorre, sulla linea del metodo, riconoscere che il progresso non può essere divinizzato come ha insegnato Sergej Bulgakov, e, sulla linea del merito, che il progresso non soltanto deve essere considerato sempre per ciò che è, cioè, al più, un mezzo, e mai un fine, ma soprattutto sempre uno strumento tipico della dimensione intramondana che non può assurgere a dimensione soteriologica, come ha giustamente precisato Nikolaj Berdjaev.

Ciò premesso, se è vero che il progresso, specialmente quello cosiddetto “tecnico”, gode del diritto di affermarsi per evitare il diffondersi di un’ideologia “primitivistica”, è anche pur vero che non può trattarsi di autentico progresso se esso si compie contro o senza il diritto, e non già perché il diritto sia costantemente in ritardo mentre il progresso è sempre in anticipo, quanto perché non soltanto non ogni progresso tecnico è anche un progresso etico, ma anche soprattutto perché nel campo del diritto non può esservi reale progresso se si progredisce con o senza la tutela della persona e dei suoi diritti naturali. Il diritto senza dubbio progredisce, ed è progredito lungo la sua storia, ma non nel senso comunemente inteso e ciò per almeno tre ragioni. In primo luogo: il diritto non progredisce in senso quantitativo come accade con il progresso delle cosiddette “scienze dure” (chimica, fisica, biologia), poiché il diritto non è un fenomeno materiale, ma, afferendo alla persona, è un fenomeno etico, per cui mentre il progresso nelle scienze dure avviene secondo la logica dell’utile o della necessità, il progresso nel diritto può venire essere soltanto secondo la logica della libertà. In secondo luogo: il progresso nel diritto non si registra come accade nelle altre dimensioni della vita, cioè attraverso un travolgimento di ciò che viene prima da parte di ciò che viene dopo, poiché il progresso giuridico non si registra in orizzontale, sulla base della conoscenza nuova che sostituisce quella vecchia, ma in verticale, cioè sull’altezza di una più autentica e profonda conoscenza dell’umano secondo la quale la conoscenza recente non può che scrutare più a fondo nella conoscenza più remota.

In terzo luogo: come il progresso non è reale progresso se idolatrando se stesso si pone contro l’umanità, secondo quanto ampiamente dimostrato dalla storia del XX secolo con le sue terribili pagine tra le quali spiccano ben due guerre mondiali e due esplosioni atomiche, così il diritto non può realmente progredire se idolatrando se stesso si riduce alla sua pura correttezza formale dimentico della sua vocazione sostanziale, cioè la giustizia. Il progresso, peraltro, se autenticamente concepito non può essere esente da limiti di ordine morale, né tanto meno di ordine giuridico, per cui non soltanto il diritto non arranca dietro alla costante fuga del progresso come comunemente si ritiene da parte dei più, ma proprio al diritto spetta – secondo la sua ragion d’essere – il compito di disciplinare e delimitare le energie del progresso, soprattutto quando esse si possono rivolgere contro l’umano. In questo senso militano il principio di ragione intrinseco al diritto e il principio di realtà intrinseco al progresso autenticamente concepito, cioè come non assoluto, tanto che, da prospettive pur differenti, una secolare e una cattolica, concordano sul punto Pierre-André Taguieff per il quale “il progresso tecnico non implica il progresso etico”, e Benedetto XVI per il quale “se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell’uomo, nella crescita dell’uomo interiore (cfr. Ef 3,16; 2 Cor 4,16), allora esso non è un progresso, ma una minaccia per l’uomo e per il mondo”.

In definitiva, si possono trarre alcune conclusioni. Il progresso non costituisce reale progressione se si oppone al diritto; il diritto a sua volta non progredisce davvero se nega i diritti naturali della persona. Il progresso, per essere davvero tale, non può negare le ragioni del diritto e il diritto, per parte sua, non può rinunciare alla sua vocazione alla giustizia. In una simile prospettiva, allora, il diritto esprime il momento di riflessione intorno al progresso, cioè di pensiero razionale, quel pensiero che inevitabilmente manca al progresso. Il diritto, allora, non è né in ritardo, né in anticipo, al netto della umana fallacia costitutiva della classe dei giuristi, ma è la ponderazione degli effetti del progresso prima sotto l’aspetto elementare della normatività e, poi, sotto il profilo più elevato della giustizia quale tutela della persona e dei suoi diritti naturali. In tale ottica, il diritto non può concedere al progresso di ledere i diritti della persona, né può sottomettersi a ciò che progresso viene considerato nonostante le pratiche in cui esso consiste costituiscano un vulnus diretto o indiretto per i diritti della persona. La scoperta della persona e dei suoi diritti naturali, del resto, rappresenta quel progresso giuridico da cui non si può più tornare indietro, nonostante vi siano forme di conservatorismo giuridico, come le teorie positivistiche, sociologiche o nichilistiche, che vorrebbero far tornare indietro la civiltà giuridica in quell’epoca arcaica e oscura in cui il diritto coincideva soltanto con la volontà o l’utile del più forte. Non c’è, dunque, reale progresso, né nel mondo giuridico né al di fuori di esso, se non si progredisce razionalmente verso la giustizia e, ancor più, se dolosamente si regredisce da quell’orizzonte di senso della giuridicità che è la persona, senza la quale o contro la quale non possono darsi né progresso né, tanto meno, diritto.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

Aggiornato il 02 dicembre 2023 alle ore 11:49