Il Dreyfus vs Governo  per il pagamento a MS

L’Opinione pubblica la denuncia-esposto presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

I sottoscritti Arturo Diaconale e l’avvocato Valter Biscotti, personalmente e anche per conto dell’associazione denominata Tribunale Dreyfus

Espongono quanto segue

Premettendo che

presso il Tribunale di Trani pende un procedimento penale n. 3942/2011 R.G.N.R., pendente di fronte al Tribunale di Trani, nei confronti degli imputati

Deven Sharma - presidente della Standard & Poor's Financial Services dal 2007 al 23 agosto 2011,

Yann Le Pallec - Managing Director Head of Insurance Rating Londra,

Eileen Zhang (Associate Director, Sovereign Ratings) dipendente di S&P Europe a Londra,

Franklin Crawford Gill (Senior Director of European Sovereign Ratings),

Moritz Kraemer (Managing Director European Sovereign Ratings), e

Pearce David legale rappresentante di Standard & Poor’s - Londra, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio,

Imputati:

i primi cinque: A) in relazione al delitto di manipolazione del mercato continuata e pluriaggravata previsto e punito dagli articoli 110 - 81 cpv. - 185 co. 1 e 2 D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 - 61 n. 7 c.p. (articolo 185: Manipolazione del mercato: “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti, finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni) nonché di altri ed eventuali, perché, dipendenti apicali dell’Agenzia Standard & Poor’s esercente attività di rating (attività con cui l’Agenzia formula e rilascia valutazioni sul merito creditizio/affidabilità creditizia di un’entità emittente titoli di debito fungendo, così, da intermediaria di informazioni tra gli investitori e coloro - come gli Stati sovrani - che emettono titoli di debito), nelle qualità rispettivamente di presidente mondiale e responsabile per l’Europa dell’Agenzia (Sharma e Le Pallec responsabili dell’organizzazione e gestione dell’attività di rating), nonché di analisti “senior” del debito sovrano (Zhang, Gill e Kraemer: fautori delle attività di rating del debito sovrano anche italiano, oltre che di quelle altre attività ad esse connesse, quali le previsioni di medio, lungo e breve termine: cosiddetto “outlook” e “credit watch”: attività di valutazione della solvibilità, ossia del rischio di credito dell’entità emittente titoli di debito), in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi (compresi tra il maggio 2011 ed il gennaio 2012), “ponevano in essere una serie di artifici” (di seguito partitamente evidenziati) - tanto nell’elaborazione, quanto nella “diffusione” (comunicazione ai Mercati Finanziari) dei “rating” sul debito sovrano italiano - “concretamente idonei a provocare”: 1) una destabilizzazione dell’immagine, prestigio e affidamento creditizi dell’Italia sui mercati finanziari nazionali ed internazionali; 2) una sensibile alterazione del valore dei titoli di Stato italiano, segnatamente un loro deprezzamento; 3) un indebolimento della moneta italiana ed europea “Euro”. Attraverso i descritti “artifici”, anche a carattere “informativo” (posti in essere in occasione delle iniziative adottate dall’Agenzia e di seguito partitamente descritte) - costituenti condotte solo in apparenza lecite, ma effettivamente illecite (ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 185 Testo Unico sulla Finanza) per come combinate fra loro, con modalità e tempi accuratamente pianificati - fornivano intenzionalmente ai Mercati finanziari (quindi agli Investitori) un’informazione tendenziosa e distorta (come tale, anche “falsata”) in merito all’affidabilità creditizia italiana ed alle iniziative di risanamento e rilancio economico adottate dal Governo italiano, per modo di disincentivare l’acquisto di titoli del debito pubblico italiano e deprezzarne, così, il valore. Artifici consistenti: a) in fase di elaborazione dei “rating”: nell’affidare le attività di analisi del debito sovrano italiano, nonché quelle ad esse connesse (e summenzionate) - attività ufficialmente riconducibili agli analisti “senior” e apicali Zhang, Gill e Kraemer (che ne assumevano formalmente la paternità) - ad analisti (non identificati) inesperti ed incompetenti (con conseguente violazione dei canoni di cui al Regolamento comunitario 1060/2009 in materia di attività di rating: canoni prescrittivi, fra l’altro, di trasparenza, metodologie rigorose e qualità adeguata delle analisi e delle informazioni ai Mercati); b) in fase di diffusione dei “rating”: nel comunicare ai Mercati Finanziari analisi/previsioni/declassamenti inerenti la Repubblica Italiana (sempre di segno negativo) non già - come da Regolamento comunitario 1060/2009 - in maniera “tempestiva”, bensì in maniera “selettiva e mirata” in relazione ai momenti di maggiore criticità della situazione politico-economica italiana, con una tempistica diretta - per un verso - ad amplificare gli effetti negativi di analisi/previsioni/declassamenti inerenti l’Italia e - per l’altro - a minare l’affidabilità creditizia del Paese. In particolare: 1) il venerdì 20 maggio 2011 divulgavano in un report l’avvenuto “taglio” dell’outlook del debito sovrano dell’Italia da stabile a negativo (“Republic af Italy Outlook Revised to Negative On Risk Of Persistent High Debt Ratto; “A+/A-1 +”), diffondendo non contestualmente/tempestivamente, ma solo il successivo lunedì 23 maggio 2011 (giorno di riapertura dei mercati), un ulteriore report esplicativo delle “motivazioni” del “taglio” dell’outlook (“Why we revised the Outlook on Italy To negative”): valutazioni artificiosamente comunicate/diffuse ai Mercati con una tempistica sfalsata e tale da generare sui mercati una volatilità ed un’incertezza che (con)causava sensibili perdite su titoli azionari, obbligazionari e titoli di Stato nazionali. Detti giudizi negativi “diffusi” dall’Agenzia erano, peraltro, da ritenere - nel merito - infondati e tendenziosi (forieri, dunque, di informazioni false ai Mercati) giacché in contrasto con i dati macroeconomici ufficiali menzionati dal ministero dell’Economia in data 21/5/2011 con il comunicato stampa n. 72; 2) il giorno venerdì 1 luglio 2011, poco dopo le ore 13 (dunque, a mercati “aperti” ed a contrattazioni in corso), elaboravano e divulgavano una nota (“Despite Announced Austerity Measures, Italy Still Faces Substantial Risks to Debt Reduction”) che, con l’artificio di diffondere valutazioni negative sulla manovra finanziaria correttiva presentata dal ministro dell’Economia prima ancora che il testo della stessa fosse reso ufficiale e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (condotta che determinava l’intervento della Consob), determinavano ulteriori turbolenze sul mercato dei titoli di Stato italiani, con pericolo concreto di deprezzamento degli stessi; 3) il giorno lunedì 5 dicembre 2011 (ossia all’indomani della conferenza stampa domenicale tenuta dal Presidente del Consiglio, professor Mario Monti, per presentare un programma di riforme strutturali, arginare l’ondata di sfiducia montata nei giorni precedenti sui Mercati finanziari nei confronti dell’Italia e fornire così, ad inizio di settimana, un segnale positivo agli investitori) ponevano il c.d. “credit watch negativo” sull’Italia, così adottando un ulteriore “artificio” temporale-informativo (quello di preannunziare il declassamento - pur senza decretarlo - in un momento storico particolarmente critico del Paese, di “ripartenza” agli occhi della Comunità internazionale) concretamente idoneo a predispone negativamente i mercati finanziari, nonostante l’intervenuto cambio di leader alla guida del Governo e le riforme strutturali preannunziate (in conferenza stampa); 4) il giorno venerdì 13/1/2012 operavano il declassamento/taglio del rating (di ben due gradini, cosiddetto “notch”: da “A” a “BBB+”) del debito sovrano della Repubblica Italiana, confermando outlook negativo alla stregua di argomentazioni incoerenti e incongruenti sia rispetto alle motivazioni poste a base del precedente declassamento dell’Italia del 19 settembre 2011 (declassamento da A+ ad A, fondato prevalentemente su valutazioni di carattere non economico, segnatamente sulla condizione di “stallo” politico del Paese: “stallo” superato nel novembre 2011 con il cambio alla guida del Governo e l’effettivo avvio delle riforme strutturali preannunziate il 4/12/2011), sia per l’intervenuto sensibile calo dello spread tra i titoli di debito italiani e i Bund tedeschi); così facendo, adottavano l’ennesimo “artificio informativo” concretamente idoneo a predispone negativamente i mercati finanziari ed a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli di Stato (alterazione effettivamente registrata dall’aumento dello “spread” - a seguito della notizia del declassamento - da 482 punti base a 505 punti base). Fatti da ritenere aggravati sia ai sensi dell’art. 185 cpv. Tuf. perché di “rilevante offensività” (giacché commessi in danno dello Stato sovrano italiano), sia ai sensi dell’articolo 61 n. 7 c.p. per avere cagionato alla Repubblica Italiana un danno patrimoniale di rilevantissima gravità ed in particolar modo dei suoi cittadini, investitore e non, un danno patrimoniale e non patrimoniale di rilevantissima gravità. Pearce David B) quale legale rappresentante di Standard & Poor’s - Londra in relazione all’illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all’art. 185, co. 1 e 2 D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (aggravato ex articoli 61 nn. 7, 9 e 11 c.p.) come contestato nel capo che precede (e previsto dall’articolo 25 sexies D.Lgs. 08/06/2001 n. 231, commesso nell’interesse e a vantaggio della predetta società dai summenzionati dirigenti analisti senior (art. 5, co. 1 D.Lgs. cit.). Fatti-reato commessi interamente all’estero (Londra-Francoforte) tra il maggio 2011 ed il gennaio 2012, con competenza del Tribunale di Trani ex articoli 7 co. 1 n. 5) c.p., 182 Tuf e 10 co. 2 c.p.p.

Recentemente il Pm ha depositato nuovi atti di cui anche l’informazione nazionale ne ha dato ampio resoconto.

Sembra esserci un nuovo forte elemento indiziario contro Standard & Poor’s nel processo per manipolazione del mercato in corso. Si tratta del pagamento di 2,5 miliardi di euro disposto dal ministero dell’Economia a Morgan Stanley dopo il declassamento del rating italiano da A a BBB+ deciso da S&P nel 2011 (al solo fine di danneggiare l’Italia secondo l’accusa formulata dal Pm di Trani). Declassamento ritenuto penalmente rilevante che ha avuto come conseguenza Il pagamento previsto da una clausola del contratto di finanziamento tra il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e la banca d’affari americana. Risulta agli atti che la Consob ha comunicato alla procura di Trani che Morgan Stanley è tra gli azionisti di Mc Graw Hill, il colosso che controlla Standard & Poor’s. La tesi della Procura di Trani, che trapela dai nuovi atti è che, di fatto, qualcuno con il downgrade del debito italiano ha guadagnato 2,5 miliardi di euro. Dalla documentazione prodotta dalla Procura di Trani emerge che ci furono contratti di finanziamento tra il Mef e le banche d’affari statunitensi nei quali c’erano clausole bilaterali nelle quali si stabiliva che in qualsiasi momento i contratti potevano essere risolti e sarebbe stato liquidato l’attivo alla parte cui spettava. Il contratto con Morgan Stanley prevedeva, al contrario, una clausola unilaterale. Poteva essere esercitata - secondo l’accusa - solo dalla banca al verificarsi di due condizioni: a) il declassamento dell’Italia, b) se vi fosse stata un’esposizione elevata verso il nostro Paese. La Procura di Trani ritiene che di fatto appena viene declassata l’Italia nel settembre 2011, Morgan Stanley recede dal contratto e chiede al Mef la liquidazione dell’attivo in suo favore per circa tre miliardi di euro, poi ridotti a circa 2,5 miliardi di euro.

Il Mef, pur sapendo che c’era un procedimento penale in corso a Trani (fatto noto dai mezzi di informazione) che dubitava della legittimità della condotta delle agenzie di rating, paga senza la minima discussione.

Per il Pm di Trani Ruggiero, il fatto che S&P è legata a livello azionario a Morgan Stanley, che la banca ci ha guadagnato 2,5 miliardi e che il Mef, pur potendo in qualche modo “prendere tempo” nel pagamento non lo ha fatto, sono elementi che rafforzano la tesi del “dolo puro manipolativo” contestato alla società di rating. Veramente imbarazzanti sono le risposte che sul punto fornisce al Pm la dirigente dell’Ufficio I Direzione del Debito pubblico, Dottoressa Maria Cannata.

Sostanzialmente non viene fatta alcuna attività di resistenza al pagamento, richieste di dilazione, richiesta di pareri all’avvocatura di Stato non viene cercata in alcun modo una via per trattare il pagamento di una clausola contrattuale così onerosa oltre 2,5 miliardi di euro. Persino il Pm arriva a dire ma come “qualunque impresa anche la più piccola ha il suo avvocato per far leggere le sue clausole!”.

Fatto sta che il 19 settembre 2011 avviene il declassamento da parte di S&P, illecitamente secondo la Procura di Trani, e nel decreto “Salva Italia” del 6 dicembre 2011 (governo Monti) viene liquidata la Morgan Stanley con 2,5 miliardi di euro. E tra gli azionisti di S&P c’è anche la banca d’affari Morgan Stanley. L’ex Presidente Monti viene sentito dal Pm. Sbalorditiva è la sua risposta a specifica domanda.

Pm: “Mi conferma che a dicembre 2011 a valere sul decreto Salva Italia il suo Governo a provveduto a liquidare un esposizione del Tesoro in derivati nei confronti di Morgan Stanley per circa 2 miliardi e mezzo di euro?”

Monti: “Non sono in grado di dare questa risposta (!) non ho la documentazione”.

È il Presidente del Consiglio e ministro dell’Economia!

Ci si chiede alla luce dell’esame della documentazione offerta in allegato, il comportamento dell’ex Premier Monti, titolare anche del dicastero dell’Economia ha integrato tutti i requisiti di legittimità richiesti dalle norme. In altre parole, ci si chiede se vi sia stata quanto meno una condotta omissiva nel valutare l’opportunità di pagare con tali modalità Morgan Stanley senza una minima istruttoria o richiesta di pareri legali specifici sulla questione e se tale condotta possa aver determinato un danno per lo Stato e si chiede che tutto ciò sia valutato dal Tribunale dei Ministri competente ai sensi della L. Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1.

Roma lì 4 marzo 2015.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 23:08