La Costituzione e la democrazia nei partiti

La vicenda che ha coinvolto il Movimento Cinque Stelle nella scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Genova (nella foto Marika Cassimatis e Beppe Grillo), oggetto di una recente significativa pronuncia del tribunale cittadino, induce ad alcune serie riflessioni sulla natura dei partiti e movimenti politici. Affermando, nel suo articolo 49, il “diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, la Costituzione prevede:

1) Il diritto di associarsi in partiti, che ha in sé l’elemento della politicità unitamente alla sua valenza nazionale, è riconosciuto, di per sé, solo ai cittadini, siccome elettori, ossia titolari del diritto di voto, il cui “esercizio è dovere civico” (articolo 48 della Costituzione);

2) I partiti concorrono a determinare la politica nazionale e, pertanto, se “concorrono”, non sono l’unica forma possibile di partecipazione politica, che può invece esprimersi nei modi e mezzi più vari, anche attraverso movimenti, strumenti informatici (ad esempio, oggi sul web), individuali o collettivi, secondo il generale principio pluralista;

3) La libertà di associarsi in partiti implica il diritto pieno e incondizionato di non associarsi in alcun partito e, ciononostante, di svolgere attività politica;

4) L’unica condizione posta dalla Costituzione è quella di agire con metodo democratico, ossia aderendo al criterio secondo cui le decisioni politiche sono assunte dalla maggioranza legittimamente espressa.

Se per molti anni il metodo democratico fu inteso come sufficienza della democrazia esterna, ossia del rispetto della regola di maggioranza nell’agire istituzionale, da tempo ormai si ritiene che esso, in ragione della sua pervasività costituzionale, quale linfa della Repubblica e, quindi, della stessa forma di Stato, debba riferirsi anche alle esigenze della democrazia interna, ovvero all’ordinamento interno dei partiti e, in particolare, nell’adozione delle loro scelte politiche e candidature. In quest’ultimo ambito, si inquadra la vicenda genovese del Movimento Cinque Stelle.

È ben vero che nessuna limitazione può essere imposta alla libertà politica, quale forma di manifestazione del pensiero e di partecipazione alle elezioni, di talché il suddetto movimento potrà anche non riconoscere il candidato sindaco espresso dalla consultazione interna, perché il suo capo ha cambiato idea. Tuttavia, non potrà dire “che agisce con metodo democratico” un movimento (partito o non partito) che si affida alla logica del capo, disattendendo gli esiti di una consultazione indetta secondo le sue regole organizzative.

Non è necessaria, né è in alcun modo prevista dalla Costituzione, una legge che regoli la democrazia nei partiti e offra una disciplina giuridica vincolante, attuativa di un valore, il rispetto del quale appartiene in primis al modo di essere di ciascun cittadino. Il giudizio negativo sul caso genovese è quindi soprattutto politico e, come tale, assai più incisivo di quello giurisdizionale, poiché, se quest’ultimo è ancorato alle regole giuridiche, il primo è essenzialmente civico.

Di questo dovrebbe preoccuparsi il Movimento Cinque Stelle, che ha così perduto la sua stella più importante: quella ideale.

(*) Docente di Diritto costituzionale nell’Università di Genova e di Diritto regionale nelle Università di Genova e “Carlo Bo” di Urbino

Aggiornato il 26 aprile 2017 alle ore 16:37