“L’Opinione risponde”: la delibazione delle sentenze ecclesiastiche

Alessandro, da Viterbo scrive alla rubrica L’Opinione risponde ([email protected]) per avere un approfondimento sulla delibazione. Ci racconta, nella sua mail, di aver iniziato sia la procedura di divorzio che la causa di nullità alla Rota Romana. Il capo di nullità che è stato inoltrato per dichiarare nullo il suo matrimonio religioso è il vizio del consenso, incapacità per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2). Alessandro ha ottenuto la sentenza definitiva di nullità del suo matrimonio e gli hanno consigliato di procedere alla delibazione della Sentenza di nullità. È possibile? Abbiamo interpellato Maria Pia Capozza, avvocato della Rota Romana, che risponde al lettore: “Caro Alessandro, sicuramente la sentenza esecutiva che ha accertato la nullità del suo matrimonio può essere oggetto del giudizio di delibazione secondo la procedura che le descrivo qui di seguito. La delibazione, o exequatur, è il procedimento che si deve svolgere affinché possa avere efficacia giuridica in uno Stato la sentenza emanata in un altro Stato. Tale procedura riguarda anche le sentenze di nullità matrimoniale emesse dai Tribunali Ecclesiastici o dalla Rota Romana ed è regolata dall’Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense del 1929 e che è stato reso esecutivo con Legge n. 121 del 1985. In particolare, l’art. 8 n. 2 del summenzionato Accordo prevede che le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del Superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte di Appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa;

b) che nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano;

c) che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Segnalo la sentenza n. 1637 del 22 luglio 2019 I Sezione Famiglia Civile della Corte d’Appello di Bari, in cui è stato affermato in via generale che la delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario è subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 797 cod. proc. civ., e non già alla disciplina prevista dall’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del diritto internazionale privato, che non ha inciso sulla materia concordataria, né importato l’abrogazione del sistema per la dichiarazione di efficacia delle sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 17595 del 2003).

Inoltre, la giurisprudenza italiana (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 814 del 2009) ritiene che il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica non costituisca presupposto processuale ma condizione dell’azione.

Non incide, infatti, sulla esistenza o validità del rapporto giuridico processuale ma sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole.

Essendo una condizione dell’azione, è necessario che sussista non nel momento in cui viene introdotto il giudizio, ma nel momento in cui la lite viene decisa. Pertanto, detta condizione può venire ad esistenza, senza alcun pregiudizio per l’attore, anche in corso di causa.

In tal senso, la Corte di Appello può sospendere il giudizio e richiedere al ricorrente la produzione del suddetto decreto di esecutività della sentenza ecclesiastica. Inoltre, preciso che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico fa venir meno retroattivamente gli effetti civili del matrimonio medesimo fin dal giorno della sua celebrazione.

Restano tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati. La delibazione, ancora, fa venir meno la necessità della domanda di divorzio. Qualora il divorzio sia già giudizialmente intervenuto tra le parti, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica ma restano salvi gli effetti personali e patrimoniali già eventualmente statuiti nel divorzio stesso. La Corte d’Appello nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, potrà statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia conformemente agli artt. 129 e 129 bis del Codice civile italiano.

A tal riguardo, riporto il disposto:

1) dell’art. 129 cod. civ.: “Diritti dei coniugi in buona fede. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155”.

2) dell’art. 129 bis cod. civ.: “Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità.

Aggiornato il 16 giugno 2020 alle ore 13:08